Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT. ALBERTO PRINCIOTTA presidente
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI giudice rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, assunta in decisione all'udienza del 7.3.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi appresentati e difesi dall'Avv. Marzia De C.F._2
Renzis e dall'Avv. Rocco Varaglioti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Savona (SV) in
Via Astengo n. 5/2, in virtù di procura speciale in atti parte ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 7.1.2025, gli odierni attori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre. A tal fine hanno esposto che la medesima presenta “da vari anni una decadenza della prestazione cognitiva”, per cui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e per cui è incapace di provvedere ai propri interessi. Più precisamente, hanno spiegato che inizialmente era stata
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sostegno, poi però abbandonata perché lo stato della donna, come emergente anche a seguito di approfondimenti medici, risultava tale da compromettere la sua stessa capacità di intendere e volere.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso con riguardo all'interdicenda che “la storia neurologica, esordita da almeno 9-10 anni, è caratterizzata da un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, a genesi verosimilmente mista, degenerativa e vascolare a cui corrisponde un reperto
TC cranio di encefalopatia vasculo-atrofica. Attualmente la Paziente presenta un quadro demenziale avanzato e alla visita neurologica appare vigile, tranquilla e disponibile ma totalmente disorientata nel tempo, nello spazio e anche nelle persone in quanto pur ricordando i nomi dei due figli non li identifica con le persone che l'accompagnano. Alle domande risponde pronunciando in maniera automatica e stereotipata
i propri dati anagrafici rendendo così impossibile l'effettuazione anche del più semplice dei test neuro- cognitivi (Mini Mental State Examination). Nella vita quotidiana deve essere aiutata in ogni attività (fare il bagno, vestirsi e spogliasi, usare i servizi igienici) e l'unica attività superstite è quella di mangiare con
l'uso delle posate. E' in grado di eseguire ordini semplici solo se posti uno alla volta (chiuda gli occhi, alzi la mano, tiri fuori la lingua ecc). Il ricordo autobiografico è completamente alterato, ritenendo ad esempio che il padre sia tuttora in vita. Non è più in grado di formulare la più semplice frase di senso compiuto e
l'unico stimolo che pare risvegliare interesse è l'ascolto di musiche e canzoni della sua gioventù. Tale quadro neurologico, irreversibile e suscettibile solo di ulteriori peggioramenti, ha senza dubbio totalmente compromesso l'autonomia volitiva e cognitiva della Paziente che risulta pertanto del tutto incapace di intendere e volere” (certificato del neurologo Dott. del 12.11.2024). La donna è affetta Persona_1
da Alzheimer, con disorientamento spazio-temporale (certificato del 9.10.2024 a firma della Dott.ssa
[...]
). Per_2
L'esame personale della resistente ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande adeguatamente a lei rivolte.
Quanto si è potuto desumere dall'esame dell'interdicenda, ha trovato conferma e riscontro nelle deposizioni del figlio il quale ha dato atto che la madre “soffre da circa dodici anni di Parte_2
2 Per_ malattia di Alzheimer ed è seguita dal neurologo Dott. e dal geriatra Dott. ”. Così Persona_3
pure nelle deposizioni della figlia . Parte_1
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
L , pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di provvedere ai CP_1
propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa l'interdicenda hanno reso altresì superfluo l'espletamento della
CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora quale tutore e quale pro-tutore, Parte_2 Parte_1
all'uopo avendo entrambi manifestato la propria disponibilità.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 13/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.04.1939;
PRONUNCIA
l'interdizione di (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.04.1939;
NOMINA tutore (c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
pro tutore (C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA le spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
3 Dott. Alberto Princiotta
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