Art. 10.
I ciechi che prima del 23° anno di eta' non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449 , o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.
Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale possibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.
I ciechi che prima del 23° anno di eta' non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449 , o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.
Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale possibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.