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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva in esito alla scadenza del termine per note maturata il 5/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 301/2023 r.g. promossa da
, nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1 [...]
, ed ivi residente in [...] – Vill. Gesso ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina Via Lenzi n.1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Greco del
Foro di Messina
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 [...]
), titolare dell'omonima ditta con sede in FR EN (ME) C.F._2
Via Nazionale n. 188, elettivamente domiciliato in Messina, alla Via A. Saffi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l' 8 maggio 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 729/2023 del Tribunale di Messina, giudice del lavoro, per i motivi indicati in ricorso.
si è costituito opponendosi al gravame. Controparte_1 In data 31.10.2024 il difensore dell'appellante ha depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra di rinunzia al procedimento in oggetto per Pt_1
raggiunto accordo di bonario componimento ed in data 4 novembre 2024 il difensore di controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinunzia a firma del sig.
così formulata: “Dichiara di accettare la rinunzia alle domande Controparte_1 formulate nel giudizio iscritto al r.g. 3301/23 della Corte d'Appello di Messina- sez.
Lavoro promosso dalla sig.ra con compensazione integrale delle spese Parte_1 del secondo grado”.
Alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter cpc, questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come avuto modo di chiarire il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n.
18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99), la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado sicché trattasi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, che qui comunque vi è stata, che determina il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma
4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
Tenuto conto dell'accordo fra le parti sulla liquidazione delle spese, avendo l'appellato aderito alla richiesta di compensazione, le stesse vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Messina, 11/11/2024
Il Consigliere est Il Presidente
(dr. Alessandra Santalucia) (dr. Beatrice Catarsini)
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva in esito alla scadenza del termine per note maturata il 5/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 301/2023 r.g. promossa da
, nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1 [...]
, ed ivi residente in [...] – Vill. Gesso ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina Via Lenzi n.1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Greco del
Foro di Messina
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 [...]
), titolare dell'omonima ditta con sede in FR EN (ME) C.F._2
Via Nazionale n. 188, elettivamente domiciliato in Messina, alla Via A. Saffi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l' 8 maggio 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 729/2023 del Tribunale di Messina, giudice del lavoro, per i motivi indicati in ricorso.
si è costituito opponendosi al gravame. Controparte_1 In data 31.10.2024 il difensore dell'appellante ha depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra di rinunzia al procedimento in oggetto per Pt_1
raggiunto accordo di bonario componimento ed in data 4 novembre 2024 il difensore di controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinunzia a firma del sig.
così formulata: “Dichiara di accettare la rinunzia alle domande Controparte_1 formulate nel giudizio iscritto al r.g. 3301/23 della Corte d'Appello di Messina- sez.
Lavoro promosso dalla sig.ra con compensazione integrale delle spese Parte_1 del secondo grado”.
Alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter cpc, questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come avuto modo di chiarire il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n.
18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99), la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado sicché trattasi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, che qui comunque vi è stata, che determina il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma
4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
Tenuto conto dell'accordo fra le parti sulla liquidazione delle spese, avendo l'appellato aderito alla richiesta di compensazione, le stesse vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Messina, 11/11/2024
Il Consigliere est Il Presidente
(dr. Alessandra Santalucia) (dr. Beatrice Catarsini)
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