Decreto cautelare 17 novembre 2021
Sentenza breve 23 dicembre 2021
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- 1. Concorsi, domanda inviata ad e-mail errata: legittima l’esclusione del candidatoAccesso limitatoMichele Di Donna · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 23/12/2021, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 01553/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2021, proposto da
OR TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
1) dell’articolo 9 del decreto 3 novembre 2021, prot. n. 465, del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell’ambito dell’organico del già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel profilo professionale di funzionario tecnico, indetta con decreto 8 settembre 2020, n. 376 del Direttore Generale per il Personale e gli Affari Generali, per avere “inoltrato la domanda di partecipazione su mail diversa da quella prescritta, a pena di esclusione”;
2) dell’art. 5 del decreto 8 settembre 2020, n. 376 del Direttore Generale per il Personale e gli Affari Generali del Ministero resistente, con il quale è stata indetta la procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell’ambito dell’organico del già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte in cui prevede e dispone che le domande di ammissione debbano essere inviate “ a pena di esclusione ” “ alla casella mail del profilo individuato (tra quelle di seguito indicate per ciascun profilo) ”;
3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente espone di essere dipendente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del TO, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nella sede di Venezia in qualità di assistente geometra, e di aver presentato domanda per partecipare alla procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla seconda alla terza area funzionale.
Con decreto n. 465 del 3 novembre 2021 del Direttore generale del Ministero, il ricorrente è stato escluso dalla procedura perché ha inoltrato la domanda di partecipazione ad un indirizzo mail diverso da quello prescritto a pena di esclusione.
Tale provvedimento è impugnato - unitamente all’art. 5 del decreto n. 376 dell’8 settembre 2020, nella parte in cui dispone che le domande di ammissione devono essere inviate “ a pena di esclusione ” “ alla casella mail del profilo individuato (tra quelle di seguito indicate per ciascun profilo) ” - con un unico motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di comunicazioni alle pubbliche amministrazione, anche in relazione all’art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, l’ingiustizia grave e manifesta e la violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., l’illogicità, l’irragionevolezza e l’incongruità palesi e manifeste, oltre che la mancata applicazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la violazione dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
In particolare il ricorrente ritiene di poter desumere un principio di sanabilità d’ufficio dell’invio errato:
- dall’art. 4 della legge n. 260 del 1958 secondo cui “ l’errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato … L'eccezione rimette in termini la parte ”;
- dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199 del 1971, secondo cui “ i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente ”.
Inoltre, prosegue il ricorrente, tenuto conto che si tratta di un concorso riservato ai dipendenti interni già in servizio presso la stessa Amministrazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in base al quale devono essere acquisiti d’ufficio i documenti già in possesso della medesima amministrazione, oltre che la norma in materia di concorsi di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale a sua volta prevede che le domande di ammissione al concorso debbano essere indirizzate “ all’amministrazione competente ”, senza ulteriori specificazioni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistete replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Nel caso in esame il bando prevede una procedura concorsuale che riguarda sette diversi profili concorsuali, ovvero funzionario amministrativo-contabile, funzionario della comunicazione, funzionario informatico, funzionario statistico, funzionario ingegnere-architetto, funzionario tecnico e funzionario geologo, e dispone che, a pena di esclusione, gli interessati debbano presentare la domanda alla casella mail del profilo individuato, indicato nella seguente tabella:
fac-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario amministrativo-contabile;
facom-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario della comunicazione;
finf-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario informatico;
fast-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario statistico;
fingarc-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario ingegnere-architetto;
ftec-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario tecnico;
fgeo-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario geologo.
Il ricorrente ha erroneamente inviato la domanda per il profilo di funzionario geologo anziché per il proprio profilo di funzionario tecnico, e sostiene che sarebbe ricavabile dall’ordinamento un principio, di cui le norme richiamate sarebbero espressione, in base al quale in linea generale un soggetto privato non è mai tenuto ad individuare con esattezza, nell’ambito della stessa Amministrazione, i diversi uffici competenti alla trattazione di un determinato affare, al punto che dovrebbe ritenersi illegittima ogni diversa previsione del bando.
Tale tesi non è condivisibile e le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha affermato che l’art. 2, comma 3, del D.P.R., n. 1199 del 1971, sia espressione di un principio generale che rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all'Amministrazione competente, perché non può assumere valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa di essa cui spetta l'esame e la definizione della pratica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 508).
Si tratta tuttavia di una previsione che può trovare piena espansione solo laddove nella specifica procedura non vi sia una diversa disposizione, perché tale principio, dettato in materia di ricorsi amministrativi e funzionale all’esercizio del diritto di difesa, non ha carattere assoluto ed inderogabile e deve coniugarsi con le opposte e diverse esigenze di speditezza e certezza dell’azione amministrativa le quali, nelle procedure di tipo concorsuale, riguardano potenzialmente una vasta platea di concorrenti, e si fondano necessariamente sul principio altrettanto generale di autoresponsabilità del privato.
Nel caso in esame in base alla procedura concorsuale non vi era alcuna incertezza in merito all’indirizzo cui rivolgere la domanda, che è indicato in modo univoco, ed il corretto adempimento degli oneri necessari era in concreto esigibile da parte del ricorrente il quale è dipendente della stessa Amministrazione e poteva inoltre agevolmente verificare, tra la posta inviata, se l’indirizzo indicato era quello giusto. Trova pertanto applicazione il principio, valevole in materia di concorsi, secondo cui non spetta all’Amministrazione e alla commissione di concorso, la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda, correzione che confliggerebbe con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 7048).
Ne consegue che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione finirebbe per costituire una violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria, su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 154; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5697; Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698) o, come è avvenuto nel caso di specie, inviata ad un indirizzo sbagliato, errore di cui l’Amministrazione si è avveduta, a termine di presentazione scaduto, solo a seguito dell’esame delle domande pervenute.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità delle vicende che hanno dato origine alla controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO