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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
a Vittoria in via Luigi Russo n. 29,
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlo Pietrarossi, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritta del
07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a IR FF (TU) il 24.09.2022, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio della Repubblica TU al n. 124, anno 2022
(A/0951234), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale di Vittoria, via Luigi Russo n. 29 (condotta in locazione da terzi) alla ricorrente Sig.ra in uno a tutti gli arredi, mobili e suppellettili e, per l'effetto, Parte_2 disporre che il marito trasferisca altrove la sua residenza;
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non hanno da rivolgersi pretese di carattere economico;
4. Le parti si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente, all'eventuale espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che in via preliminare va evidenziato che la mancata trascrizione del matrimonio contratto all'estero nei registri dello stato civile italiano non è ostativa alla pronuncia sulla separazione. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. Sez. VI n. 17620/13; nello stesso senso Sez. I n.
10351/98); che, ciò detto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi. che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei coniu gi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a IR AF EY (TU ) in data 24.09.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio della Repubblica TU al n. 124, anno 2022;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
a Vittoria in via Luigi Russo n. 29,
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlo Pietrarossi, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritta del
07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a IR FF (TU) il 24.09.2022, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio della Repubblica TU al n. 124, anno 2022
(A/0951234), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale di Vittoria, via Luigi Russo n. 29 (condotta in locazione da terzi) alla ricorrente Sig.ra in uno a tutti gli arredi, mobili e suppellettili e, per l'effetto, Parte_2 disporre che il marito trasferisca altrove la sua residenza;
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non hanno da rivolgersi pretese di carattere economico;
4. Le parti si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente, all'eventuale espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che in via preliminare va evidenziato che la mancata trascrizione del matrimonio contratto all'estero nei registri dello stato civile italiano non è ostativa alla pronuncia sulla separazione. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. Sez. VI n. 17620/13; nello stesso senso Sez. I n.
10351/98); che, ciò detto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi. che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei coniu gi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a IR AF EY (TU ) in data 24.09.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio della Repubblica TU al n. 124, anno 2022;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti