Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 997/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO Giudice dott. Salvatore REGASTO Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
– CF - nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Cristoforo Colombo n° 20, presso lo studio dell'avv. Rosina MAZZA - CF – dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente -
e
– CF - nata a [...] - ora Lamezia Terme (CZ) - il Controparte_1 C.F._3
16.10.1965, residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme alla Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Anna PREZIOSO – CF C.F._4
– dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente - con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da , il quale premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 29.07.2015, in Lamezia Terme Controparte_1
– iscritto nei registri del relativo comune al n. 24, Parte II, Serie A, Uff. 5, anno 2015 - e che, dal predetto matrimonio, non nascevano figli;
che, la famiglia, fissava la propria abitazione e residenza anagrafica presso l'immobile di proprietà esclusiva del sig. , ubicata in Lamezia Terme via F. Cilea n° 32/E; Parte_1
che, il rapporto coniugale si deteriorava a causa del carattere offensivo e violento della resistente, tale da rendere difficile la prosecuzione della convivenza;
che, a causa di un grave incidente stradale, subito in giovane età, il resistente non aveva mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa, a differenza della sig.ra CP_1
che, a nulla erano valsi i tentativi intrapresi dal sig. di addivenire congiuntamente ad una Parte_1 separazione personale.
Pertanto, chiedeva:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e (iscritto al Parte_1 Controparte_1
Registro di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme estratto per riassunto dell'atto di matrimonio dell'anno
2015 atto N. 24 Parte II Serie A Uff. 5), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
- Accogliere le condizioni già indicate in premessa ai numeri da 1) a 4) – (1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via
Cilea 32/E, al ricorrente;
3. Addebitare la separazione alla resistente con diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente;
4. Nulla sul mantenimento reciproco dei coniugi);
- Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza - limitatamente al Primo Capo - al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
- Condannare la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio. Con distrazione a favore del procuratore oltre spese generali e CPA come per legge.
Con comparsa del 14 ottobre 2024 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso sostenuto.
In particolare, contestava la dichiarazione del ricorrente circa il carattere offensivo e violento della resistente che avrebbe deteriorato il rapporto coniugale, sostenendo - di
contro
- che la crisi coniugale fosse imputabile al carattere “irascibile” del sig. . Parte_1
Inoltre, specificava che il ricorrente aveva sì subito un grave incidente in giovane età, ma che lo stesso aveva ricevuto un cospicuo risarcimento economico che gli consentiva di vivere senza svolgere alcune attività lavorativa. La sig.ra invece - a causa della gelosia del marito - aveva lasciato il suo lavoro e CP_1 non possedeva redditi propri.
Tanto premesso, chiedeva:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1 addebito al sig. Parte_1
- Ordinare l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme iscritto all'Anno 2015, atto N. 24 Parte 2 serie A Uff. 5;
- Disporre l'obbligo a carico del di un contributo a titolo di mantenimento in favore Parte_1 della sig.ra nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili necessari, per reperire altra Controparte_1 3
sistemazione; - Ordinare al sig. di versare nell'immediatezza la somma € 7.000,00 Parte_1
(settemila/00) per il solo valore dell'arredo come dichiarato a controparte - Concedere alla sig.ra un congruo termine – mesi quattro - al fine di reperire altra sistemazione ed asportare i propri CP_1 effetti personali;
- Ritenere inammissibili e comunque rigettare le richieste formulate dal sig. Parte_1
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - che tentava vanamente la conciliazione.
All'esito della predetta udienza, stante l'espressa richiesta delle parti, sostanzialmente congiunta, il Presidente rimetteva la causa al Collegio in decisione per la pronuncia sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi va Parte_1 certamente accolta.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., atteso peraltro che – sul punto – la parte resistente ha aderito, sia con la propria comparsa costitutiva che in presenza a verbale, ala domanda di separazione.
Ciò posto, la causa deve essere rimessa in istruzione per la delibazione delle ulteriori domande rispettivamente avanzate dalle parti.
Resta rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle complessive spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 sentito il Giudice Relatore, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi sig. – CF Parte_1
- nato a [...] il [...] - e sig.ra C.F._1 Controparte_1
– CF - nata a [...] ora Lamezia Terme (CZ) il 16.10.1965 - matrimonio C.F._3 celebrato in Lamezia Terme ed in data 29 luglio 2015 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del relativo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Uff. 5, anno 2015); 4
- ordina la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; 4);
- rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Lamezia Terme nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Giovanni GAROFALO