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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6593/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6593/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MILANI CINZIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. TROLESE RAFFAELLA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione nel ricorso del
27.06.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisvc. ), Parte_1 C.F._1
nato il [...] in [...] e (Cod. Fisc ) nata il Parte_2 C.F._2
23/09/1976 in Padova (PD), ai sensi dell'art. 151, primo comma, cod. civ.;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Due Carrare (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto da e il 09.09.2001 Parte_1 Parte_2 in Due Carrare (PD), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD), anno
2001, parte II serie A Atto n. 10; 3. disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente dello stesso Per_1
presso la madre e diritto/dovere del padre di tenerlo con sé con la flessibilità legate all'età ed agli impegni scolastici, ludico/ricreativi e sportivi del figlio, ed, in ogni caso un fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alterne oltre ad andarlo a prendere alla fermata dell'autobus oppure a scuola, un pomeriggio alla settimana, indicativamente il martedì o altro giorno della settimana in cui ha lezioni anche al pomeriggio, nonché oltre a due settimane durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali;
4. in virtù di quanto sopra, assegnare la casa coniugale, con gli arredi e corredi esistenti, alla sig.ra
, che continuerà a vivere ivi con il figlio;
Pt_2 Per_1
5. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Pt_1 Per_1 versamento della somma mensile di €. 400,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , importo Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Padova, che deve intendersi qui richiamato quale parte integrante del presente atto;
6. l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
Per_1
7. il sig. si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia , attraverso l'integrale Pt_1 Per_2 pagamento delle rette universitarie della stessa, fino alla conclusione del corso di Studi intrapreso e fermo restando l'impegno per la stessa di presentare la certificazione ISEE per ogni anno, si impegna inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Padova, che deve intendersi qui richiamato quale parte integrante del presente atto;
8. la sig.ra si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia mediante il pagamento Pt_2 Per_2 del canone di locazione e delle utenze domestiche dell'appartamento che la stessa conduce in locazione in condivisione con altri studenti in Milano ove si è trasferita per poter frequentare un corso di laurea presso l'Università degli Studi privata IULM, oltre a pagare il 50% delle spese straordinarie;
9. entrambi i genitori provvederanno inoltre a contribuire economicamente alle esigenze della figlia
; Per_2
10. il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie a titolo compensativo – perequativo la Pt_1 somma mensile di €. 250,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come Pt_2
per Legge;
11. le parti concordano che, dal punto di vista fiscale, sarà integralmente a carico della Per_2
madre, ai fini delle detrazioni, mentre per quanto riguarda le spese sostenute in favore della stessa, le relative detrazioni spetteranno al genitore che ha effettuato il relativo pagamento;
12. il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la proprietà dell'auto Ford Fiesta Pt_1 Pt_2
Targata FM615HP entro l'udienza di separazione che verrà fissata all'esito del deposito del presente ricorso al fine di consentire alla stessa di continuare ad usufruire della attuale classe di merito della polizza di assicurazione per la RC Auto mentre la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che Pt_2 Pt_1
accetta la proprietà della motocicletta targata AE21765 da sempre utilizzata dal marito. Le imposte sulla proprietà dei veicoli appena citati relativi agli anni passati saranno a carico esclusivo del coniuge che ne diverrà proprietario. A riguardo le parti specificano che detta pattuizione è funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto chiedono sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui all'art. 19 della L. n. 74/87 e della sentenza della
Corte costituzionale n. 154/1999, con conseguente esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta;
13. prendere atto che i coniugi convengono che la decorrenza dell'assegno in favore della sig.ra avverrà in seguito all'omologa della separazione e a fronte della prova del trasferimento di Pt_2 tutte le utenze dell'abitazione in capo alla stessa con totale liberazione del sig. da ogni Pt_1 conseguente obbligo a riguardo, fermo restando che i consumi conteggiati fino alla voltura delle utenze rimarranno in capo al marito.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 09/09/2001 in Due Carrare (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 20.10.2008 in Abano Terme Persona_3
(PD), , il 21.07.2002 in Abano Terme (PD), e , il Persona_4 Persona_5
26.07.2003 in Abano Terme (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio. Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n. 12 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6593/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MILANI CINZIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. TROLESE RAFFAELLA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione nel ricorso del
27.06.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisvc. ), Parte_1 C.F._1
nato il [...] in [...] e (Cod. Fisc ) nata il Parte_2 C.F._2
23/09/1976 in Padova (PD), ai sensi dell'art. 151, primo comma, cod. civ.;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Due Carrare (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto da e il 09.09.2001 Parte_1 Parte_2 in Due Carrare (PD), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD), anno
2001, parte II serie A Atto n. 10; 3. disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente dello stesso Per_1
presso la madre e diritto/dovere del padre di tenerlo con sé con la flessibilità legate all'età ed agli impegni scolastici, ludico/ricreativi e sportivi del figlio, ed, in ogni caso un fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alterne oltre ad andarlo a prendere alla fermata dell'autobus oppure a scuola, un pomeriggio alla settimana, indicativamente il martedì o altro giorno della settimana in cui ha lezioni anche al pomeriggio, nonché oltre a due settimane durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali;
4. in virtù di quanto sopra, assegnare la casa coniugale, con gli arredi e corredi esistenti, alla sig.ra
, che continuerà a vivere ivi con il figlio;
Pt_2 Per_1
5. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il Pt_1 Per_1 versamento della somma mensile di €. 400,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , importo Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Padova, che deve intendersi qui richiamato quale parte integrante del presente atto;
6. l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
Per_1
7. il sig. si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia , attraverso l'integrale Pt_1 Per_2 pagamento delle rette universitarie della stessa, fino alla conclusione del corso di Studi intrapreso e fermo restando l'impegno per la stessa di presentare la certificazione ISEE per ogni anno, si impegna inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Padova, che deve intendersi qui richiamato quale parte integrante del presente atto;
8. la sig.ra si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia mediante il pagamento Pt_2 Per_2 del canone di locazione e delle utenze domestiche dell'appartamento che la stessa conduce in locazione in condivisione con altri studenti in Milano ove si è trasferita per poter frequentare un corso di laurea presso l'Università degli Studi privata IULM, oltre a pagare il 50% delle spese straordinarie;
9. entrambi i genitori provvederanno inoltre a contribuire economicamente alle esigenze della figlia
; Per_2
10. il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie a titolo compensativo – perequativo la Pt_1 somma mensile di €. 250,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come Pt_2
per Legge;
11. le parti concordano che, dal punto di vista fiscale, sarà integralmente a carico della Per_2
madre, ai fini delle detrazioni, mentre per quanto riguarda le spese sostenute in favore della stessa, le relative detrazioni spetteranno al genitore che ha effettuato il relativo pagamento;
12. il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la proprietà dell'auto Ford Fiesta Pt_1 Pt_2
Targata FM615HP entro l'udienza di separazione che verrà fissata all'esito del deposito del presente ricorso al fine di consentire alla stessa di continuare ad usufruire della attuale classe di merito della polizza di assicurazione per la RC Auto mentre la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che Pt_2 Pt_1
accetta la proprietà della motocicletta targata AE21765 da sempre utilizzata dal marito. Le imposte sulla proprietà dei veicoli appena citati relativi agli anni passati saranno a carico esclusivo del coniuge che ne diverrà proprietario. A riguardo le parti specificano che detta pattuizione è funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e pertanto chiedono sin d'ora l'accesso al regime fiscale di favore di cui all'art. 19 della L. n. 74/87 e della sentenza della
Corte costituzionale n. 154/1999, con conseguente esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta;
13. prendere atto che i coniugi convengono che la decorrenza dell'assegno in favore della sig.ra avverrà in seguito all'omologa della separazione e a fronte della prova del trasferimento di Pt_2 tutte le utenze dell'abitazione in capo alla stessa con totale liberazione del sig. da ogni Pt_1 conseguente obbligo a riguardo, fermo restando che i consumi conteggiati fino alla voltura delle utenze rimarranno in capo al marito.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 09/09/2001 in Due Carrare (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 20.10.2008 in Abano Terme Persona_3
(PD), , il 21.07.2002 in Abano Terme (PD), e , il Persona_4 Persona_5
26.07.2003 in Abano Terme (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio. Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n. 12 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti