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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4321/2025 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NI OS e RI DI, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di essere dipendente della dal 01.02.2018 con mansioni di operaio di 7° Controparte_2
livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers; di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni ex art. 22 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 per i mesi da marzo a settembre 2020; di non aver inizialmente percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269, poiché il predetto Fondo CP_1
1 arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che il legislatore con l'art. 40 ter del
D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, per l'anno 2020 ha espressamente esteso le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; di aver ricevuto il pagamento della Cassa Integrazione Covid per il periodo da gennaio a marzo
2021, in ragione dell'analoga previsione di cui all'art. 1, comma 714, L. n. 178/2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, emanata con riferimento all'anno 2021; di aver ricevuto nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, il pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020, ma di non aver ricevuto tutto quanto spettante in relazione ai giorni di maggio, giugno e luglio 2020 pedissequamente indicati in ricorso.
Ha, pertanto, dedotto l'illegittimità dell'operato dell' in ragione della normativa CP_1
vigente, chiedendo la condanna dello stesso quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale al pagamento del trattamento integrativo della Cassa integrazione in deroga per l'importo di €. 698,36, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione oggetto di domanda con valuta del 7 e 8 maggio 2025, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali del PEI del
12.03.2025 col quale, all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le Part domande di accesso alla prestazione integrativa della in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter cit., sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione e delle conseguenti delibere nn. 36 e 37, con cui il
Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta dell'8.04.2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo CP_ l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 13.11.2025
2 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto
3 al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' non ha, d'altra parte, allegato circostanze idonee a giustificare il ritardo nella CP_1
liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 280,00, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4321/2025 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
NI OS e RI DI, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di essere dipendente della dal 01.02.2018 con mansioni di operaio di 7° Controparte_2
livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers; di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni ex art. 22 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 per i mesi da marzo a settembre 2020; di non aver inizialmente percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269, poiché il predetto Fondo CP_1
1 arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che il legislatore con l'art. 40 ter del
D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, per l'anno 2020 ha espressamente esteso le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; di aver ricevuto il pagamento della Cassa Integrazione Covid per il periodo da gennaio a marzo
2021, in ragione dell'analoga previsione di cui all'art. 1, comma 714, L. n. 178/2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, emanata con riferimento all'anno 2021; di aver ricevuto nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, il pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020, ma di non aver ricevuto tutto quanto spettante in relazione ai giorni di maggio, giugno e luglio 2020 pedissequamente indicati in ricorso.
Ha, pertanto, dedotto l'illegittimità dell'operato dell' in ragione della normativa CP_1
vigente, chiedendo la condanna dello stesso quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale al pagamento del trattamento integrativo della Cassa integrazione in deroga per l'importo di €. 698,36, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione oggetto di domanda con valuta del 7 e 8 maggio 2025, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali del PEI del
12.03.2025 col quale, all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le Part domande di accesso alla prestazione integrativa della in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter cit., sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione e delle conseguenti delibere nn. 36 e 37, con cui il
Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta dell'8.04.2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo CP_ l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 13.11.2025
2 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto
3 al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' non ha, d'altra parte, allegato circostanze idonee a giustificare il ritardo nella CP_1
liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 280,00, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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