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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGnori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4041, avente per oggetto 'scioglimento del matrimonio', pendente
TRA
, nata a [...] il l'11.8.1977, Parte_1 rappresentat a e difesa dall'Avv. Isabella Rinaldi , ricorrente
E
, nato ad [...] il Controparte_1
12.4.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo
Italiano, resistente
NONCHÉ
nella qualità di curatore speciale Controparte_2 del minore (n. il 21.4.2007), Persona_1 rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc;
P.M. presso il Tribunale di Bari. interventori
All'udienza del 12.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 6.4.2024
[...]
, premesso che: Parte_1
1 - in data 9.12.20211 aveva contratto matrimonio civile in Acquaviva delle Fonti (anno 2011, parte I, atto n. 19) con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_2
(n. l'11.6.2004), (n. il 21.4.2007) e Per_1
(n. il 5.5.2012) ; Per_3
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
- raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, il Tribunale di Bari con decreto del 10.1.2023 omologava la separazione;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi, ormai interrotta dal 2019 ;
- ella era disoccupata mentre il coniuge era titolare della ditta 'Acquaviva Scavi';
- il figlio frequenta va il primo anno del corso Per_2 di laurea in Informatica presso l'Università di Bari;
- minorenne, si trova va presso la Casa- Per_1 famiglia in Castella Grotte mentre Per_4
frequentava la prima media in Turi;
Per_3 tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est lo scioglimento) disponendo l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, con Per_1 Per_3 collocamento presso la stessa nella casa familiare in Turi;
l'assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare;
la sospensione degli incontri p adre-figli minori attesa la volontà dei figli di non incontrare il padre;
la condanna della controparte al pagamento della somma mensile di €250,00 per ciascun figlio, oltre spese straordinarie, e di €200,00 a titolo di assegno muliebre.
Con decreto del 24.5.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 15.11.2024; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con nota del 13.11.2024 la ricorrent e rappresentava di aver raggiunto un accordo con la controparte in merito alle condizioni del divorzio, allegando la
2 relativa convenzione e il mandato alle liti conferito dal al difensore avv. Italiano . Controparte_1
Con comparsa dell'11.11.2024 si costituiva altresì in giudizio l'avv. nominato dal Controparte_2
Tribunale per i Minorenni di Bari curatore speciale del minore l'avv. Persona_1 CP_2 evidenziava che il minore era affetto da Per_1
'disturbo specifico misto dell'apprendimento con compromissione della lettura, dell'espressione scritta e delle abilità aritmetiche di grave entità e da un disturbo depressivo maggiore associato a tratti schizoidi di personalità' come diagnosticato dal NPIA e che, a seguito del peggioramento delle condizioni psico-fisiche, era stato collocato presso il Gruppo Appartamento Futuro al Centro della
Fondazione De Bellis di Castellana Grotte. Assumeva, quindi, la necessità di garantire al minore un supporto psicologico con proseguo del percorso già intrapreso.
All'udienza del 15.11.2024 i coniugi chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale , con recepimento da parte del tribunale della convenzione dagli stessi sottoscritta.
L'avv. chiedeva un approfondimento istruttorio CP_2 sulle condizioni del minore Per_1
Con ordinanza del 19.11.2024, il Collegio chiedeva chiarimenti alle parti in ordine alla convenzione dagli stessi sottoscritta e richiedeva relazione informativa sul nucleo familiare e sui minori ai Servizi Sociali del Comune di Turi nonché relazione aggiornata sulle condizioni del minore al NPIA Per_1 competente per territorio. Acquisita le relazioni richieste, all'udienza del
12.2.2025 le parti rappresentavano di voler definire il giudizio alle condizioni trasfuse nel medesimo verbale di udienza, prestando altresì il consenso all'affido del minore ai Servizi Sociali di Per_1
Turi con collocamento di questi presso la Comunità ove già risiedeva.
L'avv. nella qualità in atti indicata, CP_2 chiedeva l'affidamento di ai servizi sociali Per_1 del Comune di Turi con estensione della tutela amministrativa oltre la maggiore età affinchè provvedesse al raccordo con la neuropsichiatria
3 infantile a mantene sse collocato il minore in idonea comunità terapeutica gar antendo gli incontri e i rapporti con i genitori
All'esito della discussione, quindi, la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento) tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazion e dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunio ne materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
4 Quanto ai rapporti personali ed economici, le parti, presenti personalmente all'udienza del 12.2.2025, assistiti dai rispettivi difensori, hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
- affido esclusivo di alla madre con Per_3 collocamento presso la casa familiare sita in
Turi alla Via Menichell a n. 7 assegnata alla IG.ra ; Pt_1
- affido del minore ai Servizi sociali con Per_1 collocamento presso la comunità dove attualmente già risiede;
- obbligo del IG. di versare alla IG.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 di € 350,00 (pari a €175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale TA , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
(ormai maggiorenne) e di (di anni 12); Per_3
- obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straor dinarie da sostenersi in favore tutti e tre i figli, compreso nella misura del 50% ciascuno , Per_1 avuto riguardo il Protocollo del luglio 2019 vigente nel Tribunale;
- percezione dell'assegno unico universale dalla IG.ra ; Pt_1
- incontri liberi tra il padre e i figli minori;
Le parti hanno, altresì, precisato che nulla viene allo stato previsto a titolo di contributo ordinario in favore del figlio in quanto collocato Per_1 presso la comunità, riservandosi di rimodulare il mantenimento allorquando farà rientro stabile Per_1 nella casa familiare. Le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse a verbale di udienza del 12.2.2025 , sono conformi alla legge e all'interesse dei figli minori, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Ed invero, dalle relazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Turi, del NPIA di Putignano e degli operatori della Fondazione Onlus Saverio de Bellis è emersa la necessità che – che da circa un anno Per_1 ha acconsentito anche al trattamento farmacologico - prosegua il percorso già intrapreso, essendo di recente emersi dei miglioramenti nelle sue condizioni psico-fisiche.
5 Dalle relazioni sopra richiamate è altresì emerso che i figli minori e incontrano e Per_1 Per_3 contattano liberamente il padre.
Questo Collegio ritiene, ad ogni modo, di dover disporre che i Servizi Sociali del Comune di Turi continuino a monitorare il nucleo familiare, provvedendo ad attivare, ove necessario, gli opportuni interventi e che il NPIA competente per territorio prosegu a nella presa in carico del minore anche al fine di attivare ogni Persona_1 opportuno intervento in suo favore.
Quanto, in ultimo, alla richiesta dell'avv. CP_2 di disporre il proseguo della tutela amministrativa in favore di dopo il raggiungimento della Per_1 maggiore età, i soggetti indicati dalla legge (cfr. art. 25 – 27 e 29 del d.l. 1404/1934), ove ne ricorrano i presupposti, dovranno provvedere a formulare apposita istanza al Tribunale competente. Le spese processuali sono compensate integralmente tra le parti attesa la definizione consensuale della causa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 4041/2024 pendente tra e Parte_2
, con l'intervento del P.M. in sede, CP_3 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Acquaviva delle Fonti il 9.12.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2011, atto n. 19, parte 1);
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito;
- affida in via esclusiva alla madre Per_3 con collocamento presso la casa familiare sita in Turi alla Via Menichella n. 7 ;
- assegna la casa familiare alla IG.ra Pt_1
- affida il minore ai Servizi Persona_1 sociali del Comune di Turi, i quali dovranno mantenere la sua collocazione presso la Casa- famiglia de Bellis ove già risiede;
6 - pone a carico del IG. Controparte_1
l'obbligo di versare alla IG.ra , entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (pari a €175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale TA a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
(ormai maggiorenne) e di (di anni 12); Per_3
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore tutti e tre i figli, , Per_2
e , nella misura del 50% Per_1 Per_3 ciascuno come da Protocollo del luglio 2019 vigente nel Tribunale;
- l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
- dispone incontri liberi tra il padre e i figli minori;
- dispone che i Servizi Sociali presso il Comune di Turi continuino a monitorare il nucleo familiare in oggetto, attivando gli interventi che dovessero rendersi necessari, specie nell'interesse dei figli minori;
- conferma l'incarico del NPIA di Putignano per la presa in carico di e per ogni opportuno Persona_1 intervento in suo favore;
- ordina al Cancelliere di tr asmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali presso il Comune di Turi e al NPIA di Putignano.
Così deciso in Bari, nella Camera di conIGlio della Prima Sezione civile d el Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E S ID E N TE
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
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