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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2660 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301BIS SI presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il Sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato agricolo per n. 102 giornate nell'anno 2017, svolto alle dipendenze della ditta "Mari e Monti Srls", nonché la condanna dell' alla reiscrizione del CP_1
suo nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno indicato e il conseguente riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti per legge.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1
decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n.
7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83. Tale norma prevede un termine perentorio di 120 giorni per proporre ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, decorrente dalla comunicazione dell'atto lesivo. Secondo
l' , detta comunicazione sarebbe stata correttamente effettuata tramite la CP_2
pubblicazione del primo elenco di variazione per l'anno 2019, avvenuta a decorrere dal 15 giugno 2019 e visibile per un periodo di 30 giorni.
Il ricorso giudiziario è stato invece proposto in data 25 agosto 2020, ovvero ben oltre il suddetto termine decadenziale. In subordine, l' ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, allegando l'inesistenza del rapporto di lavoro per come accertato da un'attività ispettiva svolta presso l'azienda datrice.
È documentato in atti che la cancellazione delle giornate denunciate è conseguita a un verbale di accertamento ispettivo redatto in data 2 maggio 2019.
Dall'ispezione, condotta presso i fondi indicati dalla ditta "Mari e Monti Srls", è emerso che gli stessi risultavano incolti, privi di segni di effettiva coltivazione e inaccessibili. Inoltre, l'amministratore della ditta non è stato in grado di fornire elementi utili a comprovare lo svolgimento di attività agricola reale, né risultano registrazioni fiscali, versamenti contributivi o retribuzioni corrisposte ai presunti dipendenti.
Il giudizio sulla validità della notifica tramite pubblicazione online è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 2021. La Consulta ha affermato che la pubblicazione sul sito dell' degli elenchi nominativi ha CP_1
valore legale di comunicazione, trattandosi di procedura idonea e proporzionata a garantire un'efficace informazione in un settore caratterizzato da una notevole frammentazione territoriale e da una pluralità di soggetti interessati.
Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la decorrenza del termine di
120 giorni inizi il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione, ovvero dal 16 luglio 2019. Pertanto, il termine utile per agire giudizialmente è spirato da tempo al momento del deposito del ricorso.
Si osserva inoltre che il ricorso amministrativo eventualmente proposto alla Commissione CISOA non è idoneo a sospendere o interrompere il termine decadenziale, stante la natura sostanziale del termine medesimo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'assoluta inderogabilità del termine previsto dall'art. 22 citato (Cass. civ. sez. lav. n. 5942/2001; Cass. n. 25892/2009), con conseguente irrilevanza di eventuali iniziative stragiudiziali o amministrative tardive.
Alla luce delle risultanze processuali e della normativa applicabile, deve quindi dichiararsi la decadenza dell'odierno ricorrente dal diritto di agire giudizialmente per l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2017.
La questione relativa alla decadenza, costituendo una condizione dell'azione, assume carattere assorbente e rende superflua qualsiasi valutazione nel merito della controversia. Non è pertanto necessario procedere all'esame della fondatezza della domanda con riferimento all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Tuttavia, si osserva che la materia trattata è caratterizzata da una significativa complessità interpretativa e da una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte modificato l'orientamento circa l'efficacia della pubblicazione telematica e la decorrenza dei termini decadenziali, rendendo talvolta incerta la condotta processuale da adottare da parte del lavoratore.
Pertanto, in considerazione della complessità della vicenda e dei profili di incertezza normativa che possono aver indotto in errore la parte ricorrente, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo criteri di equità e ragionevolezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA la DECADENZA del Sig. Parte_1
dall'azione volta all'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2017;
- DICHIARA assorbito il merito della controversia;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo