TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 4724/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LA VALLE TANIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 19.12.24, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1 secondo le seguenti condizioni: “1. Il figlio minore viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
pagina 1 di 6 nell'abitazione sita in Roma, Via dei Durantini 320, Palazzina C, interno 3, 00159 RM, di proprietà della famiglia ove si è trasferito con la madre dal 1 settembre Pt_1
2024 e con residenza anagrafica dello stesso minore presso la predetta abitazione in
Roma.
2. Il padre terrà con sé il minore secondo le seguenti modalità: week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola, attualmente elementare
(16.30 e/o alle 17.20 quando seguirà il corso di minibasket) ovvero dall'uscita del centro estivo nei periodi in cui non frequenterà la scuola sino alla domenica sera ore
21.00, allorquando il padre accompagnerà il minore presso la madre nell'abitazione sita in Roma;
durante la settimana il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana da ndividuarsi con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, dall'uscita della scuola
(16.30 e/o alle 17.20 nei giorni in cui il minore seguirà il corso di minibasket) ovvero dall'uscita del centro estivo sino alle 21.00, allorquando il padre accompagnerà il minore presso la madre nell'abitazione sita in Roma.
3. Entrambi i genitori provvederanno ad accompagnare e riprendere il minore a scuola e/o al centro estivo nei giorni di rispettiva spettanza.
4. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitore trascorrerà con il piccolo 15 giorni, anche non continuativi, da concordare Per_1 entro il mese di giugno di ogni anno solare, e da comunicare con sms, e-mail o raccomandata a/r il periodo, il luogo e l'alloggio del piccolo, assicurando la massima reperibilità (tale obbligo incombe su entrambi); con la precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé il figlio la prima metà del mese di agosto (dal Per_1
01 al 15) negli anni pari e la seconda metà del mese di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari ed il padre viceversa.
5. Il giorno successivo dal rientro dalle vacanze estive effettuate con un genitore spetta all'altro genitore trascorrere due giorni continuativi
(anche laddove dovesse coincidere con il week end).
6. Nei mesi di giugno e luglio i genitori concordano che il minore frequenterà un centro estivo (il cui costo sarà sostenuto al 50% tra loro), che dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.
7. Le festività di Natale saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il giorno di Natale (salvo diversi accordi tra le parti).
8. Le festività di fine anno saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno (salvo diversi accordi tra le parti).
9. Le vacanze pasquali saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis (salvo diversi pagina 2 di 6 accordi tra le parti). 10. Il piccolo trascorrerà con la madre il giorno del dì lei Per_1 compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del dì lui compleanno e il giorno della festa del papà (salvo diversi accordi). 11. Il giorno del compleanno del minore, quest'ultimo lo trascorrerà con entrambi i giorni;
in caso di disaccordo metà giornata con la madre e l'altra metà con il padre (pranzo: dalle 11.00 alle 17.30) e/o cena (dalle ore 17.30 con pernotto per poi essere riportato presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00 del giorno successivo) con l'ordine dell'alternanza tra i genitori (salvo diversi accordi). 12. Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: ciascun genitore trascorrerà metà dei giorni di vacanze con il piccolo da concordarsi Per_1 preventivamente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori (salvo diversi accordi tra le parti); con la precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé il figlio la prima metà dei giorni festivi, negli anni pari e la seconda metà dei giorni festivi negli anni dispari ed il padre viceversa. 13. Gli altri giorni festivi saranno ripartiti secondo il criterio dell'alternanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre (salvo diversi accordi). 14. In caso di malattia prolungata del minore (superiore a due giorni) ciascun genitore ha facoltà di fare visita al minore presso l'abitazione dell'altro genitore ed intrattenersi con il figlio per il tempo necessario. 15. Il sig. verserà, a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di Per_1
Euro 100,00 (Euroduecento/00), con decorrenza dal mese di settembre 2024, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente postale intestato alla
Signora alle seguenti coordinate IBAN IT Parte_1
55C0760103600001000392942, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat per le famiglie di impiegati ed operai, nonché a corrispondere il 50% del costo mensile della scuola elementare paritaria “Istituto Cuore Immacolato di Maria” pari a complessivi euro 493,50, unitamente al 50% del costo della mensa, divisa e corso di minibasket - al quale il minore è stato iscritto per volontà di entrambi i genitori. 16. Le spese straordinarie sono suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese la retta scolastica paritaria “Istituto Cuore Immacolato di Maria in Roma, alla Via Costantino Maes, 23, 00162 (RM)”con relativo costo della mensa, della divisa e pagina 3 di 6 del corso di minibasket;
nonché le spese mediche e per accertamenti diagnostici non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche, ed anche le spese per le attività sportive e ludico ricreative del figlio minore, previamente concordate tra le parti e comunque secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma che le parti hanno letto, compreso e accettato. 17. L'assegno unico e universale per i figli a carico, verrà richiesto e percepito interamente dalla Signora er far fronte alle Pt_1 spese del piccolo Le parti, provvederanno a tutti gli adempimenti necessari, Per_1
e si impegnano a collaborare con quanto eventualmente richiesto per la corretta realizzazione di detta pratica. In particolare, la signora provvederà, Parte_1 presso un CAF di sua fiducia, a tutti gli adempimenti necessari, e il Signor si Parte_2 impegna a collaborare con quanto eventualmente richiesto per la corretta realizzazione della richiesta dell'assegno unico, prestando la propria adesione alla presentazione della richiesta dell'assegno da parte della signora 18. Le Pt_1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. 19. La Signora dal mese di Pt_1 settembre 2024 si è trasferita con il minore presso l'immobile sito in Roma, Per_1
Via dei Durantini 320, Palazzina C, interno 3, 00159 RM, di proprietà della famiglia impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica e quella del Pt_1 minore. 20. La Signora ha prelevato dall'abitazione del sig. sito Parte_1 Pt_2 in Monte Compatri (RM) Via delle Carrarecce n. 103 - Interno: 1, tutti i suoi beni personali nonché quanto dalla stessa acquistato durante la convivenza e con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non avere nulla a prendere l'uno dall'altro. 21. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare ed assistere il piccolo alle attività ricreative, sportive, culturali, religiose, scolastiche ecc. Per_1 coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza. 22. Entrambi i genitori si impegnano a garantire che il minore possa partecipare agli eventi organizzati dai familiare più stretti (matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, nozze d'oro, nozze d'argento, anniversari vari, compleanni di nonni, cugini, zii, zie),
pagina 4 di 6 anche se coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza;
in tal caso le parti concorderanno le modalità per garantire all'altro genitore il giorno e/o week end non trascorso con il minore in ragione dell'evento. 23. Eventi organizzati dalle strutture presso le quali il minore svolge e/o svolgerà attività scolastiche ed extra scolastiche, ricreative, religiose ecc, è facoltà di entrambi i genitori partecipare (a titolo esemplificativo e non esaustivo, festa di fine anno scolastico, recite scolastiche, gara di nuoto, partita di campionato ecc); nonché agli eventi religiosi quali ad esempio comunione, cresima ecc, e/o ogni evento che riguarderà il minore. 24. Il signor Pt_2 verserà sul conto corrente postale intestato alla signora la quota parte di Pt_1 propria spettanza pari al 50% delle spese straordinarie inerenti al minore. 25. Sarà cura di ogni genitore chiamare l'altro genitore nei giorni in cui il minore starà presso di sé, due volte al giorno (mattina e sera), con facoltà dell'altro genitore comunque di contattare il minore nell'arco della giornata;
eventuali videochiamate dovranno essere concordate ed anticipate a mezzo sms, whatsapp. 26. I ricorrenti si obbligano a comunicare con la massima tempestività, a mezzo sms, whatsapp, raccomandata a/r, eventuali modifiche di residenza e/o di abitazione. 27. Le parti, solo a seguito del raggiungimento del 13^ anno di età del figlio minore si impegnano a Per_1 prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
(paesi extraeuropei), consentendo l'inserimento del minore negli stessi. 28. Eventuali figure nuove (compagna e/o compagno) del padre e/o madre dovranno essere gradualmente inserite nella vita del minore, concordandone le modalità, onde evitare danni a quest'ultimo. 29. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 30. Le spese del presente procedimento devo intendersi integralmente compensate fra le parti, con esplicita rinuncia al vincolo di solidarietà anche da parte dei difensori”.
All'udienza del 19.3.25, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato quanto indicato nel decreto di fissazione, il difensore ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 6 Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e per Parte_1 Parte_2
l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore Persona_2 secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.12.24, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 4724/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LA VALLE TANIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 19.12.24, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1 secondo le seguenti condizioni: “1. Il figlio minore viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
pagina 1 di 6 nell'abitazione sita in Roma, Via dei Durantini 320, Palazzina C, interno 3, 00159 RM, di proprietà della famiglia ove si è trasferito con la madre dal 1 settembre Pt_1
2024 e con residenza anagrafica dello stesso minore presso la predetta abitazione in
Roma.
2. Il padre terrà con sé il minore secondo le seguenti modalità: week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola, attualmente elementare
(16.30 e/o alle 17.20 quando seguirà il corso di minibasket) ovvero dall'uscita del centro estivo nei periodi in cui non frequenterà la scuola sino alla domenica sera ore
21.00, allorquando il padre accompagnerà il minore presso la madre nell'abitazione sita in Roma;
durante la settimana il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana da ndividuarsi con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, dall'uscita della scuola
(16.30 e/o alle 17.20 nei giorni in cui il minore seguirà il corso di minibasket) ovvero dall'uscita del centro estivo sino alle 21.00, allorquando il padre accompagnerà il minore presso la madre nell'abitazione sita in Roma.
3. Entrambi i genitori provvederanno ad accompagnare e riprendere il minore a scuola e/o al centro estivo nei giorni di rispettiva spettanza.
4. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitore trascorrerà con il piccolo 15 giorni, anche non continuativi, da concordare Per_1 entro il mese di giugno di ogni anno solare, e da comunicare con sms, e-mail o raccomandata a/r il periodo, il luogo e l'alloggio del piccolo, assicurando la massima reperibilità (tale obbligo incombe su entrambi); con la precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé il figlio la prima metà del mese di agosto (dal Per_1
01 al 15) negli anni pari e la seconda metà del mese di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari ed il padre viceversa.
5. Il giorno successivo dal rientro dalle vacanze estive effettuate con un genitore spetta all'altro genitore trascorrere due giorni continuativi
(anche laddove dovesse coincidere con il week end).
6. Nei mesi di giugno e luglio i genitori concordano che il minore frequenterà un centro estivo (il cui costo sarà sostenuto al 50% tra loro), che dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.
7. Le festività di Natale saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il giorno di Natale (salvo diversi accordi tra le parti).
8. Le festività di fine anno saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno (salvo diversi accordi tra le parti).
9. Le vacanze pasquali saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis (salvo diversi pagina 2 di 6 accordi tra le parti). 10. Il piccolo trascorrerà con la madre il giorno del dì lei Per_1 compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del dì lui compleanno e il giorno della festa del papà (salvo diversi accordi). 11. Il giorno del compleanno del minore, quest'ultimo lo trascorrerà con entrambi i giorni;
in caso di disaccordo metà giornata con la madre e l'altra metà con il padre (pranzo: dalle 11.00 alle 17.30) e/o cena (dalle ore 17.30 con pernotto per poi essere riportato presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00 del giorno successivo) con l'ordine dell'alternanza tra i genitori (salvo diversi accordi). 12. Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: ciascun genitore trascorrerà metà dei giorni di vacanze con il piccolo da concordarsi Per_1 preventivamente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori (salvo diversi accordi tra le parti); con la precisazione che in difetto di accordo, la madre terrà con sé il figlio la prima metà dei giorni festivi, negli anni pari e la seconda metà dei giorni festivi negli anni dispari ed il padre viceversa. 13. Gli altri giorni festivi saranno ripartiti secondo il criterio dell'alternanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre (salvo diversi accordi). 14. In caso di malattia prolungata del minore (superiore a due giorni) ciascun genitore ha facoltà di fare visita al minore presso l'abitazione dell'altro genitore ed intrattenersi con il figlio per il tempo necessario. 15. Il sig. verserà, a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di Per_1
Euro 100,00 (Euroduecento/00), con decorrenza dal mese di settembre 2024, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente postale intestato alla
Signora alle seguenti coordinate IBAN IT Parte_1
55C0760103600001000392942, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat per le famiglie di impiegati ed operai, nonché a corrispondere il 50% del costo mensile della scuola elementare paritaria “Istituto Cuore Immacolato di Maria” pari a complessivi euro 493,50, unitamente al 50% del costo della mensa, divisa e corso di minibasket - al quale il minore è stato iscritto per volontà di entrambi i genitori. 16. Le spese straordinarie sono suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese la retta scolastica paritaria “Istituto Cuore Immacolato di Maria in Roma, alla Via Costantino Maes, 23, 00162 (RM)”con relativo costo della mensa, della divisa e pagina 3 di 6 del corso di minibasket;
nonché le spese mediche e per accertamenti diagnostici non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche, ed anche le spese per le attività sportive e ludico ricreative del figlio minore, previamente concordate tra le parti e comunque secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma che le parti hanno letto, compreso e accettato. 17. L'assegno unico e universale per i figli a carico, verrà richiesto e percepito interamente dalla Signora er far fronte alle Pt_1 spese del piccolo Le parti, provvederanno a tutti gli adempimenti necessari, Per_1
e si impegnano a collaborare con quanto eventualmente richiesto per la corretta realizzazione di detta pratica. In particolare, la signora provvederà, Parte_1 presso un CAF di sua fiducia, a tutti gli adempimenti necessari, e il Signor si Parte_2 impegna a collaborare con quanto eventualmente richiesto per la corretta realizzazione della richiesta dell'assegno unico, prestando la propria adesione alla presentazione della richiesta dell'assegno da parte della signora 18. Le Pt_1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. 19. La Signora dal mese di Pt_1 settembre 2024 si è trasferita con il minore presso l'immobile sito in Roma, Per_1
Via dei Durantini 320, Palazzina C, interno 3, 00159 RM, di proprietà della famiglia impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica e quella del Pt_1 minore. 20. La Signora ha prelevato dall'abitazione del sig. sito Parte_1 Pt_2 in Monte Compatri (RM) Via delle Carrarecce n. 103 - Interno: 1, tutti i suoi beni personali nonché quanto dalla stessa acquistato durante la convivenza e con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non avere nulla a prendere l'uno dall'altro. 21. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare ed assistere il piccolo alle attività ricreative, sportive, culturali, religiose, scolastiche ecc. Per_1 coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza. 22. Entrambi i genitori si impegnano a garantire che il minore possa partecipare agli eventi organizzati dai familiare più stretti (matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, nozze d'oro, nozze d'argento, anniversari vari, compleanni di nonni, cugini, zii, zie),
pagina 4 di 6 anche se coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza;
in tal caso le parti concorderanno le modalità per garantire all'altro genitore il giorno e/o week end non trascorso con il minore in ragione dell'evento. 23. Eventi organizzati dalle strutture presso le quali il minore svolge e/o svolgerà attività scolastiche ed extra scolastiche, ricreative, religiose ecc, è facoltà di entrambi i genitori partecipare (a titolo esemplificativo e non esaustivo, festa di fine anno scolastico, recite scolastiche, gara di nuoto, partita di campionato ecc); nonché agli eventi religiosi quali ad esempio comunione, cresima ecc, e/o ogni evento che riguarderà il minore. 24. Il signor Pt_2 verserà sul conto corrente postale intestato alla signora la quota parte di Pt_1 propria spettanza pari al 50% delle spese straordinarie inerenti al minore. 25. Sarà cura di ogni genitore chiamare l'altro genitore nei giorni in cui il minore starà presso di sé, due volte al giorno (mattina e sera), con facoltà dell'altro genitore comunque di contattare il minore nell'arco della giornata;
eventuali videochiamate dovranno essere concordate ed anticipate a mezzo sms, whatsapp. 26. I ricorrenti si obbligano a comunicare con la massima tempestività, a mezzo sms, whatsapp, raccomandata a/r, eventuali modifiche di residenza e/o di abitazione. 27. Le parti, solo a seguito del raggiungimento del 13^ anno di età del figlio minore si impegnano a Per_1 prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
(paesi extraeuropei), consentendo l'inserimento del minore negli stessi. 28. Eventuali figure nuove (compagna e/o compagno) del padre e/o madre dovranno essere gradualmente inserite nella vita del minore, concordandone le modalità, onde evitare danni a quest'ultimo. 29. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 30. Le spese del presente procedimento devo intendersi integralmente compensate fra le parti, con esplicita rinuncia al vincolo di solidarietà anche da parte dei difensori”.
All'udienza del 19.3.25, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato quanto indicato nel decreto di fissazione, il difensore ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 6 Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e per Parte_1 Parte_2
l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore Persona_2 secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.12.24, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 6 di 6