Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 20.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 24052/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. COLELLA IVAN, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. DE ROSA ELENA, Controparte_1 con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. DI FEO AGOSTINO, con cui elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente e
CP_3 contumace
Con ricorso depositato il 30.12.2022, l'istante di cui in epigrafe, proponeva opposizione all' intimazione di pagamento n. 071 202290205384 75/000, notificata in data 05.12.2022 emessa su avviso di addebito n.
37120160018320435000, notificato in data 23.11.2016, recante la somma di €
2.544,79 per Contributi IVSrelativi all'anno 2015.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare l'estinzione, l'inesistenza o comunque l'inammissibilità e/o
l'illegittimità o l'annullamento della intimazione di pagamento n. 071
202290205384 75/000, notificata in data 05.12.2022 per le causali di cui in narrativa con conseguente improcedibilità della pretesa”.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_4 chiedendo il rigetto del ricorso de quo in quanto inammissibile improponibile ed improcedibile.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: “1) accertare il difetto di legittimazione CP_2 passiva dell' resistente;
2) In ogni caso accertare la tardività del ricorso e per CP_5
l'effetto rigettarlo;
3) In via ulteriormente gradata accertare l'infondatezza dell'avverso ricorso nonché dell'eccezione di prescrizione e per l'effetto rigettarlo;
4) in via ulteriormente gradata, in ipotesi di accoglimento delle avverse prospettazioni, porre le spese di lite a carico del concessionario per la riscossione sul quale grava la responsabilità dell'emissione degli atti interruttivi successivi alla notifica”.
Non si costituiva la S.c.c.i, preferendo restare contumace.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per intempestività dell'opposizione, essendo stato il ricorso depositato entro i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Va, inoltre, confermata la legittimazione passiva dell' effettivo titolare della CP_2 pretesa creditoria.
Nel merito, l'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Risulta, invero, fondata l'eccezione di prescrizione estintiva successiva quinquennale del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata e, oggetto dell' avviso di addebito. Ed invero, l'avviso di addebito sottostante all'intimazione di pagamento risulta notificato il 23.11.2016 (cfr. relata di notifica in atti).
Ebbene, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Nella specie, l'eccezione di prescrizione rispetto all'avviso di addebito di cui al ricorso introduttivo (cfr. pagina 1) è fondata, posto che il diritto di credito relativo agli anni 2015 è sicuramente prescritto.
Sul punto deve precisarsi che, nella specie, trattandosi di titolo cd. paragiudiziale non può trovare applicazione la prescrizione estintiva decennale di cui all'articolo
2953 c.c.., come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità in fattispecie analoga relativa ad ingiunzione fiscale (ex plurimis, Cass. sez. 1^ 16.11.06 n.
24449).
Orbene, agli atti dell' non è stata depositata alcuna documentazione CP_2 attestante l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica dell' avviso di addebito sottostante l' intimazione di pagamento oggetto di causa.
Viceversa, agli atti dell' , si rinviene altro avviso recante il n. Controparte_4
07120229007287692000 notificato il 6/6/2022 per compiuta giacenza.
Orbene, l'atto suddetto non è stato ritualmente notificato, in quanto l'
[...]
non ha provato di aver inviato la raccomandata di avviso di avvenuta CP_4 giacenza (Cad).
Ed invero, l'avviso di avvenuta giacenza (A.G.) è un documento che informa che c'è un oggetto (solitamente una raccomandata, una comunicazione ufficiale o un pacco) che non è stato consegnato perché non si rinveniva la presenza del destinatario al momento della consegna.
Ciò posto, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (23.11.2016) alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (5.12.2022), oggetto del presente giudizio, non essendo intervenuti, nel frattempo, validi atti interruttivi, si ritiene che sia trascorso il termine prescrizionale, pur volendo considerare la sospensione del decorso del termine prescrizionale per i periodi covid.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di e CP_6 CP_2 in solido.
Nulla per le spese nei confronti della essendo rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e l'atto sottostante;
B) Condanna e in solido, al pagamento Controparte_7 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in E 1.200,00, oltre Iva e Cpa, e rimborso spese generali, con attribuzione;
C) Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo