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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2514/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Daiana Diaferio Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Stefania Lazzaro Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data 15.02.1997 nel
Comune di AB Terme (PD), tra il sig. e la sig.ra iscritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di AB Terme (PD), N. 5, Parte 2, Serie A, anno 1997 ed ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AB Terme (PD) di provvedere alle annotazioni di legge.
2) L'immobile sito in AB Terme (PD), Via Lazzaretto, 8, con adiacente fondo rustico, così catastalmente censito, come più dettagliatamente specificato, a parziale integrazione di quanto riportato nell'atto introduttivo:
Comune di AB Terme (PD) – Catasto fabbricati:
pagina 1 di 4 Foglio 9, particella 665, sub. 6, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10 vani, rendita € 466,36 e Foglio 9, particella 665, sub. 7, Cat. C/6, Consistenza 33 mq, rendita € 28,63; particella 665 sub 5, via Lazzaretto
n. 8 – piano T - bene comune non censibile ai nn. 665 sub 6 e 7
Comune di AB Terme (PD) – Catasto terreni: Foglio 9, mapp. N. 46, 653, 663 di proprietà del Signor per la quota di 2/3 ed intestata al figlio a titolo di nuda Parte_1 CP_2
proprietà per la quota 1/3, verrà assegnata al sig. che continuerà a viverci. Pt_1
Il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile, Pt_1 come sopra indentificato alla figlia conservando per sé il 50% dell'usufrutto. Per_1
Segnatamente, il Sig. si obbliga sin d'ora a perfezionare, mediante atto pubblico innanzi al Pt_1
Notaio che verrà prescelto, la cessione a titolo gratuito a favore della figlia entro due mesi dal Per_1
deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diversi accordi, del seguente diritto reale: cessione della quota pari ad 1/3 della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in AB Terme, Via
Lazzaretto, 8, come sopra catastalmente identificata
- Comune di AB Terme (PD) – Catasto fabbricati: Foglio 9, particella 665, sub. 6, Cat. A/3, Classe
2, Consistenza 10 vani, rendita € 466,36 e Foglio 9, particella 665, sub. 7, Cat. C/6, Consistenza 33 mq, rendita € 28,63; particella 665 sub 5, via Lazzaretto n. 8 – piano T - bene comune non censibile ai nn.
665 sub 6 e 7;
- Comune di AB Terme (PD) – Catasto terreni: Foglio 9, mapp. n. 46, 653, 663.
3) Il sig. corrisponderà la somma di euro 500,00 mensili alla Sig.ra a Pt_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento Istat dall'anno successivo alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo del Tribunale di Padova, sino a quando non sarà autosufficiente.
4) Il Signor corrisponderà la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra a Pt_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile a decorrere dal mese di gennaio 2025 per la durata di 24 mesi, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento Istat dall'anno successivo alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le parti hanno concordato, a partire dal mese di gennaio 2025, la revoca del contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne e divenuto nel frattempo autosufficiente. CP_2
pagina 2 di 4 6) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé.
7) Le parti danno atto di aver regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali, salvi i definendi accordi per somme dovute dal Sig. a titolo di spese straordinarie ed aggiornamento Parte_1
Istat per le annualità pregresse, giusta Sentenza di separazione n. 637/2017.
8) Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 27.12.1972, contraevano matrimonio con rito concordatario il 15.2.1997 ad AB Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 5, parte II, serie A, anno
1997.
Dalla loro unione nascevano due figli, il 21.7.1997, e il 12.11.2005. CP_2 Per_1
Con sentenza n. 637/2017, pubblicata in data 8.3.2017, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti provvedendo in conformità alle conclusioni precisate in senso conforme dai coniugi.
In data 7.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 3, 4, 5, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche dei figli Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 2, 6, 7, 8 espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 3 di 4 In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate a favore della figlia . Pt_2
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine all'impegno di trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 15.2.1997 ad AB Terme (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 5, parte II;
serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 3, 4, 5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 7.3.2025;
4. da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2514/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Daiana Diaferio Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Stefania Lazzaro Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data 15.02.1997 nel
Comune di AB Terme (PD), tra il sig. e la sig.ra iscritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di AB Terme (PD), N. 5, Parte 2, Serie A, anno 1997 ed ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AB Terme (PD) di provvedere alle annotazioni di legge.
2) L'immobile sito in AB Terme (PD), Via Lazzaretto, 8, con adiacente fondo rustico, così catastalmente censito, come più dettagliatamente specificato, a parziale integrazione di quanto riportato nell'atto introduttivo:
Comune di AB Terme (PD) – Catasto fabbricati:
pagina 1 di 4 Foglio 9, particella 665, sub. 6, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10 vani, rendita € 466,36 e Foglio 9, particella 665, sub. 7, Cat. C/6, Consistenza 33 mq, rendita € 28,63; particella 665 sub 5, via Lazzaretto
n. 8 – piano T - bene comune non censibile ai nn. 665 sub 6 e 7
Comune di AB Terme (PD) – Catasto terreni: Foglio 9, mapp. N. 46, 653, 663 di proprietà del Signor per la quota di 2/3 ed intestata al figlio a titolo di nuda Parte_1 CP_2
proprietà per la quota 1/3, verrà assegnata al sig. che continuerà a viverci. Pt_1
Il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile, Pt_1 come sopra indentificato alla figlia conservando per sé il 50% dell'usufrutto. Per_1
Segnatamente, il Sig. si obbliga sin d'ora a perfezionare, mediante atto pubblico innanzi al Pt_1
Notaio che verrà prescelto, la cessione a titolo gratuito a favore della figlia entro due mesi dal Per_1
deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diversi accordi, del seguente diritto reale: cessione della quota pari ad 1/3 della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in AB Terme, Via
Lazzaretto, 8, come sopra catastalmente identificata
- Comune di AB Terme (PD) – Catasto fabbricati: Foglio 9, particella 665, sub. 6, Cat. A/3, Classe
2, Consistenza 10 vani, rendita € 466,36 e Foglio 9, particella 665, sub. 7, Cat. C/6, Consistenza 33 mq, rendita € 28,63; particella 665 sub 5, via Lazzaretto n. 8 – piano T - bene comune non censibile ai nn.
665 sub 6 e 7;
- Comune di AB Terme (PD) – Catasto terreni: Foglio 9, mapp. n. 46, 653, 663.
3) Il sig. corrisponderà la somma di euro 500,00 mensili alla Sig.ra a Pt_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento Istat dall'anno successivo alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo del Tribunale di Padova, sino a quando non sarà autosufficiente.
4) Il Signor corrisponderà la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra a Pt_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile a decorrere dal mese di gennaio 2025 per la durata di 24 mesi, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento Istat dall'anno successivo alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le parti hanno concordato, a partire dal mese di gennaio 2025, la revoca del contributo al mantenimento a favore del figlio maggiorenne e divenuto nel frattempo autosufficiente. CP_2
pagina 2 di 4 6) I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé.
7) Le parti danno atto di aver regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali, salvi i definendi accordi per somme dovute dal Sig. a titolo di spese straordinarie ed aggiornamento Parte_1
Istat per le annualità pregresse, giusta Sentenza di separazione n. 637/2017.
8) Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 27.12.1972, contraevano matrimonio con rito concordatario il 15.2.1997 ad AB Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 5, parte II, serie A, anno
1997.
Dalla loro unione nascevano due figli, il 21.7.1997, e il 12.11.2005. CP_2 Per_1
Con sentenza n. 637/2017, pubblicata in data 8.3.2017, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti provvedendo in conformità alle conclusioni precisate in senso conforme dai coniugi.
In data 7.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 3, 4, 5, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche dei figli Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e maggiorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 2, 6, 7, 8 espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 3 di 4 In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate a favore della figlia . Pt_2
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine all'impegno di trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 15.2.1997 ad AB Terme (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 5, parte II;
serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 3, 4, 5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 7.3.2025;
4. da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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