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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 22729/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
CF: , con il patrocinio dell'avv. Daniela Pinto Parte_1 C.F._1
(attore)
CONTRO
P.I.: ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Giuliano del foro Controparte_1 P.IVA_1 di Salerno
E
(partita Iva n. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore Controparte_2 P.IVA_2
Cappuccio e dell'Avv. Francesco Coppola del foro di Napoli
(convenuti) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, in esito all'udienza cartolare del 22.12.2025, viste le conclusioni delle parti e le note di udienza a trattazione scritte depositate telematicamente nei termini ivi concessi;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PQM
Trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omessane la lettura stante la trattazione cartolare dell'udienza.
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano
1
N. R.G. 22729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carmela Italiano, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22729/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
CF: , con il patrocinio dell'avv. Daniela Pinto Parte_1 C.F._1
(attore)
CONTRO
P.I.: ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Giuliano del foro Controparte_1 P.IVA_1 di Salerno
E
(partita Iva n. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore Controparte_2 P.IVA_2
Cappuccio e dell'Avv. Francesco Coppola del foro di Napoli
(convenuti)
Oggetto: contratto di assicurazione. Azione di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, a)
2 dichiarare l'illecito incasso e trattenimento di somme da parte di in pers. dei l.r.p.t Controparte_3
e pertanto condannare i legali rappresentanti e/o la società al risarcimento per indebito arricchimento in favore del Sig. , nonché dichiarare la negligenza nello svolgimento delle proprie Parte_1 funzioni professionali da parte della nei confronti dello stesso. Si chiede condannare Controparte_3 la per inadempienza contrattuale, anche in considerazione della accertata qualità di CP_1 socio acquisita dal Sig. in sede di stipula di polizza. Si chiede il riconoscimento Pt_1 dell'indennizzo e dunque la condanna delle convenute – per quanto di spettanza e per il loro titolo, a risarcire l'istante della somma di €. 13.000,00 (tredicimila/00) oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria per il furto del veicolo Renault Captur tg. GF454AZ, con conseguente condanna alla corresponsione degli interessi compensativi per il danno da ritardata corresponsione del detto indennizzo. Si conclude, riportandosi al proprio atto introduttivo ed alle memorie difensive sin qui spiegate, rinnovando ogni eccezione e deduzione in essi formulate, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda in rigetto di ogni avversa eccezione, con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
Per la convenuta “Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, 1) in via preliminare Controparte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della suo legale Controparte_1 rappr.te, p.t., per cui se ne chiede l'estromissione; 2) nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti della poiché infondate in fatto e diritto;
3) Parte_1 Controparte_1 condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, competenze professionali, Parte_1 rimborso forfetario (15%), CNA (4%) e IVA (22%)”.
Per la convenuta “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così Controparte_2 provvedere: 1) In via preliminare autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio con Iscrizione al Controparte_4
RUI n.B000190945 con sede alla Via Gioacchino Rossini, 5 - 80128 Napoli - P.I. . Di P.IVA_3 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Nel merito, in via principale, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte ed in quanto affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 3) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il convenuto
3 - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_5 legale alla Via Filippo Argelati, 10 - 20143 Milano - Codice Fiscale: - N° REA: P.IVA_1 [...]
, è il soggetto responsabile di quanto dedotto in citazione e, conseguentemente, in caso di Nume_1 condanna della concludente, tenuto a manlevare il convenuto partita Iva Controparte_2
n. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. c.fisc. P.IVA_2 Controparte_6
, da ogni pretesa attorea, condannando C.F._2 Controparte_5
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla Via Filippo Argelati,
[...]
10 - 20143 Milano - Codice Fiscale: - N° REA: a rifondere ad P.IVA_1 NumeroD_1 [...] partita Iva n. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 P.IVA_2
c.fisc. , quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; Controparte_6 C.F._2
4) Nel merito, in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare che il chiamato in causa Controparte_4 Controparte_4
Iscrizione al RUI n.B000190945 con sede alla Via Gioacchino Rossini, 5 - 80128 Napoli - P.I.
è il soggetto responsabile di quanto dedotto in citazione e, conseguentemente, in caso di P.IVA_3 condanna della concludente, tenuto a manlevare il convenuto partita Iva Controparte_2
n. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. c.fisc. P.IVA_2 Controparte_6
, da ogni pretesa attorea condannando C.F._2 Controparte_4
Iscrizione al RUI n.B000190945 con sede alla Via Gioacchino Rossini, 5 - 80128 Napoli - P.I.
, a rifondere ad partita Iva n. in persona del P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore sig. c.fisc. , quanto sarà Controparte_6 C.F._2 eventualmente tenuto a pagare all'attore. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 02/11/2023, conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Napoli e chiedendo di accertare Parte_2 Controparte_7
e dichiarare la cattiva gestione del sinistro, consistente nel furto del suo veicolo Renault Captur tg.GF454AZ, l'inadempimento contrattuale di per il denegato indennizzo Parte_3
e, per l'effetto, condannare entrambe le convenute, per quanto di spettanza, a risarcirlo per il furto del suo veicolo nei limiti di euro 25.000,00, nonché per il danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo, con vittorie di spese e competenze.
4 Assumeva di essere proprietario dell'autoveicolo Renault Captur tg. GF454AZ, di averlo parcheggiato il giorno 11/08/2022 verso le ore 23.00 in Napoli in Via Enzo Striano n. 46 presso la sua abitazione, che il 12/08/2022 verso le ore 8,00 si recava a riprendere il veicolo, ma si accorgeva di essere stato vittima di un furto, necessariamente avvenuto tra le ore 23.00 del 11/08/2022 e le ore 08.00 del
12/08/2022, tempestivamente denunciato presso la “Legione dei Carabinieri Campania stazione Napoli
Scampia”; avendo contratto in data 07/06/22 con la polizza assicurativa per Parte_3 il rischio di furto e incendio sul predetto veicolo recante n. 280-2022-000341, domandava il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa, che rifiutava di liquidare l'indennizzo, adducendo che il veicolo tg. GF454AZ non fosse garantito per il furto presso la stessa;
dai controlli successivamente effettuati emergeva che la società Broker di assicurazioni Controparte_2
” in Casoria (Na) presso cui l'attore aveva stipulato il contratto, versando il premio assicurativo,
[...] aveva negligentemente compilato la pratica assicurativa identificando come veicolo assicurato la
“Mercedes tg. GE454AZ” di proprietà di , correttamente identificato in base a codice Parte_1 fiscale, indirizzo di residenza e tipologia di veicolo assicurato – Renault Captur;
il responsabile di Contr
, , aveva riconosciuto l'errore di battitura della targa effettuato nei confronti Persona_1 dell'assicurazione tuttavia anche le successive molteplici richieste integrative e di apertura di CP_1 sinistro indirizzate a quest'ultima nelle date 21/10/22, 31/10/22, 08/11/22, 16/11/22, 22/11/22,
24/11/22, 29/12/22, e 04/01/23 erano rimaste prive di riscontro, tanto da indurre il danneggiato a sporgere formale reclamo alla società e all'IVASS per la cattiva gestione del Parte_2 sinistro e successivamente ad instaurare il presente procedimento.
2. Si costituiva in giudizio P.I. , eccependo preliminarmente la Controparte_1 P.IVA_1 carenza di legittimazione passiva in quanto sia il nome sia la partita IVA presenti nell'atto di citazione notificato non corrispondevano ai suoi e deducendo che la convenuta non era un'assicurazione, ma una società di mutuo soccorso. Nel merito, evidenziava la sua totale estraneità ai fatti di causa.
Si costituiva in giudizio altresì riconoscendo di aver commesso un errore Controparte_7 materiale di digitazione della targa nella compilazione del portale web del broker, ma eccependo la carenza di legittimazione passiva, in quanto essa aveva svolto esclusivamente il ruolo di intermediario assicurativo senza alcuna responsabilità per l'emissione della polizza/sussidio, effettuata da
[...]
per il tramite del broker assicurativo . Contestava Controparte_5 CP_4 di aver violato gli obblighi professionali ed, in particolare, la cattiva gestione del sinistro per cui è causa, la negligenza nella compilazione del contratto assicurativo e l'omessa attivazione per la soluzione del problema connesso all'indicazione di un numero di targa sbagliato, evidenziando che si
5 era limitata esclusivamente a raccogliere la volontà del cliente di procedere alla stipula di una polizza/sussidio e ad attivarsi affinché poi fosse effettivamente emessa da altro soggetto abilitato
(broker/società di mutuo soccorso). Riconosceva di aver incassato il costo del sussidio, ma di averlo riversato al broker assicurativo al fine di consentire la stipula della polizza/sussidio, CP_4 intervenendo nella fase precontrattuale. Sottolineava, infine, che la documentazione redatta da
[...] conteneva i dati corretti dell'autoveicolo (incluso il numero di targa), nonché la Controparte_2 sottoscrizione di . Conseguentemente, poiché la polizza/sussidio venne effettivamente Parte_1 emessa dalla , non poteva assolutamente ipotizzarsi un Controparte_5 indebito arricchimento di Eccependo la responsabilità esclusiva del Controparte_2 broker e di , la prima per aver omesso la CP_4 Controparte_5 correttezza dei dati del veicolo e per averli trasmessi in modo errato alla società assicuratrice e la seconda per aver negato immotivatamente la liquidazione dell'indennizzo all'attore, nonostante la presenza di una copertura assicurativa in vigore, chiedeva di essere manlevato da ogni pretesa attorea non soltanto da già convenuta in giudizio dall'attore Controparte_5 Pt_1
, ma altresì anche dalla di , che chiamava in causa ai sensi
[...] CP_4 Controparte_4 dell'art.269 c.p.c..
Rigettata tale ultima istanza, non essendo un litisconsorte necessario, la causa era CP_4 istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c. all' udienza cartolare del 22.12.2025.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che l'attore ha individuato il convenuto nell'atto di citazione quale (p.iva ) in persona del l.r.p.t. con sede alla via Filippo Argelati Controparte_8 P.IVA_4
n.10 – 20143 Milano”.
E' pacifico e documentale che tale partita iva corrisponde alla ed alla Controparte_9 [...]
con sede legale alla Via del Fante n.21 Verona, società soggette all'attività di Parte_2 direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Più precisamente ha come Parte_2
C.F. e Registro delle Imprese di Verona il n. e P.IVA – Iscritta all'Albo P.IVA_5 P.IVA_4 delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00123.
Quindi, l'attore ha errato sia la ragione sociale del convenuto che viene indicata in in CP_1 CP_8 luogo di , sia la partita iva ( ) che non CP_5 Controparte_5 P.IVA_4 corrisponde alla ma ha esattamente identificato Controparte_5
6 l'ubicazione della sede legale di in Via Filippo Argelati, 10 Controparte_5
- 20143 Milano e della sua PEC dove ha notificato la citazione ( . Email_1
Ciò ha consentito la rituale notifica dell'atto di citazione ad Controparte_5
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla Via Filippo Argelati, 10 - 20143
Milano - Codice Fiscale: - N° REA: MI 2636803. P.IVA_1
Tale società si è poi ritualmente costituita in giudizio sanando in tal modo il difetto di notifica, posto che non si è limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, ma anche nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
Del resto, la documentazione in atti e la corrispondenza intercorsa tra Controparte_5
e l'attore e tra la prima e come si dirà meglio, vale a confermare
[...] Controparte_2 che proprio il soggetto al quale ha notificato l'atto di citazione e che poi si è costituito Parte_1 in giudizio aveva sottoscritto la polizza assicurativa con il danneggiato, evidenziando la “chiusura” a seguito del furto ed il “passaggio all'Ufficio Legale” (all.7 . Controparte_2
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è dunque infondata.
è stata peraltro correttamente evocata in giudizio da Controparte_5 [...]
a titolo di manleva. CP_2
4. Nel merito, premesso che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da
[...]
deve essere interpretata più correttamente quale contestazione dell'inadempimento CP_2 contrattuale ascrittole dall'attore ed allegare il proprio esatto adempimento alla prestazione professionale di intermediario assicurativo, giova precisare che la Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, ha chiarito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
7 accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie in esame, è pacifico e documentale che ha svolto a favore di Controparte_2
la prestazione professionale di intermediario assicurativo. Parte_1
Siffatta attività è disciplinata dall'art.106 D. Lgs. 2009 del 2005, che afferma che essa “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”, sancendo la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione anche per danni arrecati dall'operato dell'intermediario all'art.109 ed individuando all'art.120 gli obblighi informativi precontrattuali e le regole di comportamento. In particolare, gli intermediari assicurativi, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP con regolamento ed, in relazione al contratto proposto, dichiarano al contraente: “a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che il "broker" assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale,
8 mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (Cass.
Sez. 3 - , n. 25167 del 11/10/2018; Cass.Sez. 3, n. 12973 del 27/05/2010).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che aveva redatto presso i propri Controparte_2 uffici di Casoria la documentazione precontrattuale che il sig. firmava (all.3), corredata dalla Pt_1 copia del libretto di circolazione dell'autovettura Renault Capture targata GF454AZ; che i dati raccolti da tale intermediario assicurativo erano riportati in modo corretto sia con riferimento al proprietario sia per il veicolo, al fine di consentire la stipula della polizza/sussidio tra il cliente e
[...]
. Controparte_5 incassava il sussidio previsto per l'emissione della polizza/sussidio a cui Controparte_2 seguiva il caricamento dei dati identificativi del cliente sul portale web appartenente al broker assicurativo di Iscrizione al RUI n.B000190945 con sede alla Via CP_4 Controparte_4
Gioacchino Rossini, 5 - 80128 Napoli - P.I. (all.4). P.IVA_3
Nell'atto del caricamento sul portale web dei dati del veicolo di Controparte_10
, come dalla stessa riconosciuto espressamente, commetteva un mero errore materiale di
[...] digitazione riguardante l'indicazione di una lettera della targa dell'automobile di proprietà dell'assicurato, indicata sul portale web come GE454AZ in luogo di GF454AZ. L'intermediario assicurativo, in ogni caso, provvedeva ad inoltrare, tramite il portale web, anche i documenti precontrattuali dalla stessa raccolti in sede e firmati dal cliente, unitamente alla copia del libretto di circolazione dell'autovettura su cui sarebbe stata attivata l'assicurazione (all.4).
, pur avendo la piena disponibilità di tale documentazione, non Controparte_4 Controparte_4 si avvedeva di tale errore materiale, di tal che inoltrava i dati del veicolo in modo erroneo ad
[...]
affinché fosse emessa la polizza/sussidio. Controparte_5
E' documentale che emetteva la polizza/sussidio n.280-2022- Controparte_5
000341 recante il numero di targa GE454AZ (in luogo di quello corretto GF454AZ) come da comunicazione inviata da il 07/06/22 ad (all.5), pur CP_4 Controparte_2 disponendo dei corretti dati identificativi del cliente e del veicolo e della copia del libretto di circolazione dell'autovettura.
L'erronea indicazione della targa del veicolo assicurato contenuta nella polizza/sussidio n.280-2022-
000341 emergeva soltanto successivamente al furto del veicolo Renault Capture regolarmente denunciato ai Carabinieri (all.6).
9 Su richiesta di , verbalmente ed in forma scritta, Parte_1 Controparte_2 chiedeva a e ad la rettifica del numero di CP_4 Controparte_5 targa della vettura di a seguito della denuncia di furto (all.7). Parte_1
L'attore ha dunque provato la fonte negoziale della sua pretesa risarcitoria, risultando dimostrato per tabulas sia il contratto di intermediazione assicurativa stipulato con sia il rapporto CP_2 assicurativo tra e . Parte_4 Parte_1
Del resto, il primo è stato espressamente riconosciuto da che si è limitata a contestare CP_2 qualsiasi profilo di negligenza;
il secondo contratto – pur negato da Controparte_5
, che ha dichiarato di essere estranea ai fatti e di non aver prestato alcuna garanzia assicurativa
[...]
a favore di – invero risulta documentalmente provato dalla produzione del doc.3 Parte_1
Contr attoreo e del doc.5 allegato da .
Invero, essendo una società di mutuo soccorso, la garanzia assicurativa era stata prestata CP_5
a favore di , nella sua qualità di socio: egli, infatti, in data 7.6.2022 aveva presentato Parte_1 la richiesta di iscrizione alla predetta società̀, impegnandosi a versare la quota sociale di euro 15,00 e dichiarando di accettare integralmente lo statuto sociale e il regolamento applicativo in vigore.
A seguito dell'accettazione di tale richiesta e della proposta inoltrata dall'attore in qualità di socio, era stata regolarmente attivata la garanzia assicurativa per il rischio di incendio e furto attraverso il pagamento del sussidio di € 234,00 compresa la quota associativa annuale.
aveva, infatti, emesso la polizza sussidio n. 280-2022-000341 Controparte_5 in data 7/06/2022, con scadenza al 7/06/2023 e ad un costo annuale di euro 234,00 a favore del socio per il veicolo RENAULT CAPTURE con TARGA/TELAIO GE454AZ, per il valore Parte_1 garantito di euro 13.000.
A fronte dell'avvenuta adesione del socio e del pagamento del sussidio, la società, Parte_1 come si legge all'art.
4.0 del “sussidio” assicurativo, si era impegnata a garantire, “applicando per ciascun evento una deduzione indicata nella Scheda di Sussidio, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo indicato a seguito di eventi accidentali quali il furto totale, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e azione del fulmine. Il sussidio opera con deduzione del 15% ed un minimo di 1.000,00”.
Gli obblighi di denuncia del sinistro indicati al punto 5.0 del contratto in caso di evento accidentale e la documentazione che il contraente era obbligato a produrre in tal caso confermano che la garanzia assicurativa era prestata all'attore proprio in considerazione della sua qualità di socio, dovendo
10 quest'ultimo allegare tempestivamente solo i suoi dati anagrafici e i dati storici dell'evento con l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia.
Provata la fonte negoziale di entrambi i contratti stipulati con i due convenuti, a fronte dell'inadempimento allegato dall'attore, effettivamente la stessa ha riconosciuto di aver CP_2 commesso un errore nella digitazione della targa durante il caricamento sul portale web del broker
[...]
, concausa dell'erronea indicazione della targa del veicolo assicurato nella polizza emessa CP_4 da CP_5
Tuttavia, tale condotta integra un mero errore materiale ictu oculi riconoscibile da Controparte_5
sia al momento della conclusione del contratto sia successivamente alla denuncia
[...] del sinistro e alla richiesta inoltrata sia dall'attore sia dall'intermediario assicurativo, posto che
[...] aveva allegato, fin dalla fase precontrattuale, sia la documentazione sottoscritta da Controparte_7
(all.3) sia la copia del libretto di circolazione dell'autovettura Renault Capture targata Parte_1
GF454AZ, contenente i dati corretti.
Non sussisteva alcun dubbio sull'esatta identificazione del veicolo assicurato fin dal momento della conclusione del contratto, pur a fronte di un numero di targa parzialmente errato, posto che il socio assicurato non risultava disporre di altri veicoli Renault Capture.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che si era attivata immediatamente per la CP_2 corretta esecuzione del contratto assicurativo ed, in particolare, per la correzione della targa indicata nella polizza e per la liquidazione dell'indennizzo a favore dell'attore, questo giudice ritiene che non possa ascriversi alcuna responsabilità per inadempimento contrattuale all'intermediario assicurativo, essendosi quest'ultimo adoperato sia per la conclusione del contratto nell'interesse dell'attore sia per la gestione del sinistro.
Di contro, , pur avendo prestato una garanzia assicurativa a Controparte_5 favore del socio , esattamente identificato ed essendosi impegnata a risarcire i danni Parte_1 al veicolo di sua proprietà in caso di furto, ha negato il titolo negoziale, ha rifiutato di procedere alla correzione dell'errore materiale della targa del veicolo, pur disponendo fin dalla conclusione del contratto dei documenti necessari ed idonei ad identificare con assoluta certezza la vettura e, conseguentemente, a procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
In considerazione del comprovato e grave inadempimento contrattuale di Controparte_5
, la domanda attorea deve trovare accoglimento esclusivamente nei confronti di quest'ultima
[...] con la conseguenza che , ricoprendo la qualità di socio, ha diritto al risarcimento del Parte_1 danno subito per il furto del proprio veicolo.
11 5. Circa la quantificazione del danno, dai documenti della fase precontrattuale emerge con chiarezza che il massimale prescelto da è pari ad € 13.000,00 per l'evento furto/incendio (all.3). Parte_1
Altresì, nelle condizioni di polizza/sussidio emessa dalla , Controparte_5 il capitale garantito corrisponde all'importo di € 13.000,00 e le garanzie prestate sono furto/incendio
(all.5).
A pagina 4 della polizza/sussidio assicurativa, come dianzi già evidenziato si legge testualmente:
“Garanzie di base - La Società garantisce, applicando per ciascun evento una deduzione indicata nella Scheda di Sussidio, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo indicato a seguito di eventi accidentali quali il furto totale, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e azione del fulmine. Il sussidio opera con deduzione del 15% ed un minimo di 1.000,00”.
Come riconosciuto dallo stesso attore in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sopra, il danno deve essere quantificato nell'importo di euro 13.000,00 presumibilmente corrispondente al valore reale del veicolo al momento del furto (la polizza era stata sottoscritta il
7.6.2022 ed il furto era avvenuto tra l'11 e il 12 agosto 2022), detratta la percentuale del 15% e dunque nell'importo finale di euro 11.050,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
6. In considerazione dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare tra Parte_1
e le spese processuali, tenuto conto del comportamento contrattuale e Controparte_7 processuale delle parti;
in ragione della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. devono porsi a carico di le spese di lite, liquidate come in dispositivo. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di;
Controparte_5 per l'effetto, condanna , a titolo risarcitorio, al pagamento a Controparte_5 favore di della somma di euro 11.050,00 oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Compensa tra e le spese processuali. Parte_1 Controparte_7
Condanna alla rifusione, a favore di , delle Controparte_5 Parte_1 spese processuali, che liquida in euro 237,00 per esborsi, euro 3397,00 per compensi avvocato, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
12 Sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c.
Napoli, 22 dicembre 2025
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Il Giudice
dott.ssa Carmela Italiano