CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
All'udienza collegiale del 23 gennaio 2025, la Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione
Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Ha pronunciato, dando lettura del dispositivo in udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 610/2022 R.G., promossa da nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), e , nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Messina del 14 settembre 2022, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Ponzio (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via Paolo
Brandino n. 6, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti contro
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), e Parte_3 CodiceFiscale_4
, nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc.: Parte_4 C.F._5
), in proprio e in qualità di eredi di , nato a [...] il 26 marzo
[...] Persona_1
1961 ed ivi deceduto in data 21.01.2021 (cod. fisc. ), rappresentate e CodiceFiscale_6 difese, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Marcello Siracusano (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via dei Mille n. 243, sono elettivamente domiciliate,
Appellate avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1332/2022 emessa, in data 14 luglio 2022, dal
Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle precedenti deduzioni, eccezioni e difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11 luglio 2017, Persona_1 deduceva: di essere proprietario di un appartamento sito in Messina, Vill. S. Margherita, S.S.
114, Km 12,400 n. 336, complesso “Residence S. Margherita”, scala B, int. 2, riportato nel
C.E.U. del Comune di Messina al foglio 196, part. 1034, sub 14 e 157; che, con i NOi
e , aveva sottoscritto un contratto di locazione, avente ad Parte_1 Parte_2
1 oggetto detto immobile, pattuendo la durata pari a quattro anni, a decorrere dal 15 agosto 2012 ed un canone di € 200,00 mensili, oltre condominio ed acqua;
che, per mera dimenticanza del locatore, il suddetto contratto non veniva registrato;
che i NOi e , salvo Parte_1 Pt_2 il pagamento di un prima mensilità, non avevano corrisposto i canoni locativi, né qualsivoglia somma a titolo di indennità da occupazione e, nonostante ripetuti solleciti, si erano sempre rifiutati sia di rilasciare l'appartamento, sia di stipulare un regolare contratto di locazione, rendendo, altresì, vani i vari tentativi di bonario componimento della controversia.
Ciò premesso, chiedeva: “1) Accertare, ritenere e dichiarare che i NOi
[...]
e , occupano sine titulo, sin dall'Agosto 2012, l'appartamento sito Parte_1 Parte_2 in Messina, Vill. S. Margherita, S.S. 114, Km 12,400 n. 336, complesso “Residence S.
Margherita”, scala B, int. 2, riportato nel C.E.U. del Comune di Messina al foglio 196, part. 1034, sub 14 e 157), di proprietà del NO;
2) Per l'effetto, condannare Persona_1
i NOi e all'immediato rilascio dell'appartamento di Parte_1 Parte_2 cui sopra, libero e sgombero da persone e cose;
3) Condannare i signori Parte_1
e , in solido, al pagamento in favore del NO . della Parte_2 Persona_1 somma di € 10.400,00, a titolo di indennità da occupazione, (pari al canone di mercato concordato), corrispondente a quanto dovuto dagli stessi, quali occupanti sine titulo da Agosto
2012, oltre € 200,00 mensili a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'effettivo rilascio;
4) Sotto altro e diverso profilo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare, ritenere e dichiarare che al locatore, in ogni caso, e comunque, spetta un compenso per l'ingiustificato arricchimento dei conduttori, per l'utilizzazione dell'alloggio nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dell'immobile e, per l'effetto, condannare i NOi
[...]
e al pagamento della somma come sopra determinata di € Parte_1 Parte_2
10.400,00 oltre € 200,00 mensili a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'effettivo rilascio;
5) Da ultimo, condannare i NOi e a Parte_1 Parte_2 corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le liquidande somme”. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 contestando la fondatezza delle domande dell'attore. Evidenziavano, in particolare: di avere, nel 2012, stipulato con il ricorrente un contratto di locazione, versando un deposito cauzionale e corrispondendo i canoni relativi agli anni 2013 e 2014; che, nei primi mesi del 2015, si erano manifestate tracce di umidità e successivamente era caduto un cornicione, per cui i conduttori, avendo intenzione di agire in forza del contratto di locazione, si erano avveduti della mancata registrazione da parte del locatore e, in data 24 giugno 2015, avevano provveduto alla registrazione;
che le parti avevano pattuito che, a causa delle infiltrazioni, i conduttori non avrebbero corrisposto i canoni di locazione relativi agli anni 2015 e 2016.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Previa separazione della domanda riconvenzionale oggi proposta dai ricorrenti, rigettare il ricorso ex art. 702 bis, perché i resistenti occupano l'immobile di proprietà del ricorrente Sig. in virtù di Per_1 un valido contratto di locazione, la cui prossima scadenza sarà nel mese di agosto 2020. 2) In subordine, ritenuta la causa meritevole di trattazione non sommaria, rinviarla ex art. 183 c.p.c.
2 3) All'esito dell'istruttoria, rigettare le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
4) Accogliere la domanda riconvenzionale formulata dai NOi Parte_1
e e, stante l'inadempimento contrattuale del ricorrente, dichiarare il
[...] Parte_2 diritto di costoro al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'umidità presente nell'immobile e per il distacco del cornicione dell'immobile di proprietà del Sig. , Per_1 episodio risalente alla prima decade del Luglio 2015; 5) Conseguentemente, condannare
al risarcimento in favore di della somma di € Persona_1 Parte_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Con ordinanza del 21 marzo 2018, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, ex art. 426
c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio, fino al 14 settembre 2018, per provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Con comparsa del 30 giugno 2021, si costituivano in giudizio Controparte_1 Parte_3
e in proprio e in qualità di eredi di , deceduto il 21
[...] Parte_4 Persona_1 gennaio 2021, riportandosi a tutto quanto precedentemente chiesto, dedotto ed eccepito dal de cuius in atti e verbali di causa.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dei resistenti all'udienza del 29 ottobre 2018, in quanto tardive, il Tribunale, con sentenza emessa in data 14 luglio 2022, così provvedeva: “Dichiara
l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Messina, Vill. S. Margherita, s.s. 114 km 12,400 n. 336, complesso “Residence S. Margherita”, scala B, int. 2, riportato nel C.E.U. del Comune di Messina al foglio 196, part. 1034, sub 14 e 157, di proprietà del defunto ricorrente, sig.
, dalla data del 07.08.2012 al 24.06.2015; Dichiara sussistente Persona_1
l'inadempimento contrattuale da parte dei resistenti e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.6.2015; Per l'effetto, condanna i resistenti al rilascio dell'immobile e al pagamento, in solido, in favore di , e della somma di € 21.600,00 (€ Controparte_1 Parte_3 Parte_4
200,00 x 108 mensilità) a titolo di indennità derivante da occupazione sine titulo dell'immobile de quo, nonché al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti - € 200,00 al mese - dal mese di luglio 2015 fino all'effettivo rilascio dell'immobile ed oneri condominiali, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria sino al soddisfo su tutte le liquidande somme;
Condanna i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 118,50, per esborsi ed € 2.460,00 per onorari, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 12 settembre 2022, hanno proposto appello e , chiedendo, in riforma della impugnata Parte_1 Parte_2 sentenza, che sia dichiarata inammissibile e/o rigettata la domanda di rilascio dell'immobile, consentendo agli appellanti e ai loro congiunti di abitare l'immobile a loro concesso in locazione fino alla scadenza naturale del contratto, e che sia ritenuto e dichiarato che nulla è dovuto dagli appellanti agli eredi , per carenza di prova dell'asserita inadempienza Per_1
e perché nella domanda di rilascio non erano stati richiesti i canoni di locazione. Con vittoria si spese di entrambi i gradi del giudizio o, in caso di conferma totale o parziale della sentenza di
3 primo grado, la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di giudizio in ragione del comportamento serbato dal ricorrente, che ha omesso di registrare il contratto di locazione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio Controparte_1 Parte_3
e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 Parte_4
c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, la Corte ha fissato l'odierna udienza collegiale per la discussione orale e decisione della causa, assegnando alle parti termine per memorie conclusive.
******
In merito alla eccezione di carattere preliminare formulata da parte appellata, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di appello, il difensore ha dedotto “nullità della sentenza per vizio di forma/error in procedendo”. Ha evidenziato che il procedimento era stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'azione, introdotta con ricorso sommario di cognizione, atteso che l'art. 702 ter non prevede la possibilità che il giudice disponga la trasformazione del rito, da ordinario a speciale, ex art. 426
c.p.c..
La doglianza, per la prima volta espressa in grado di appello, è tardiva.
Occorre premettere, in diritto, che il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 05/07/2023, n. 18990; v. anche in tal senso, sia pure in obiter dictum, Cass.
01/02/2023, n. 2965, in motivazione).
L'art. 702 ter c.p.c., comma 2, prevede, che “se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702 bis, con ordinanza non impugnabile la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale”.
Tuttavia, il potere di rilievo officioso - e, dunque, anche il potere della parte convenuta di dedurre l'inammissibilità sollecitando l'esercizio del potere del giudice - è limitato alla prima udienza, come si desume dallo stesso art. 702 ter c.p.c., comma 4, il quale prevede che “alla prima udienza”, il giudice procede alla trattazione ed istruzione della causa nel modo ritenuto più opportuno, nel caso in cui “non provvede ai sensi dei commi precedenti”.
4 Ne deriva che, qualora il giudice alla prima udienza non rilevi l'inammissibilità della trattazione con il rito sommario, ai sensi dell'art. 703 ter, comma 2, si deve ritenere che il relativo potere officioso e, dunque, anche quello della parte di sollecitarne l'esercizio restino preclusi.
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “vizio di ultra petizione della decisione”. Ha lamentato che il Tribunale ha liquidato a titolo di indennità di occupazione dell'immobile la somma di € 21.600,00 (€ 200 x108 mensilità), equivalente a quasi il doppio della somma richiesta, e ha condannato i resistenti al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, che non erano stati chiesti nelle conclusioni del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Occorre premettere, in diritto, che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19/09/2024, n. 25178).
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, , dopo avere esposto Persona_1 di avere stipulato con i NOi e un contratto di locazione, senza provvedere Parte_1 Pt_2 alla registrazione, lamentava che i resistenti non avessero corrisposto i canoni locativi, né qualsivoglia somma a titolo di indennità da occupazione, chiedendo che fosse accertata l'occupazione dell'immobile sine titulo, sin dall'agosto 2012, e che, per l'effetto, i resistenti fossero condannati all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento “della somma di € 10.400,00, a titolo di indennità da occupazione (pari al canone di mercato concordato)”, calcolata a decorrere da agosto 2012 fino alla data di deposito del ricorso, “oltre € 200,00 mensili a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'effettivo rilascio”.
Alla prima udienza, del 1° marzo 2018, a seguito delle difese dei resistenti - concernenti la sussistenza di un contratto di locazione dagli stessi tardivamente registrato - il ricorrente insisteva nelle proprie domande e, in via subordinata, nella ipotesi che il contratto di locazione fosse ritenuto valido, chiedeva pronunciarsi la risoluzione per grave inadempimento ed ordinarsi il rilascio dell'immobile.
Sebbene, con ordinanza del 21 marzo 2018, il Tribunale, dopo avere disposto il mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., avesse assegnato alle parti termine per provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi, nessun'altra emendatio della originaria domanda veniva formulata dal ricorrente, concernente i canoni di locazione e gli oneri condominiali.
Solo nelle note conclusive, e dunque tardivamente, le attuali appellate chiedevano la condanna dei resistenti al pagamento della somma di € 21.600,00, o nella minor somma di € 18.000, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti e/o di indennità da occupazione.
Sennonché, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una emendatio se non nelle forme e nei termini previsti. Deve considerarsi, pertanto, inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata operata, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., attraverso l'integrazione
5 dell'atto introduttivo, nel termine perentorio fissato dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2006, n. 23908).
Ne segue che erroneamente il Tribunale, dopo avere ritenuto spettante al ricorrente l'indennità derivante dall'occupazione sine titulo, a decorrere dal mese di agosto 2012 fino alla data di registrazione del contratto (24 giugno 2015) e i canoni di locazione per il periodo successivo alla registrazione fino al rilascio dell'immobile (su tali aspetti la sentenza è passata in giudicato), ha condannato i resistenti al pagamento della somma “di € 21.600,00 (€ 200,00 x 108 mensilità) a titolo di indennità derivante da occupazione sine titulo dell'immobile de quo, nonché al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti - € 200,00 al mese - dal mese di luglio 2015 fino all'effettivo rilascio dell'immobile ed oneri condominiali”. Nessuna somma, infatti, era stata chiesta a titolo di canoni scaduti ed oneri condominiali, per cui la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla sola indennità derivante da occupazione sine titulo.
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, fermo restando (in quanto coperto da giudicato) il periodo riconosciuto dal primo giudice (agosto 2012/giugno 2015), la condanna va limitata alla sola somma dovuta a titolo di indennità conseguente ad occupazione sine titulo pari a € 7.000,00 (€ 200,00 x 35 mensilità), mentre nessuna somma va riconosciuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed oneri condominiali.
3. Con il terzo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “errata statuizione in merito al rilascio dell'immobile”, lamentando che la mancata trasformazione della causa in rito ordinario avesse impedito al procuratore di offrire i mezzi di prova idonei a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale e, in particolare, il fatto che l'immobile fosse gravato da infiltrazioni di acqua e che, in seguito al crollo di un cornicione, il locatore si fosse impegnato a ripristinare le parti ammalorate a proprie spese e, quale forma di risarcimento, avesse abbuonato ai suoi inquilini i canoni di locazione per gli anni 2014 e 2015, per cui non sussisteva la morosità lamentata. Ha aggiunto che, sotto altro profilo, aveva errato il Tribunale nello statuire il rilascio dell'immobile per effetto della morosità dei canoni, visto che controparte aveva chiesto il rilascio dello stesso, perché occupato sine titulo.
La censura è infondata.
Con ordinanza pronunciata in data 21 marzo 2018, il Tribunale, dopo avere disposto il mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., ha assegnato alle parti termine perentorio, fino al 14 settembre 2018, per provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Pertanto, la parte avrebbe potuto, nel termine assegnato dal giudice, integrare le proprie istanze istruttorie e ciò non ha fatto, con la conseguenza che, correttamente, le istanze formulate alla successiva udienza del 29 ottobre 2018 sono state ritenute inammissibili.
Correttamente, inoltre, il primo giudice, in accoglimento delle domande formulate dal ricorrente alla prima udienza, in conseguenza delle difese dei resistenti, ha dichiarato risolto il contratto di locazione, disponendo il rilascio dell'immobile.
In proposito, occorre osservare che, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema di Cassazione, la modificazione della domanda può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la
6 compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14/02/2019, n. 4322).
Nel caso in esame, la domanda di rilascio dell'immobile in conseguenza del grave inadempimento era certamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determinava alcuna compromissione del diritto di difesa di controparte.
4. Con il quarto motivo di gravame, il difensore ha dedotto “omessa o insufficiente motivazione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva”. Ha lamentato, in particolare, che, in seguito al decesso del ricorrente, , le Sigg.re , Persona_1 Controparte_1 Parte_3
e avevano depositato atto di intervento, dichiarandosi eredi, senza
[...] Parte_4 tuttavia fornire prova di tale qualità.
Anche tale censura è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che la delazione che segue l'apertura della successione non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, in quanto a tale effetto è necessaria - da parte del chiamato - l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio
(art. 476 c.c.) oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Quanto alla accettazione tacita, l'art. 476 c.c. dispone che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede”. In proposito, è stato costantemente affermato che la volontà di accettare l'eredità può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie che, in quanto intese alla rivendica, o alla difesa della proprietà, o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
25/03/2024, n. 7995).
Nella specie, le attuali appellate hanno proseguito l'azione giudiziaria promossa dal de cuius, azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione - dichiarandosi eredi di e dimostrando, in Persona_1 modo inequivoco, di avere accettato l'eredità. Ne segue che correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva delle chiamate all'eredità. Il parziale accoglimento dell'appello (solo nel quantum) giustifica una rivisitazione del regolamento delle spese processuali del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbita la relativa censura, che, ferma restando la soccombenza (sia in ordine alla domanda principale che sulla riconvenzionale) dei resistenti, rimangono a carico di questi ultimi, nella misura da commisurarsi al più contenuto decisum.
Tuttavia, nel caso in esame, avuto riguardo ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 e al valore della controversia (decisum), deve rilevarsi che il primo giudice ha liquidato una somma inferiore ai valori tariffari minimi (pari a € 2.738,00), per cui, non essendo stata la sentenza impugnata sul punto dalla parte interessata, rimane ferma la misura liquidata dal Tribunale.
7 In ossequio al principio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati anche alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum) e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive
- si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00, per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1332/2022 emessa, in data 14 Parte_2 Parte_1 luglio 2022, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina la somma dovuta dai resistenti a titolo di indennità derivante da occupazione sine titulo dell'immobile in € 7.000,00, dichiarando che nessuna somma è dovuta a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali. Conferma nel resto.
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore delle appellate, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
8