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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2831/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Valledolmo in via Stagnone n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Antonio Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili;
conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 30.6.1984 a Lercara Friddi matrimonio concordatario con - Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie
A, dell'anno 1984 - dal quale sono nati due figli ( il 23.3.1989 e il Parte_2 CP_2
2.2.1997), entrambi maggiorenni e autonomi, ha domandato al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni previste nell'ambito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.
24132/2020 (n. 3767/2019 R.G.) e dunque: rinuncia a qualsiasi forma di sostegno economico tra i coniugi (assegno divorzile), assegnazione della casa coniugale, sita a Lercara Friddi in via dei Carusi n. 6, alla resistente e obbligo della stessa di donare al marito la quota del
50% dell'immobile sito a Vicari, c.da Piana del Lago.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del
18.3.2025, è stata assunta in decisione.
************
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di CP_1
non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio.
[...]
Venendo al merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale trasformata (R.G. 3767/2019), conclusosi con decreto di omologa n. 24132/2020, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarato dalla mancata costituzione della resistente.
Quanto alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto che lo stesso sia regolamentato secondo le previsioni concordate in sede di separazione consensuale precisando all'udienza del 14.6.2024 che le parti hanno già provveduto a disciplinare i loro rapporti economici (cfr. verbale: “io e mia moglie abbiamo già regolato i nostri rapporti in sede di separazione personale, lei sta nella casa coniugale e io in un'altra abitazione”).
Dunque, l'unica condizione tuttora attuale, tra quelle stabilite in sede di separazione è quella relativa all'insussistenza dell'obbligo dei coniugi di corrispondere (all'altro)
l'assegno divorzile.
La contumacia della resistente, la natura del giudizio e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
30.6.1984 a Lercara Friddi da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie A, dell'anno
1984;
- dispone che i rapporti tra i coniugi siano regolati secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2831/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Valledolmo in via Stagnone n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Antonio Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili;
conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 30.6.1984 a Lercara Friddi matrimonio concordatario con - Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie
A, dell'anno 1984 - dal quale sono nati due figli ( il 23.3.1989 e il Parte_2 CP_2
2.2.1997), entrambi maggiorenni e autonomi, ha domandato al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni previste nell'ambito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.
24132/2020 (n. 3767/2019 R.G.) e dunque: rinuncia a qualsiasi forma di sostegno economico tra i coniugi (assegno divorzile), assegnazione della casa coniugale, sita a Lercara Friddi in via dei Carusi n. 6, alla resistente e obbligo della stessa di donare al marito la quota del
50% dell'immobile sito a Vicari, c.da Piana del Lago.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.3.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del
18.3.2025, è stata assunta in decisione.
************
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di CP_1
non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio.
[...]
Venendo al merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale trasformata (R.G. 3767/2019), conclusosi con decreto di omologa n. 24132/2020, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarato dalla mancata costituzione della resistente.
Quanto alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto che lo stesso sia regolamentato secondo le previsioni concordate in sede di separazione consensuale precisando all'udienza del 14.6.2024 che le parti hanno già provveduto a disciplinare i loro rapporti economici (cfr. verbale: “io e mia moglie abbiamo già regolato i nostri rapporti in sede di separazione personale, lei sta nella casa coniugale e io in un'altra abitazione”).
Dunque, l'unica condizione tuttora attuale, tra quelle stabilite in sede di separazione è quella relativa all'insussistenza dell'obbligo dei coniugi di corrispondere (all'altro)
l'assegno divorzile.
La contumacia della resistente, la natura del giudizio e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
30.6.1984 a Lercara Friddi da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, serie A, dell'anno
1984;
- dispone che i rapporti tra i coniugi siano regolati secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44