Articolo 115 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 114Articolo 116
Versione
15 luglio 1964
Art. 115.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Entrata in vigore il 15 luglio 1964