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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 127/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA D'ALO';
e
(C.F. ), nata il [...] TR C.F._2 in BRASILE, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA D'ALO'.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1 con prevalente permanenza presso la madre e stato di famiglia e residenza con la medesima;
3. prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il minore compatibilmente con i propri impegni di lavoro ed approfittando dei giorni in cui fa rientro a San Salvo dalle trasferte di lavoro all'Estero e/o nei periodi di ferie dal lavoro, ricadenti nella stagione estiva o durante le festività natalizie;
4. disporre che tutte le decisioni relative alla salute, la scuola
e l'educazione dei minori vengano assunte dai genitori di comune accordo;
5. porre a carico di un contributo di mantenimento Parte_1 mensile – per il figlio minore - pari ad € 500,00 da versarsi in favore della entro il giorno 10 di ogni mese e con TR decorrenza dal mese di marzo 2025. Le spese straordinarie, così come definite dal Protocollo del 2019, saranno ripartite tra i coniugi al 50%;
6. l'Assegno unico e universale per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla moglie;
7. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla con tutti i mobili e le TR suppellettili;
8. l'autovettura Fiat 500 tg. FB215SE resterà nell'esclusiva disponibilità della TR
9. nessuna obbligazione alimentare viene stabilita a carico di
[...]
a favore della moglie.”. Pt_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 TR
, che si sono sposati a SAN SALVO il 15/10/2015, hanno
[...] chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 11/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a SAN SALVO TR il 15/10/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN SALVO (CH) al n. 20, parte I dell'anno 2015; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 127/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA D'ALO';
e
(C.F. ), nata il [...] TR C.F._2 in BRASILE, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA D'ALO'.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1 con prevalente permanenza presso la madre e stato di famiglia e residenza con la medesima;
3. prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il minore compatibilmente con i propri impegni di lavoro ed approfittando dei giorni in cui fa rientro a San Salvo dalle trasferte di lavoro all'Estero e/o nei periodi di ferie dal lavoro, ricadenti nella stagione estiva o durante le festività natalizie;
4. disporre che tutte le decisioni relative alla salute, la scuola
e l'educazione dei minori vengano assunte dai genitori di comune accordo;
5. porre a carico di un contributo di mantenimento Parte_1 mensile – per il figlio minore - pari ad € 500,00 da versarsi in favore della entro il giorno 10 di ogni mese e con TR decorrenza dal mese di marzo 2025. Le spese straordinarie, così come definite dal Protocollo del 2019, saranno ripartite tra i coniugi al 50%;
6. l'Assegno unico e universale per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla moglie;
7. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla con tutti i mobili e le TR suppellettili;
8. l'autovettura Fiat 500 tg. FB215SE resterà nell'esclusiva disponibilità della TR
9. nessuna obbligazione alimentare viene stabilita a carico di
[...]
a favore della moglie.”. Pt_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 TR
, che si sono sposati a SAN SALVO il 15/10/2015, hanno
[...] chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 11/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a SAN SALVO TR il 15/10/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN SALVO (CH) al n. 20, parte I dell'anno 2015; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SALVO (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini