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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/12/2024, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.g. 631 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. 631/2021 al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Iannone e Wanda Giannelli
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Zuccaro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino
APPELLATE
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 794/2015 del 31.3.2015 emesso su ricorso di , Parte_1
dipendente di categoria D del ruolo tecnico – amministrativo conferita in convenzione CP_2 presso l' il Tribunale del lavoro Controparte_2 di RI ingiungeva all' il pagamento all'odierna ricorrente della Parte_2 somma di € 3.120,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, nonché spese legali, per non aver pagato, in favore della lavoratrice, l'acconto di
€ 780,00 (già in passato riconosciuto dapprima sino al mese di agosto 2012, e, poi, giusta decreto ingiuntivo n. 421/15, per il periodo settembre 2012-ottobre 2014) dal mese di novembre 2014 a febbraio 2015 della cd. indennità di equiparazione di cui all'art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Pt_3
Con ricorso in data 13.5.2015, l' proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_2
ingiuntivo: lamentava l'inammissibilità e/o infondatezza del procedimento monitorio, sull'assunto che il c.d. aveva introdotto un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico CP_3
amministrativo del Comparto universitario ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D universitaria era equiparata alla categoria D ospedaliera), disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C
e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, con la conseguenza che, in ottemperanza alle statuizione del lodo, a far tempo da settembre 2012 aveva sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 dpr 761/79 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria C e D , tra cui appunto la ricorrente.
Inoltre, chiedeva la chiamata in causa dell'A.O.U. Policlinico di RI in quanto ulteriore legittimata passiva.
A sua volta, detta azienda si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda per non essere dovuta l'indennità in questione, così come invocata.
2. Con sentenza del 26.11.2020 il Tribunale di RI accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
2.1.Preliminarmente, il giudice registrava che la ricorrente <<è sempre stata dipendente dell' > ed < Parte_2 [...]
, e annotava quale dato incontestato che < Controparte_2
necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi
2 assegnati alla Regione e devono essere versate all tramite l' con Parte_2 Controparte_2
onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del dpr 761/1979.
Quindi, richiamava la sentenza della Cassazione n. 8521 del 29.5.2012 secondo cui “il personale universitario strutturato nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l' la quale, in ragione del diretto Controparte_2 coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario”, e riteneva senz'altro sussistente la legittimazione passiva in capo sia all' che all' Parte_2 Parte_4
2.2.Nel merito, riteneva non sussistere il diritto dell'istante ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di equiparazione, già pacificamente goduta sebbene in misura inferiore a quella rivendicata a seguito dell'inquadramento nella categoria D.
Assumeva che <
2003) erano già più volte mutati i termini dell'equivalenza per effetto dei CCNL succedutisi nel tempo>>, e che le mansioni della ricorrente, inquadrata nella categ. D del Comparto Università, trovavano corrispondenza nella categ. D del Comparto Sanità, e non nel 1° livello della dirigenza sanitaria come da lei invocato.
Disattendeva dunque la tesi dell'istante, secondo la quale, in sostanza, l'equiparazione doveva essere effettuata ex art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, sulla base delle (più favorevoli) tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione contrattuale, ed in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL.
A dire del primo giudice, < equiparata alla dirigenza>>.
3. Con ricorso del 28.4.2021 la impugnava la predetta sentenza e chiedeva Parte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda monitoria.
Rilevava all'uopo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'equiparazione andava effettuata applicando il D.M.
9.11.1982 e le delibere applicative dell Parte_2
e che l'indennità di equiparazione andava comunque ripristinata, non incidendo su di essa negativamente il lodo arbitrale (c.d. lodo del 20.4.2012. CP_3
3 L' e il resistevano in giudizio depositando memoria. Parte_2 CP_2
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
4. Va innanzitutto respinta l'eccezione sollevata dal di inammissibilità Controparte_2 dell'appello per inosservanza del requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 434 c.p.c.
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno spiegato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (v. Cass. sez. un. 27199/17; in senso conforme v. anche Cass. 13535/18).
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che gli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza della Corte era già pervenuta all'indomani della riforma del 2012 debbano essere oggi confermati, sia pure con alcune precisazioni.
Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. La Corte ha quindi riaffermato, recuperando enunciazioni relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
4.2. Quanto al caso di specie, dalla lettura dell'atto di gravame emergono chiaramente tanto le parti della sentenza oggetto di impugnazione quanto le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del
Tribunale.
In particolare, si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato Parte_1 la domanda della lavoratrice come tesa a rivendicare il pagamento dell'indennità di equiparazione alla misura prevista per la Dirigenza sanitaria.
4 Assume altresì che il Giudice ha del tutto omesso di prendere in esame la domanda diretta a conseguire il pagamento dell'indennità di cui al d.P.R. n. 761 del 1979 a partire dal mese di settembre 2012, ingiustamente decurtata a seguito di un lodo arbitrale (c.d. intercorso CP_3 tra l' ed il . Parte_2 CP_2
Appare, quindi, del tutto evidente come l'appello soddisfi appieno i requisiti di forma-contenuto imposti dall'art. 434 c.p.c., sicché si rivela infondata l'eccezione sollevata dal . CP_2
5. affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
5.1.Con il primo motivo stigmatizza la decisione addebitando al giudice “di aver erroneamente qualificato la domanda della lavoratrice come tesa a rivendicare il pagamento dell'indennità di equiparazione nella misura necessaria ad adeguare il suo trattamento economico a quello dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale”, laddove tale domanda non era stata mai posta, avendo ella richiesto esclusivamente il ripristino dell'indennità corrisposta dall' sino ad agosto Parte_2
2012 e poi improvvisamente decurtata dall' in forza del lodo arbitrale. Parte_2
In proposito, significa che sulla spettanza della c.d. indennità di equiparazione (o 'indennità De
Maria') non aveva alcuna incidenza il lodo arbitrale del 20.4.2012 (c.d. lodo , in quanto CP_3 oggetto del lodo è solo il rapporto di provvista tra i due enti, ossia tra l' e l' Parte_2 [...]
, mirando a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse CP_2
comune tra le quali la quantificazione e corresponsione della indennità di equiparazione sia al personale tecnico amministrativo sia al personale docente, medico e non.
In definitiva, come peraltro già ritenuto nel corpo di alcune pronunce della Corte di Appello di RI
(cfr sent. 319/2021), il lodo, regolamentando esclusivamente i rapporti finanziari tra gli enti, non poteva incidere sull'effettività del trattamento economico spettante al personale universitario svolgente attività nelle strutture sanitarie, e, quindi, sul diritto della dipendente soggetto Parte_1
estraneo alla procedura arbitrale.
Tanto detto, rammentava la normativa - art. 4 l. n. 213/1971, art. 1 l. n. 200 del 1974, art. 31 DPR
761/1979, decreto ministeriale 9 novembre 1982 e artt. 53 e 51 del c.c.n.l. del comparto Università
– fonte del diritto fatto valere in via monitoria.
5.2.Con il secondo motivo l' lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Parte_1
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta al ripristino dell'indennità di equiparazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, del D.M.
9.11.1982 tabella D, in
5 combinato disposto con gli artt. 53 e 51 del C.c.n.l. comparto Università, a far data dal mese di settembre del 2012, ossia da quando la corresponsione era stata interrotta per effetto del detto lodo arbitrale intervenuto fra il e l' ed al quale erano estranei i lavoratori. Il giudice CP_2 Parte_2
invece aveva oltrepassato il perimetro della domanda avendo dato ingresso al tema dell'adeguamento dell'indennità alla dirigenza.
5.3.Con il terzo motivo la lavoratrice evidenzia di aver ottenuto dal Tribunale di RI un altro decreto ingiuntivo n. 1705/2018, non opposto, relativo al pagamento dell'acconto dell'indennità di equiparazione da settembre 2012 a ottobre 2014, sicché sulla questione doveva ritenersi formato il giudicato sostanziale. Peraltro, l'appellante segnala che, in relazione ad un ulteriore periodo di tempo, il Tribunale di RI ha emesso sentenza n. 1077/2021 di rigetto dell'opposizione proposta dall' , sentenza avverso la quale non risulta esser stato proposto appello. Parte_2
5.4.Con l'ultimo motivo la ricorrente adduce che, nelle more del giudizio, l ha Parte_2
ripristinato l'indennità di equiparazione per i propri dipendenti (cfr delibera del 20.12.2019), con la conseguenza di una discriminazione a suo danno, essendo l'unica lavoratrice a cui non è stato riconosciuto quanto spettantele.
6. L'appello è fondato e può, pertanto essere accolto.
I motivi di doglianza, stante la connessione tra gli stessi, possono essere trattati congiuntamente.
6.1.E' utile dar conto delle argomentazioni di recente espresse da questa Corte in fattispecie analoga alla odierna (sent. 1669/2024 pubblicata il 6.12.2024 est. dott. rg 1424/23), poiché, sia Persona_1
pure a fronte di un diverso iter processuale [invero, la decisione di prime cure era stata confermata da sentenza della Corte di Appello, e quest'ultima investita da ricorso per Cassazione], ha affrontato le questioni oggetto dell'odierno esame.
Ebbene, in quel giudizio, a seguito di una prima sentenza del 12.11.2021, la Corte d'Appello di RI
<confermava la decisione resa dal Tribunale di RI ritenendo dunque infondata la pretesa dell'istante di vedersi applicate le precedenti tabelle parametrate all'inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005, trattandosi, appunto, di posizioni giuridiche ed economiche conseguite successivamente all'entrata in vigore (2002) del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell'art. 28 del CCNL medesimo, che sanciva l'applicazione delle precedenti tabelle
(solo) ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data
(2002)>>.
6 La lavoratrice, secondo quel che si legge nella citata sentenza della Corte,
Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. n.
200/1974, dell'art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997,
1998/2001 e 2002/2005.
5. Tale motivo veniva accolto dalla S.C. con ordinanza n. 27295/2023 nella quale si osservava:
- che andava richiamato l'orientamento precedentemente già espresso (cfr. Cass. n. 6794/2018,
Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell'applicazione della clausola di cui all'art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore (2002) del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall' CP_2
l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell'interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;
- che, pertanto, è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei (più favorevoli) criteri di corrispondenza fissati dal D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005.
Ed infatti, come ribadito da Cass. n. 25382/2022, le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9279/2016 e Cass.
S.U. n. 8521/2012), più volte chiamate a pronunciare in controversie nelle quali venivano in rilievo criteri e le modalità di quantificazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n.
761/1979, hanno, in sintesi, affermato che:
a) anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del richiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del
C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005);
b) la fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella D allegata al D.I. 9/11/1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e
7 quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento;
c) il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra;
d) è solo con il c.c.n.l. 2002-2005 (sottoscritto il 27/1/2005) che viene elaborata una tabella unica, in cui il personale universitario in servizio presso le AOU è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28, tab. A).
5.1 Tanto premesso, come detto sopra, è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che la Suprema Corte ha fatto riferimento per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005 (Cass. n. 4631/2018; Cass. n. 5510/2018; Cass. n. 23933/2020).
A detta conclusione si è pervenuti valorizzando, da un lato, il tenore letterale della clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL (“sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL…”), da leggere in combinato disposto con il comma 2 della stessa disposizione contrattuale ( “le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo
l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento”), dall'altro il comma 3 dell'art. 1, secondo cui “gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.Igs. n. 165/2001”).
E' stato anche precisato che, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto (2002) il dipendente non avesse ancora ottenuto dall'Azienda l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il 8 diritto era comunque entrato – “prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto” (così Cass.
n. 27309/2023) - nel patrimonio dell'interessato che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive (Cass. n. 6794/2018; Cass. n. 30603/2021).
Su questa scia Cass. n. 27299/2023 ha ulteriormente precisato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal
D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005>>.
La menzionata sentenza della Corte di Appello n. 1669/2024 prosegue:
6. Orbene, nella specie, risulta per tabulas che la […], a seguito di progressione verticale, era passata dalla categoria C alla categ. D, sottoscrivendo il nuovo contratto attributivo della categ. D in data 1.1.2002 (ossia addirittura precedentemente alla sottoscrizione del Ccnl 27.1.2005) (per cui, posto che indubbiamente si applica il cennato D.I. 9.11.1982 - che, tra le altre cose, equipara il funzionario di VIII livello universitario (ora ctg. D) al Dirigente di I livello Sanità (all'epoca vicedirettore amministrativo di IX livello) - secondo il procedimento già spiegato sopra, non vi è dubbio a questo punto circa la fondatezza della pretesa attorea.
7. Tanto premesso l' in sede di costituzione nel presente giudizio di appello, tenta di Parte_2
sottrarsi al dictum della richiamata Cassazione assumendo che “il aveva introdotto CP_3
un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico amministrativo del
[...]
ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D universitaria era Parte_5
equiparata alla categoria D ospedaliera) disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, sicché l' in Parte_2
ottemperanza alle statuizioni del lodo, a far tempo dal settembre 2012 ha sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/9 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria
C e D (tra cui l'odierna ricorrente).
7.1 Vi è però che il Tribunale di RI, nella sentenza di primo grado, ha già statuito sul punto che
“…irrilevante è nella fattispecie il richiamo operato dalla opponente al lodo arbitrale, atteso che lo stesso non può estendere la propria efficacia ai lavoratori che non sono parte del relativo accordo;
9 il tutto, tra l'altro, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte nel senso dell'irrilevanza, nei rapporti tra la dipendente e l' , del c.d. “ , il quale ha solo regolamentato il
Parte_2 CP_3 rapporto di provvista tra l' e il ma non ha inciso (né poteva incidere) sul
Parte_2 CP_2 rapporto di pubblico impiego intercorrente tra l' e la sua dipendente e sugli obblighi
Parte_2 retributivi gravanti sull , a tale rapporto necessariamente connessi (cfr. in questo senso
Parte_2
App. RI, sent. n. 317/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022, est. Calia).
Tra l'altro è noto che, come la S.C. ha chiarito a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11799/2017) in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, ad opera della parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale – qui giammai proposto - non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.>>.
7. Orbene, in continuità con quanto affermato nella sopra riportata sentenza, la Corte registra - per quanto attiene alla posizione dell'odierna appellante – che ella, a seguito di progressione Parte_1
verticale, era passata dalla categoria C alla categ. D, sottoscrivendo il nuovo contratto attributivo della categ. D in data 31.12.2000 (precedentemente alla sottoscrizione del Ccnl 27.1.2005), per cui, posto che indubbiamente si applica il cennato D.I. 9.11.1982 - che, tra le altre cose, equipara il funzionario di VIII livello universitario (ora ctg. D) al Dirigente di I livello Sanità (all'epoca vicedirettore amministrativo di IX livello) - non vi è dubbio alcuno sulla fondatezza della sua pretesa.
Quindi, non è possibile negare fondatezza alla domanda dell ricorrendo i presupposti Parte_1
per il riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione.
Né, per negarlo, serve che l' (come tenta di fare sin dal ricorso in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo ed ancora in sede di costituzione nel presente giudizio di appello) assuma che “il CP_3
aveva introdotto un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico amministrativo
[...]
10 del Comparto ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D Parte_5
universitaria era equiparata alla categoria D ospedaliera) disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, sicché l' in Parte_2
ottemperanza alle statuizioni del lodo, a far tempo dal settembre 2012 ha sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/9 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria
C e D (tra cui l'odierna ricorrente).
Valgano al riguardo le considerazioni già svolte dalla Corte nel precedente citato e che si abbiano qui per brevità richiamate.
8. Inoltre, sempre in continuità con il precedente menzionato, la Corte riscontra che:
- sul quantum debeatur non sono state mosse in questa sede, né dall' né dal , Parte_2 CP_2
specifiche contestazioni di natura contabile;
- sull' infondatezza dell'eccezione inizialmente formulata dall' di carenza di Parte_2
legittimazione passiva sì è pure, formato il giudicato, avendo il primo giudice osservato che “
Preliminarmente va riconosciuta legittimazione passiva in capo a tutti gli enti convenuti”; su tale punto non è stato proposto gravame sicchè deve ritenersi sussistente, nella fattispecie, una responsabilità solidale di entrambe le istituzioni, fondata per la prima sul rapporto di lavoro e per la seconda sul rapporto di servizio.
8.1. A questo punto occorre dunque esaminare la richiesta dell' di rimanere < Parte_2
… (dal pagamento delle somme richieste) per essere responsabile l'
[...]
, mediante accoglimento dell'opposizione e revoca Controparte_2
del decreto ingiuntivo (v. originario ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in causa del ). CP_2
Domanda sulla quale ovviamente il primo giudice non si è pronunciato (avendo accolto l'opposizione dell' ), ma che a questo punto dev'essere delibata. Parte_2
Infatti (v. Cass. n. 121/2020) in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
11 8.2 Come questa Corte ha statuito in altre controversie, sulla questione della legittimazione passiva, nei confronti della domanda di pagamento proposta dal lavoratore, deve essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione – nonché in forza del giudicato formatosi sul punto (v. sopra) - il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 7.3.2014, n. 5325, e Cass. 24.5.2013, n. 12908), che ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' sia dell . Parte_2 Controparte_2
L'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l' , Parte_2
prevedendo una collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l
[...]
), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e Controparte_2
all , per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente Parte_2
capo a entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.lgs. 19.6.1999, n. 229 fu prevista l'istituzione di
[...]
dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21.12.1999, n. Parte_6
517 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 di quest'ultima fonte, l'organo amministrativo dell
[...]
(il direttore generale) e il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda Controparte_2
(chiamato al coordinamento dell'attività didattica e di quella scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della Regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi Parte_2
del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti.
Questa conclusione è coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 29.5.2012,
n. 8521), secondo cui il personale universitario "strutturato" nel Servizio Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l
[...]
, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro CP_2
12 entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell ) rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione Parte_2
al personale del ruolo sanitario.
Infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass.,
S.U., 15.6.2000, n. 439), non esclude la legittimazione passiva, nella specie, del Policlinico, cui deve invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Si ribadisce, quindi, che il decreto ingiuntivo è stato emesso fondatamente a carico dell' , Parte_2
siccome passivamente legittimata nei suoi confronti, e non può essere revocato.
8.3 Premesso che l'istante ha domandato in sede ingiunzionale la condanna soltanto dell' Parte_2
e tale richiesta ha confermato in sede di appello sia pur chiedendo, solo nelle conclusioni, la condanna in solido degli enti convenuti, occorre a questo punto interpretare correttamente la domanda come sopra proposta dall' intesa a trasferire al l'esborso necessario Parte_2 CP_2
per soddisfare il diritto di parte ricorrente.
8.4. Nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in causa di terzo, l' , dopo avere chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e Parte_2
l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato, ha così concluso: < accoglimento delle pretese dell'istante, lasciare indenne l' opponente, per essere Parte_2 responsabile l . Controparte_2
Orbene, tale conclusione appare funzionale soltanto alle eccezioni, sollevate dall' in Parte_2
prime cure, di infondatezza della domanda attorea (motivo di opposizione: < infondatezza del procedimento monitorio>>) e di illegittimazione passiva nei confronti della lavoratrice (motivo di opposizione: < Parte_2
– legittimazione passiva dell' ), che
[...] Controparte_2
non hanno pregio, come si è detto.
Nell'impianto del ricorso in opposizione non si rinviene, inoltre, una domanda di condanna del a titolo di garanzia (impropria), avente come oggetto le somme eventualmente pagate CP_2 dall' in esecuzione della sentenza. Parte_2
13 In altre parole, la chiamata del Policlinico, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., espressamente richiamato in sede di atto oppositivo, risulta chiesta e fatta sul solo presupposto della comunanza della causa.
Tanto premesso, si deve rammentare che per giurisprudenza consolidata il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera proprio “quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti” (v. Cass. n. 8411 del 2016 e Cass.
n. 27525 del 2009; sostanzialmente in termini Cass. n. 22050 del 2018: “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione”).
Sul punto da ultimo si veda anche Cass. n. 11103 del 2020 la quale, richiamando per una ricostruzione sistematica Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, ribadisce che qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora, Corte cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del
08/03/2018).
8.5. Ma vi è di più.
Come chiarito da Cass. 30952 del 07.11.2023, l'azione di manleva o rivalsa, tra l'altro, presuppone l'assenza di un vincolo di solidarietà (a differenza dell'azione di regresso, azionabile invece nei confronti dei condebitori solidali da parte di chi abbia integralmente onorato un debito), posto che nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia
14 adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto “a lui non legato da vincolo di solidarietà” – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
Per cui, ove mai volesse intendersi la chiamata di terzo di cui sopra come chiamata in garanzia, essa non potrebbe in ogni caso dispiegare alcun effetto sostanziale a fronte di un accertato rapporto di coobligazione solidale tra due debitori.
9. Con riferimento alle obiezioni svolte in comparsa di risposta dal al fine di corroborare CP_2
la sua estraneità alla vicenda in virtù del contenuto del citato devesi altresì rammentare CP_3 che quest'ultimo aveva espressamente dato atto - quanto ai rapporti tra università e – CP_2 dell'impossibilità per le parti medesime di “disattendere quanto statuito dal Giudice in ordine all'eventuale equiparazione riconosciuta” ai dipendenti in convenzione che avessero appunto ottenuto sentenze favorevoli (v. in particolare pagg. 807 e 821 del lodo stesso: “….dichiara altresì, ai soli fini della prosecuzione della posizione di conferimento, l'obbligo delle parti di addivenire ad una specifica intesa altresì sulle posizioni singole di dipendenti che abbiano ottenuto sentenze esecutive, escludendosi la possibilità per le parti di disattendere quanto statuito dal giudice in ordine all'eventuale equiparazione riconosciuta”).
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello della lavoratrice va accolto ed il va condannato, in solido con l' , al pagamento delle somme CP_2 Parte_2
portate dal decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
11. Le spese processuali– liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata - seguono l'accertata soccombenza dell' e del , mentre possono essere compensate tra tali ultimi due Parte_2 CP_2 enti tenuto conto dell'estrema particolarità della vicenda, anche alla luce della complessa disciplina del relativo rapporto processuale, quale risultante dal cennato Lodo Volpe.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.4.2021 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_2
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di RI in data 26.11.2020, così
[...]
15 provvede:
accoglie l'appello proposto dalla con ricorso depositato in data 28.4.2021 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' , e per l'effetto condanna l' Parte_7 [...]
in solido con l' , al pagamento Controparte_2 Parte_2
in favore della lavoratrice delle somme portate dal predetto decreto ingiuntivo;
condanna l' ed il , sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2 CP_2 giudizio in favore dell' che liquida in € 1.000,00 per il primo grado, in €. 1.500,00 per il Parte_1
grado di appello, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
compensa integralmente le spese processuali dei due gradi del giudizio tra l' Parte_4
e l' .
[...] Parte_2
Così deciso in RI il 16.12.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. 631/2021 al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Iannone e Wanda Giannelli
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Zuccaro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino
APPELLATE
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 794/2015 del 31.3.2015 emesso su ricorso di , Parte_1
dipendente di categoria D del ruolo tecnico – amministrativo conferita in convenzione CP_2 presso l' il Tribunale del lavoro Controparte_2 di RI ingiungeva all' il pagamento all'odierna ricorrente della Parte_2 somma di € 3.120,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, nonché spese legali, per non aver pagato, in favore della lavoratrice, l'acconto di
€ 780,00 (già in passato riconosciuto dapprima sino al mese di agosto 2012, e, poi, giusta decreto ingiuntivo n. 421/15, per il periodo settembre 2012-ottobre 2014) dal mese di novembre 2014 a febbraio 2015 della cd. indennità di equiparazione di cui all'art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Pt_3
Con ricorso in data 13.5.2015, l' proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_2
ingiuntivo: lamentava l'inammissibilità e/o infondatezza del procedimento monitorio, sull'assunto che il c.d. aveva introdotto un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico CP_3
amministrativo del Comparto universitario ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D universitaria era equiparata alla categoria D ospedaliera), disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C
e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, con la conseguenza che, in ottemperanza alle statuizione del lodo, a far tempo da settembre 2012 aveva sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 dpr 761/79 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria C e D , tra cui appunto la ricorrente.
Inoltre, chiedeva la chiamata in causa dell'A.O.U. Policlinico di RI in quanto ulteriore legittimata passiva.
A sua volta, detta azienda si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda per non essere dovuta l'indennità in questione, così come invocata.
2. Con sentenza del 26.11.2020 il Tribunale di RI accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
2.1.Preliminarmente, il giudice registrava che la ricorrente <<è sempre stata dipendente dell' > ed < Parte_2 [...]
, e annotava quale dato incontestato che < Controparte_2
necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi
2 assegnati alla Regione e devono essere versate all tramite l' con Parte_2 Controparte_2
onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del dpr 761/1979.
Quindi, richiamava la sentenza della Cassazione n. 8521 del 29.5.2012 secondo cui “il personale universitario strutturato nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l' la quale, in ragione del diretto Controparte_2 coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario”, e riteneva senz'altro sussistente la legittimazione passiva in capo sia all' che all' Parte_2 Parte_4
2.2.Nel merito, riteneva non sussistere il diritto dell'istante ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di equiparazione, già pacificamente goduta sebbene in misura inferiore a quella rivendicata a seguito dell'inquadramento nella categoria D.
Assumeva che <
2003) erano già più volte mutati i termini dell'equivalenza per effetto dei CCNL succedutisi nel tempo>>, e che le mansioni della ricorrente, inquadrata nella categ. D del Comparto Università, trovavano corrispondenza nella categ. D del Comparto Sanità, e non nel 1° livello della dirigenza sanitaria come da lei invocato.
Disattendeva dunque la tesi dell'istante, secondo la quale, in sostanza, l'equiparazione doveva essere effettuata ex art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, sulla base delle (più favorevoli) tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione contrattuale, ed in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL.
A dire del primo giudice, < equiparata alla dirigenza>>.
3. Con ricorso del 28.4.2021 la impugnava la predetta sentenza e chiedeva Parte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda monitoria.
Rilevava all'uopo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'equiparazione andava effettuata applicando il D.M.
9.11.1982 e le delibere applicative dell Parte_2
e che l'indennità di equiparazione andava comunque ripristinata, non incidendo su di essa negativamente il lodo arbitrale (c.d. lodo del 20.4.2012. CP_3
3 L' e il resistevano in giudizio depositando memoria. Parte_2 CP_2
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
4. Va innanzitutto respinta l'eccezione sollevata dal di inammissibilità Controparte_2 dell'appello per inosservanza del requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 434 c.p.c.
4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno spiegato che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (v. Cass. sez. un. 27199/17; in senso conforme v. anche Cass. 13535/18).
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che gli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza della Corte era già pervenuta all'indomani della riforma del 2012 debbano essere oggi confermati, sia pure con alcune precisazioni.
Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. La Corte ha quindi riaffermato, recuperando enunciazioni relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
4.2. Quanto al caso di specie, dalla lettura dell'atto di gravame emergono chiaramente tanto le parti della sentenza oggetto di impugnazione quanto le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del
Tribunale.
In particolare, si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato Parte_1 la domanda della lavoratrice come tesa a rivendicare il pagamento dell'indennità di equiparazione alla misura prevista per la Dirigenza sanitaria.
4 Assume altresì che il Giudice ha del tutto omesso di prendere in esame la domanda diretta a conseguire il pagamento dell'indennità di cui al d.P.R. n. 761 del 1979 a partire dal mese di settembre 2012, ingiustamente decurtata a seguito di un lodo arbitrale (c.d. intercorso CP_3 tra l' ed il . Parte_2 CP_2
Appare, quindi, del tutto evidente come l'appello soddisfi appieno i requisiti di forma-contenuto imposti dall'art. 434 c.p.c., sicché si rivela infondata l'eccezione sollevata dal . CP_2
5. affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
5.1.Con il primo motivo stigmatizza la decisione addebitando al giudice “di aver erroneamente qualificato la domanda della lavoratrice come tesa a rivendicare il pagamento dell'indennità di equiparazione nella misura necessaria ad adeguare il suo trattamento economico a quello dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale”, laddove tale domanda non era stata mai posta, avendo ella richiesto esclusivamente il ripristino dell'indennità corrisposta dall' sino ad agosto Parte_2
2012 e poi improvvisamente decurtata dall' in forza del lodo arbitrale. Parte_2
In proposito, significa che sulla spettanza della c.d. indennità di equiparazione (o 'indennità De
Maria') non aveva alcuna incidenza il lodo arbitrale del 20.4.2012 (c.d. lodo , in quanto CP_3 oggetto del lodo è solo il rapporto di provvista tra i due enti, ossia tra l' e l' Parte_2 [...]
, mirando a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse CP_2
comune tra le quali la quantificazione e corresponsione della indennità di equiparazione sia al personale tecnico amministrativo sia al personale docente, medico e non.
In definitiva, come peraltro già ritenuto nel corpo di alcune pronunce della Corte di Appello di RI
(cfr sent. 319/2021), il lodo, regolamentando esclusivamente i rapporti finanziari tra gli enti, non poteva incidere sull'effettività del trattamento economico spettante al personale universitario svolgente attività nelle strutture sanitarie, e, quindi, sul diritto della dipendente soggetto Parte_1
estraneo alla procedura arbitrale.
Tanto detto, rammentava la normativa - art. 4 l. n. 213/1971, art. 1 l. n. 200 del 1974, art. 31 DPR
761/1979, decreto ministeriale 9 novembre 1982 e artt. 53 e 51 del c.c.n.l. del comparto Università
– fonte del diritto fatto valere in via monitoria.
5.2.Con il secondo motivo l' lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Parte_1
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta al ripristino dell'indennità di equiparazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, del D.M.
9.11.1982 tabella D, in
5 combinato disposto con gli artt. 53 e 51 del C.c.n.l. comparto Università, a far data dal mese di settembre del 2012, ossia da quando la corresponsione era stata interrotta per effetto del detto lodo arbitrale intervenuto fra il e l' ed al quale erano estranei i lavoratori. Il giudice CP_2 Parte_2
invece aveva oltrepassato il perimetro della domanda avendo dato ingresso al tema dell'adeguamento dell'indennità alla dirigenza.
5.3.Con il terzo motivo la lavoratrice evidenzia di aver ottenuto dal Tribunale di RI un altro decreto ingiuntivo n. 1705/2018, non opposto, relativo al pagamento dell'acconto dell'indennità di equiparazione da settembre 2012 a ottobre 2014, sicché sulla questione doveva ritenersi formato il giudicato sostanziale. Peraltro, l'appellante segnala che, in relazione ad un ulteriore periodo di tempo, il Tribunale di RI ha emesso sentenza n. 1077/2021 di rigetto dell'opposizione proposta dall' , sentenza avverso la quale non risulta esser stato proposto appello. Parte_2
5.4.Con l'ultimo motivo la ricorrente adduce che, nelle more del giudizio, l ha Parte_2
ripristinato l'indennità di equiparazione per i propri dipendenti (cfr delibera del 20.12.2019), con la conseguenza di una discriminazione a suo danno, essendo l'unica lavoratrice a cui non è stato riconosciuto quanto spettantele.
6. L'appello è fondato e può, pertanto essere accolto.
I motivi di doglianza, stante la connessione tra gli stessi, possono essere trattati congiuntamente.
6.1.E' utile dar conto delle argomentazioni di recente espresse da questa Corte in fattispecie analoga alla odierna (sent. 1669/2024 pubblicata il 6.12.2024 est. dott. rg 1424/23), poiché, sia Persona_1
pure a fronte di un diverso iter processuale [invero, la decisione di prime cure era stata confermata da sentenza della Corte di Appello, e quest'ultima investita da ricorso per Cassazione], ha affrontato le questioni oggetto dell'odierno esame.
Ebbene, in quel giudizio, a seguito di una prima sentenza del 12.11.2021, la Corte d'Appello di RI
<confermava la decisione resa dal Tribunale di RI ritenendo dunque infondata la pretesa dell'istante di vedersi applicate le precedenti tabelle parametrate all'inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005, trattandosi, appunto, di posizioni giuridiche ed economiche conseguite successivamente all'entrata in vigore (2002) del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell'art. 28 del CCNL medesimo, che sanciva l'applicazione delle precedenti tabelle
(solo) ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data
(2002)>>.
6 La lavoratrice, secondo quel che si legge nella citata sentenza della Corte,
Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. n.
200/1974, dell'art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997,
1998/2001 e 2002/2005.
5. Tale motivo veniva accolto dalla S.C. con ordinanza n. 27295/2023 nella quale si osservava:
- che andava richiamato l'orientamento precedentemente già espresso (cfr. Cass. n. 6794/2018,
Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell'applicazione della clausola di cui all'art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore (2002) del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall' CP_2
l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell'interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;
- che, pertanto, è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei (più favorevoli) criteri di corrispondenza fissati dal D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005.
Ed infatti, come ribadito da Cass. n. 25382/2022, le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9279/2016 e Cass.
S.U. n. 8521/2012), più volte chiamate a pronunciare in controversie nelle quali venivano in rilievo criteri e le modalità di quantificazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n.
761/1979, hanno, in sintesi, affermato che:
a) anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del richiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del
C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005);
b) la fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella D allegata al D.I. 9/11/1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e
7 quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento;
c) il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra;
d) è solo con il c.c.n.l. 2002-2005 (sottoscritto il 27/1/2005) che viene elaborata una tabella unica, in cui il personale universitario in servizio presso le AOU è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28, tab. A).
5.1 Tanto premesso, come detto sopra, è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che la Suprema Corte ha fatto riferimento per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005 (Cass. n. 4631/2018; Cass. n. 5510/2018; Cass. n. 23933/2020).
A detta conclusione si è pervenuti valorizzando, da un lato, il tenore letterale della clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL (“sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL…”), da leggere in combinato disposto con il comma 2 della stessa disposizione contrattuale ( “le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo
l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento”), dall'altro il comma 3 dell'art. 1, secondo cui “gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.Igs. n. 165/2001”).
E' stato anche precisato che, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto (2002) il dipendente non avesse ancora ottenuto dall'Azienda l'equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il 8 diritto era comunque entrato – “prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto” (così Cass.
n. 27309/2023) - nel patrimonio dell'interessato che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive (Cass. n. 6794/2018; Cass. n. 30603/2021).
Su questa scia Cass. n. 27299/2023 ha ulteriormente precisato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal
D.I.
9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005>>.
La menzionata sentenza della Corte di Appello n. 1669/2024 prosegue:
6. Orbene, nella specie, risulta per tabulas che la […], a seguito di progressione verticale, era passata dalla categoria C alla categ. D, sottoscrivendo il nuovo contratto attributivo della categ. D in data 1.1.2002 (ossia addirittura precedentemente alla sottoscrizione del Ccnl 27.1.2005) (per cui, posto che indubbiamente si applica il cennato D.I. 9.11.1982 - che, tra le altre cose, equipara il funzionario di VIII livello universitario (ora ctg. D) al Dirigente di I livello Sanità (all'epoca vicedirettore amministrativo di IX livello) - secondo il procedimento già spiegato sopra, non vi è dubbio a questo punto circa la fondatezza della pretesa attorea.
7. Tanto premesso l' in sede di costituzione nel presente giudizio di appello, tenta di Parte_2
sottrarsi al dictum della richiamata Cassazione assumendo che “il aveva introdotto CP_3
un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico amministrativo del
[...]
ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D universitaria era Parte_5
equiparata alla categoria D ospedaliera) disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, sicché l' in Parte_2
ottemperanza alle statuizioni del lodo, a far tempo dal settembre 2012 ha sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/9 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria
C e D (tra cui l'odierna ricorrente).
7.1 Vi è però che il Tribunale di RI, nella sentenza di primo grado, ha già statuito sul punto che
“…irrilevante è nella fattispecie il richiamo operato dalla opponente al lodo arbitrale, atteso che lo stesso non può estendere la propria efficacia ai lavoratori che non sono parte del relativo accordo;
9 il tutto, tra l'altro, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte nel senso dell'irrilevanza, nei rapporti tra la dipendente e l' , del c.d. “ , il quale ha solo regolamentato il
Parte_2 CP_3 rapporto di provvista tra l' e il ma non ha inciso (né poteva incidere) sul
Parte_2 CP_2 rapporto di pubblico impiego intercorrente tra l' e la sua dipendente e sugli obblighi
Parte_2 retributivi gravanti sull , a tale rapporto necessariamente connessi (cfr. in questo senso
Parte_2
App. RI, sent. n. 317/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022, est. Calia).
Tra l'altro è noto che, come la S.C. ha chiarito a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11799/2017) in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, ad opera della parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale – qui giammai proposto - non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.
345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.>>.
7. Orbene, in continuità con quanto affermato nella sopra riportata sentenza, la Corte registra - per quanto attiene alla posizione dell'odierna appellante – che ella, a seguito di progressione Parte_1
verticale, era passata dalla categoria C alla categ. D, sottoscrivendo il nuovo contratto attributivo della categ. D in data 31.12.2000 (precedentemente alla sottoscrizione del Ccnl 27.1.2005), per cui, posto che indubbiamente si applica il cennato D.I. 9.11.1982 - che, tra le altre cose, equipara il funzionario di VIII livello universitario (ora ctg. D) al Dirigente di I livello Sanità (all'epoca vicedirettore amministrativo di IX livello) - non vi è dubbio alcuno sulla fondatezza della sua pretesa.
Quindi, non è possibile negare fondatezza alla domanda dell ricorrendo i presupposti Parte_1
per il riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione.
Né, per negarlo, serve che l' (come tenta di fare sin dal ricorso in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo ed ancora in sede di costituzione nel presente giudizio di appello) assuma che “il CP_3
aveva introdotto un nuovo sistema di corrispondenze tra il personale tecnico amministrativo
[...]
10 del Comparto ed il relativo personale ospedaliero (nel quale la categoria D Parte_5
universitaria era equiparata alla categoria D ospedaliera) disponendo per il futuro di sospendere la corresponsione dell'indennità di equiparazione in favore del personale di categoria C e D poiché le nuove corrispondenze non davano luogo ad alcun differenziale economico, sicché l' in Parte_2
ottemperanza alle statuizioni del lodo, a far tempo dal settembre 2012 ha sospeso l'erogazione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/9 limitatamente al personale tecnico amministrativo di categoria
C e D (tra cui l'odierna ricorrente).
Valgano al riguardo le considerazioni già svolte dalla Corte nel precedente citato e che si abbiano qui per brevità richiamate.
8. Inoltre, sempre in continuità con il precedente menzionato, la Corte riscontra che:
- sul quantum debeatur non sono state mosse in questa sede, né dall' né dal , Parte_2 CP_2
specifiche contestazioni di natura contabile;
- sull' infondatezza dell'eccezione inizialmente formulata dall' di carenza di Parte_2
legittimazione passiva sì è pure, formato il giudicato, avendo il primo giudice osservato che “
Preliminarmente va riconosciuta legittimazione passiva in capo a tutti gli enti convenuti”; su tale punto non è stato proposto gravame sicchè deve ritenersi sussistente, nella fattispecie, una responsabilità solidale di entrambe le istituzioni, fondata per la prima sul rapporto di lavoro e per la seconda sul rapporto di servizio.
8.1. A questo punto occorre dunque esaminare la richiesta dell' di rimanere < Parte_2
… (dal pagamento delle somme richieste) per essere responsabile l'
[...]
, mediante accoglimento dell'opposizione e revoca Controparte_2
del decreto ingiuntivo (v. originario ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in causa del ). CP_2
Domanda sulla quale ovviamente il primo giudice non si è pronunciato (avendo accolto l'opposizione dell' ), ma che a questo punto dev'essere delibata. Parte_2
Infatti (v. Cass. n. 121/2020) in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
11 8.2 Come questa Corte ha statuito in altre controversie, sulla questione della legittimazione passiva, nei confronti della domanda di pagamento proposta dal lavoratore, deve essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione – nonché in forza del giudicato formatosi sul punto (v. sopra) - il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 7.3.2014, n. 5325, e Cass. 24.5.2013, n. 12908), che ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' sia dell . Parte_2 Controparte_2
L'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l' , Parte_2
prevedendo una collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l
[...]
), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e Controparte_2
all , per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente Parte_2
capo a entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.lgs. 19.6.1999, n. 229 fu prevista l'istituzione di
[...]
dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21.12.1999, n. Parte_6
517 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 di quest'ultima fonte, l'organo amministrativo dell
[...]
(il direttore generale) e il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda Controparte_2
(chiamato al coordinamento dell'attività didattica e di quella scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della Regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi Parte_2
del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti.
Questa conclusione è coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 29.5.2012,
n. 8521), secondo cui il personale universitario "strutturato" nel Servizio Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l
[...]
, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro CP_2
12 entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell ) rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione Parte_2
al personale del ruolo sanitario.
Infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass.,
S.U., 15.6.2000, n. 439), non esclude la legittimazione passiva, nella specie, del Policlinico, cui deve invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Si ribadisce, quindi, che il decreto ingiuntivo è stato emesso fondatamente a carico dell' , Parte_2
siccome passivamente legittimata nei suoi confronti, e non può essere revocato.
8.3 Premesso che l'istante ha domandato in sede ingiunzionale la condanna soltanto dell' Parte_2
e tale richiesta ha confermato in sede di appello sia pur chiedendo, solo nelle conclusioni, la condanna in solido degli enti convenuti, occorre a questo punto interpretare correttamente la domanda come sopra proposta dall' intesa a trasferire al l'esborso necessario Parte_2 CP_2
per soddisfare il diritto di parte ricorrente.
8.4. Nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in causa di terzo, l' , dopo avere chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e Parte_2
l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato, ha così concluso: < accoglimento delle pretese dell'istante, lasciare indenne l' opponente, per essere Parte_2 responsabile l . Controparte_2
Orbene, tale conclusione appare funzionale soltanto alle eccezioni, sollevate dall' in Parte_2
prime cure, di infondatezza della domanda attorea (motivo di opposizione: < infondatezza del procedimento monitorio>>) e di illegittimazione passiva nei confronti della lavoratrice (motivo di opposizione: < Parte_2
– legittimazione passiva dell' ), che
[...] Controparte_2
non hanno pregio, come si è detto.
Nell'impianto del ricorso in opposizione non si rinviene, inoltre, una domanda di condanna del a titolo di garanzia (impropria), avente come oggetto le somme eventualmente pagate CP_2 dall' in esecuzione della sentenza. Parte_2
13 In altre parole, la chiamata del Policlinico, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., espressamente richiamato in sede di atto oppositivo, risulta chiesta e fatta sul solo presupposto della comunanza della causa.
Tanto premesso, si deve rammentare che per giurisprudenza consolidata il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera proprio “quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti” (v. Cass. n. 8411 del 2016 e Cass.
n. 27525 del 2009; sostanzialmente in termini Cass. n. 22050 del 2018: “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione”).
Sul punto da ultimo si veda anche Cass. n. 11103 del 2020 la quale, richiamando per una ricostruzione sistematica Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, ribadisce che qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora, Corte cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del
08/03/2018).
8.5. Ma vi è di più.
Come chiarito da Cass. 30952 del 07.11.2023, l'azione di manleva o rivalsa, tra l'altro, presuppone l'assenza di un vincolo di solidarietà (a differenza dell'azione di regresso, azionabile invece nei confronti dei condebitori solidali da parte di chi abbia integralmente onorato un debito), posto che nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia
14 adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto “a lui non legato da vincolo di solidarietà” – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
Per cui, ove mai volesse intendersi la chiamata di terzo di cui sopra come chiamata in garanzia, essa non potrebbe in ogni caso dispiegare alcun effetto sostanziale a fronte di un accertato rapporto di coobligazione solidale tra due debitori.
9. Con riferimento alle obiezioni svolte in comparsa di risposta dal al fine di corroborare CP_2
la sua estraneità alla vicenda in virtù del contenuto del citato devesi altresì rammentare CP_3 che quest'ultimo aveva espressamente dato atto - quanto ai rapporti tra università e – CP_2 dell'impossibilità per le parti medesime di “disattendere quanto statuito dal Giudice in ordine all'eventuale equiparazione riconosciuta” ai dipendenti in convenzione che avessero appunto ottenuto sentenze favorevoli (v. in particolare pagg. 807 e 821 del lodo stesso: “….dichiara altresì, ai soli fini della prosecuzione della posizione di conferimento, l'obbligo delle parti di addivenire ad una specifica intesa altresì sulle posizioni singole di dipendenti che abbiano ottenuto sentenze esecutive, escludendosi la possibilità per le parti di disattendere quanto statuito dal giudice in ordine all'eventuale equiparazione riconosciuta”).
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello della lavoratrice va accolto ed il va condannato, in solido con l' , al pagamento delle somme CP_2 Parte_2
portate dal decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
11. Le spese processuali– liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata - seguono l'accertata soccombenza dell' e del , mentre possono essere compensate tra tali ultimi due Parte_2 CP_2 enti tenuto conto dell'estrema particolarità della vicenda, anche alla luce della complessa disciplina del relativo rapporto processuale, quale risultante dal cennato Lodo Volpe.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.4.2021 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_2
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di RI in data 26.11.2020, così
[...]
15 provvede:
accoglie l'appello proposto dalla con ricorso depositato in data 28.4.2021 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' , e per l'effetto condanna l' Parte_7 [...]
in solido con l' , al pagamento Controparte_2 Parte_2
in favore della lavoratrice delle somme portate dal predetto decreto ingiuntivo;
condanna l' ed il , sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2 CP_2 giudizio in favore dell' che liquida in € 1.000,00 per il primo grado, in €. 1.500,00 per il Parte_1
grado di appello, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
compensa integralmente le spese processuali dei due gradi del giudizio tra l' Parte_4
e l' .
[...] Parte_2
Così deciso in RI il 16.12.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
16