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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 21/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
e Parte_1 Parte_2
attori contro
Controparte_1
convenuta
All' udienza del 21marzo 2025, aperta alle h 09.00 , celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc
Il giudice lette le note depositate dalle parti, visto l' art 281 sexies cpc, considerata l' impossibilità di dare lettura della sentenza in udienza a causa della celebrazione a distanza della stessa, decide come da sentenza depositata all' esito dell'odierna udienza e depositata in allegato al presente verbale.
Larino, 21 marzo 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onoraria in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2024 promossa da:
e , con il patrocinio degli avv.ti FELE Parte_1 Parte_2
ARCANGELO e SODANO DANIELA
ATTORI contro
con il patrocinio dell' avv. TRASCENTE Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note depositate ai sensi dell' art 127 ter cpc, che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n. 64/15 ) .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di ricorso ex art 281 decies cpc e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la , Controparte_2 affermando che due immobili di loro proprietà siti nel Comune di PE ( di cui uno sito in via del Progresso n. 31/e e l' altro in via delle Autonomie n. 18 ) sono stati oggetto di iscrizione ipotecaria da parte della società convenuta, e tanto sulla base del credito per euro € 219.993,69, portato dall' atto di precetto del 17.04.2024.
Sulla base di tale premessa i ricorrenti , ritenendo il valore di uno degli immobili sopra richiamati – e precisamente di quello sito alla via del Progresso – più che sufficiente a garantire il credito della chiedevano all' Controparte_1 intestato Tribunale di restringere l' ipoteca iscritta e quindi di disporre la “ riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di via Del progresso n.31/E in località PE (CB) riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 11, p.lla 532,sub.4 e sub.5, cat. A/7, cl.U, 15 vani RC € 1.433,17 e di Piazza Dell'Autonomia n.18 in località PE (CB) riportato nel catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 17, p.lla 134, cat. A/4.”
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui escludeva che il valore degli immobili superasse il proprio credito , evidenziando peraltro come non fosse stata fornita la prova di tale eccedenza e chiedendo – conseguentemente – il rigetto dell' avverso ricorso e la condanna dei ricorrenti ai sensi dell' art. 96 cpc.
La causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell' art 281 sexies cpc all' udienza del 21 marzo 2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
Lo scrutinio della domanda passa necessariamente attraverso l' accertamento del valore dei beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria e tanto per l' ovvia ragione che solo tale operazione consente di verificare se detto valore supera – ed in caso affermativo di quanto – il credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta nella comparsa di risposta ,
e hanno documentato il valore almeno di uno dei Parte_1 Parte_2 due beni ipotecati , e tanto hanno fatto mediante il deposito – in uno all' atto introduttivo del presente giudizio – del contratto con cui essi attori cedettero alla convenuta l' immobile sito in PE alla via del Progresso .
Ebbene in tale atto – la cui efficacia non è contestata dalla convenuta e che costituisce il presupposto giuridico che ha consentito alla Controparte_1 di ottenere il titolo esecutivo sulla cui base sono state effettuate le iscrizioni ipotecarie – il valore dell' immobile in questione è stato quantificato in € 500.000.
Ritiene lo scrivente giudice che la suddetta valutazione debba ritenersi attendibile , sia in quanto scaturita da una libera contrattazione svoltasi tra le parti , sia soprattutto in quanto condivisa dalla convenuta , apparendo improbabile che quest' ultima – considerata la specifica conoscenza del settore immobiliare che le deriva dalla attività economica esercitata – possa avere attribuito all' immobile acquistato un valore superiore rispetto a quello effettivo.
E dunque , atteso che il credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 dei ammonta ad € 219.993,69 , mentre il valore dell' immobile sito in Pt_3
PE alla via del Progresso deve essere quantificato – in linea con quanto stipulato dalle parti – in € 500.000 , l' ipoteca deve ristretta attraverso la cancellazione di quella effettuata sull' altro immobile , quello sito – sempre in PE – alla via delle Autonomie.
Una simile decisione – atteso che il valore dell' immobile sito in via del Progresso supera di oltre il doppio del credito azionato dalla convenuta – si pone peraltro in linea con quel consolidato orientamento secondo cui “ devono essere ridotte le iscrizioni ipotecarie quando superano di 1/3 l' importo dei crediti iscritti comprensivi di accessori “ (cfr ex aliis Cass I n. 5082/2016).
Non può invece trovare accoglimento l' ulteriore domanda di cancellazione dell' ipoteca sull' immobile sito in via del Progresso , non essendo sufficiente il valore dell' immobile sito in via delle Autonomie – quantificato in € 120.000 dai ricorrenti
– a garantire il credito della convenuta.
Deve infine essere esaminata la richiesta della parte attrice di condanna per responsabilità aggravata.
Si rileva al riguardo che , se è vero che ( cfr ex aliis Cass. nn. 1792/2010 e 6533/2016) “il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato può essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2 qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave” , è altrettanto vero che tale principio deve essere coniugato con quello secondo cui “ con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr, tra le altre, Cass. n. 21393/2005).
Dall' applicazione delle coordinate giuridiche che precedono al caso che ci intrattiene si ricava che – non avendo parte attrice dimostrato di avere subito un danno a causa della condotta processuale della convenuta – la domanda svolta ai sensi dell' art. 96 cpc – non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura corrispondente al limite inferiore dello scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, e tanto in considerazione dell' assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
contro la , così provvede, ogni diversa Parte_2 Controparte_1 istanza disattesa: ordina la riduzione dell'ipoteca n. 599 r.g. n. 773 r.g. - presentazione n. 23 dell'11 febbraio 2015 - da restringersi al solo immobile sito in PE alla via del Progresso n. 31/e, riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 11, p.lla 532,sub.4 e sub.5, cat. A/7, cl.U, 15 vani RC € 1.433,17, con cancellazione di quella iscritta sull'immobile in PE alla via delle Autonomie n. 18 , riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 17, p.lla 134, cat. A/4; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso di procedere alle relative iscrizioni/annotazioni, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in € 7311, di cui 259 per spese e 7052 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap, che vengono distratte in favore dei difensori avvocati Fele Arcangelo e Sodano Daniela , dichiaratisi antistatari ex art 93 cpc. Sentenza resa ai sensi dell' art. 281 sexies cpc , allegata al verbale dell' udienza del 21 marzo 2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta di cui all' art 127 ter cpc.
Larino, 21 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis.
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
e Parte_1 Parte_2
attori contro
Controparte_1
convenuta
All' udienza del 21marzo 2025, aperta alle h 09.00 , celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc
Il giudice lette le note depositate dalle parti, visto l' art 281 sexies cpc, considerata l' impossibilità di dare lettura della sentenza in udienza a causa della celebrazione a distanza della stessa, decide come da sentenza depositata all' esito dell'odierna udienza e depositata in allegato al presente verbale.
Larino, 21 marzo 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onoraria in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2024 promossa da:
e , con il patrocinio degli avv.ti FELE Parte_1 Parte_2
ARCANGELO e SODANO DANIELA
ATTORI contro
con il patrocinio dell' avv. TRASCENTE Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note depositate ai sensi dell' art 127 ter cpc, che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n. 64/15 ) .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di ricorso ex art 281 decies cpc e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la , Controparte_2 affermando che due immobili di loro proprietà siti nel Comune di PE ( di cui uno sito in via del Progresso n. 31/e e l' altro in via delle Autonomie n. 18 ) sono stati oggetto di iscrizione ipotecaria da parte della società convenuta, e tanto sulla base del credito per euro € 219.993,69, portato dall' atto di precetto del 17.04.2024.
Sulla base di tale premessa i ricorrenti , ritenendo il valore di uno degli immobili sopra richiamati – e precisamente di quello sito alla via del Progresso – più che sufficiente a garantire il credito della chiedevano all' Controparte_1 intestato Tribunale di restringere l' ipoteca iscritta e quindi di disporre la “ riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di via Del progresso n.31/E in località PE (CB) riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 11, p.lla 532,sub.4 e sub.5, cat. A/7, cl.U, 15 vani RC € 1.433,17 e di Piazza Dell'Autonomia n.18 in località PE (CB) riportato nel catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 17, p.lla 134, cat. A/4.”
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui escludeva che il valore degli immobili superasse il proprio credito , evidenziando peraltro come non fosse stata fornita la prova di tale eccedenza e chiedendo – conseguentemente – il rigetto dell' avverso ricorso e la condanna dei ricorrenti ai sensi dell' art. 96 cpc.
La causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell' art 281 sexies cpc all' udienza del 21 marzo 2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
Lo scrutinio della domanda passa necessariamente attraverso l' accertamento del valore dei beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria e tanto per l' ovvia ragione che solo tale operazione consente di verificare se detto valore supera – ed in caso affermativo di quanto – il credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta nella comparsa di risposta ,
e hanno documentato il valore almeno di uno dei Parte_1 Parte_2 due beni ipotecati , e tanto hanno fatto mediante il deposito – in uno all' atto introduttivo del presente giudizio – del contratto con cui essi attori cedettero alla convenuta l' immobile sito in PE alla via del Progresso .
Ebbene in tale atto – la cui efficacia non è contestata dalla convenuta e che costituisce il presupposto giuridico che ha consentito alla Controparte_1 di ottenere il titolo esecutivo sulla cui base sono state effettuate le iscrizioni ipotecarie – il valore dell' immobile in questione è stato quantificato in € 500.000.
Ritiene lo scrivente giudice che la suddetta valutazione debba ritenersi attendibile , sia in quanto scaturita da una libera contrattazione svoltasi tra le parti , sia soprattutto in quanto condivisa dalla convenuta , apparendo improbabile che quest' ultima – considerata la specifica conoscenza del settore immobiliare che le deriva dalla attività economica esercitata – possa avere attribuito all' immobile acquistato un valore superiore rispetto a quello effettivo.
E dunque , atteso che il credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 dei ammonta ad € 219.993,69 , mentre il valore dell' immobile sito in Pt_3
PE alla via del Progresso deve essere quantificato – in linea con quanto stipulato dalle parti – in € 500.000 , l' ipoteca deve ristretta attraverso la cancellazione di quella effettuata sull' altro immobile , quello sito – sempre in PE – alla via delle Autonomie.
Una simile decisione – atteso che il valore dell' immobile sito in via del Progresso supera di oltre il doppio del credito azionato dalla convenuta – si pone peraltro in linea con quel consolidato orientamento secondo cui “ devono essere ridotte le iscrizioni ipotecarie quando superano di 1/3 l' importo dei crediti iscritti comprensivi di accessori “ (cfr ex aliis Cass I n. 5082/2016).
Non può invece trovare accoglimento l' ulteriore domanda di cancellazione dell' ipoteca sull' immobile sito in via del Progresso , non essendo sufficiente il valore dell' immobile sito in via delle Autonomie – quantificato in € 120.000 dai ricorrenti
– a garantire il credito della convenuta.
Deve infine essere esaminata la richiesta della parte attrice di condanna per responsabilità aggravata.
Si rileva al riguardo che , se è vero che ( cfr ex aliis Cass. nn. 1792/2010 e 6533/2016) “il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato può essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2 qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave” , è altrettanto vero che tale principio deve essere coniugato con quello secondo cui “ con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr, tra le altre, Cass. n. 21393/2005).
Dall' applicazione delle coordinate giuridiche che precedono al caso che ci intrattiene si ricava che – non avendo parte attrice dimostrato di avere subito un danno a causa della condotta processuale della convenuta – la domanda svolta ai sensi dell' art. 96 cpc – non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura corrispondente al limite inferiore dello scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, e tanto in considerazione dell' assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
contro la , così provvede, ogni diversa Parte_2 Controparte_1 istanza disattesa: ordina la riduzione dell'ipoteca n. 599 r.g. n. 773 r.g. - presentazione n. 23 dell'11 febbraio 2015 - da restringersi al solo immobile sito in PE alla via del Progresso n. 31/e, riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 11, p.lla 532,sub.4 e sub.5, cat. A/7, cl.U, 15 vani RC € 1.433,17, con cancellazione di quella iscritta sull'immobile in PE alla via delle Autonomie n. 18 , riportato al catasto fabbricati del Comune di PE (CB) al foglio 17, p.lla 134, cat. A/4; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso di procedere alle relative iscrizioni/annotazioni, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in € 7311, di cui 259 per spese e 7052 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap, che vengono distratte in favore dei difensori avvocati Fele Arcangelo e Sodano Daniela , dichiaratisi antistatari ex art 93 cpc. Sentenza resa ai sensi dell' art. 281 sexies cpc , allegata al verbale dell' udienza del 21 marzo 2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta di cui all' art 127 ter cpc.
Larino, 21 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis.