Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4181 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da e entrambi rappresentati e difesi IN Santarelli, giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, e Parte_1 Pt_2
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione era
[...]
nata la figlia (22.07.2022) – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di Per_1
regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini:
“1) disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre e conferma della sua residenza anagrafica in Albano
Laziale, Via Roma n. 67, dove vivrà unitamente alla madre, sig.ra Parte_1
A) sino al compimento del terzo anno di vita di il martedì ed il giovedì dalle 16.00, Per_1 orario in cui preleverà la bambina all'uscita di scuola, alle 19:30, orario in cui provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna, ed il sabato dalle ore 8:30 sino alle ore 19:30, orario in cui il sig. provvederà a riaccompagnare la minore sempre presso la casa Pt_2
materna, salvo diverso accordo, anche migliorativo, dei genitori o sopravvenute esigenze della minore;
B) dal compimento del terzo anno di vita, invece, e fino al compimento del quarto anno di il martedì ed il giovedì dalle 16:00, dove verrà prelevata la minore all'uscita da Per_1
scuola, alle 19:30, orario in cui verrà riaccompagnata presso la dimora materna, ed, a settimane alterne, dal sabato alle ore 8:30 sino alla domenica alle ore 19:30, con pernottamento presso l'abitazione paterna, che dovrà essere introdotto in maniera graduale e nel rispetto delle esigenze della minore.
C) Dal compimento del quarto anno di vita, il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita da scuola, in cui il padre provvederà ad andarla a prendere, sino alle ore 19:30, ove il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna, ed, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:30.
Il tutto sempre salvo diverso accordo, anche migliorativo, dei genitori o sopravvenute esigenze della minore, privilegiando, ove possibile, una ordinata routine che permetta a di avere ritmi certi e prestabiliti. Per_1
3) per quanto concerne, poi, le festività Natalizie le parti convengono che passerà Per_1 ogni anno il 24 dicembre con un genitore, ed il 25 con l'altro, alternando di anno in anno. Allo stesso modo per il Capodanno, trascorrerà il 31 dicembre con un genitore, ed il 1 gennaio con l'altro, sempre ad anni alterni. L'epifania, invece, la trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni.
- per quanto concerne le festività Pasquali, passerà ad anni alterni il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore, ed Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre evitando il pernottamento presso l'abitazione paterna sino al compimento del terzo anno di vita.
- per quanto concerne il periodo estivo, entrambi i genitori convengono che
• sino al compimento dei tre anni, trascorrerà con il sig. 10 giorni Per_1 Parte_2
ulteriori, anche non consecutivi, dalla mattina alle ore 08:30, o dalle ore 16:00, qualora siano giornate in cui frequenta il nido o, successivamente, la scuola, fino alle ore 19:30, orario in cui il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
• dal terzo anno al compimento del quarto anno di vita entrambi i genitori convengono che trascorrerà con il sig. sempre 10 ulteriori giorni, anche non Per_1 Parte_2
consecutivi, con i medesimi orari fissati precedentemente, ma con la possibilità di due pernottamenti ulteriori presso l'abitazione paterna;
• dal compimento del quarto anno, entrambi i genitori convengono che trascorrerà Per_1
con il padre, sig. due settimane non consecutive durante le vacanze estive da Parte_2
concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
Il tutto salvo diverso accordo migliorativo tra le parti e nel rispetto delle esigenze di
. Per_1
Vi è più, sempre in un'ottica di tutela della minore ad al fine di mantenere il più possibile un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore nonché con i rispettivi rami genitoriali, le parti specificano che previo accordo tra i genitori, ognuno dei due potrà trascorrere con la figlia periodi di vacanza ulteriori, nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze della bambina.
In tali casi e in tutti quelli in cui un genitore non abbia potuto godere dei periodi di permanenza con la figlia nei giorni e negli orari convenuti, per motivazioni lavorative o necessità sopravvenute non altrimenti preventivabili, le parti concordano che tali periodi potranno essere recuperati in giorni diversi, previamente concordati tra i genitori, tenendo conto delle esigenze della bambina e dei genitori;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla sig.ra Pt_2
entro il giorno cinque di ogni mese, presso il di lei domicilio o a mezzo bonifico Pt_1
bancario, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) e che tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat
5) Le parti convengono che il sig. provveda inoltre al pagamento delle spese Parte_2
straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia come indicate nel protocollo Per_1
d'intesa del Tribunale di Velletri (All. 9) sino alla concorrenza del 50% della spesa stessa;
6) Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.”.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti e della prole.
Il contenuto dell'accordo può essere, pertanto, recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
4181/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi