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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 224/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 224/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1
D'Ambrosio e Ida Nardi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione. Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza in data 09/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Isola del Gran Sasso il 21/09/2022 con da cui erano nate le figlie (il 27/11/2003, Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente ) ed (il 04/09/2007) - Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sè; porre a proprio carico l' assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di
€ 125,00 per ciascuna figlia;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale, pur nata sotto i migliori auspici, con il passare del tempo, era diventata intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi;
- svolgeva attività lavorativa di muratore, percependo la retribuzione mensile di €
1.400,00 mentre la moglie lavorava come “manovale di cucina”, percependo lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Con memoria in data 10/05/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale rappresentata dal marito ed ha chiesto: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con divieto di contatti con il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale;
porre a carico del marito l' assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di mantenimento della prole;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che:
-i coniugi erano separati di fatto già da quattro anni, a causa della condotta del marito, il quale era dedito all'alcool e al gioco alle slot machines;
-dopo la separazione di fatto, il marito aveva cominciato a pedinarla, a fare appostamenti sotto casa e a chiamarla in continuazione, tanto che aveva sporto una prima querela nel 2018, poi rimessa, ed una seconda nel 2021, quando si era verificato un grave episodio in danno della figlia minore Per_2
- in particolare, il 3 aprile 2021, nel tentativo di rintracciare il marito, resosi irreperibile mentre trascorreva il pomeriggio con la figlia lo aveva trovato Per_2
all'interno di un bar intento a bere mentre la figlia era stata lasciata in macchina per lungo tempo da sola;
dopo un'accesa discussione coniugale, il marito era risalito in macchina, ripartendo con la figlia a bordo, a forte velocità e minacciando di provocare un incidente, cagionando alla minore un forte trauma;
- nell'occasione aveva chiesto l'immediato intervento dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso e poi aveva sporto denuncia, da cui era scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minori di L'Aquila che, con decreto n.
50/2022 aveva disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Per_2
Colledara e sospeso la responsabilità genitoriale del padre, con divieto di contatti con la figlia, con possibilità di riattivazione solo in presenza della volontà della minore e subordinatamente all'avviamento da parte del padre di un percorso al
SERD (per la verifica di eventuali dipendenze e successivo distanziamento) ed un percorso di valutazione delle capacità genitoriali per un successivo recupero delle stesse;
allo stato, il resistente non aveva seguito le prescrizioni del TM.
All'udienza di comparizione delle parti in data 27/05/2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
-autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre in base al decreto del
Tribunale dei Minori dell'Aquila del 12/01/22, collocandola nell'abitazione di residenza della stessa in Colledara;
- dispone che il padre non eserciti il diritto di visita e prelievo della figlia minore fino al provvedimento definito del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila;
- pone a carico di parte ricorrente un assegno mensile di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 ) per figlio, assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il coretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, nella memoria integrativa di costituzione ex art. 709 c.p.c. in data 22/09/2022, la resistente ha modificando le proprie domande, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale in data 27/05/2022.
All'udienza del 13/12/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Successivamente, con ordinanza in data 17/05/2024, sul rilievo della necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di stabilire il miglior regime di affidamento per la figlia minore, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, ordinando al Servizio Sociale, sentita la minore, di accertare l'attuale condizione di vita della stessa ed i rapporti con entrambi i genitori.
Infine, all'udienza del 09/10/2024, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa è stata assunta nuovamente in decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alle questioni inerenti la prole, deve essere confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, disposto, in via provvisoria ed urgente, ai sensi Per_2
dell'art. 708 c.p.c., con ordinanza presidenziale in data 27/05/2022.
Sul punto, va rilevato che il padre, a seguito della querela sporta dalla madre per il grave episodio del 3 /04/2024 ( allorquando il , nel Parte_1
giorno in cui aveva con sé la figlia si era reso irreperibile alle telefonate Per_2
della moglie, la quale lo aveva rintracciato mentre si trovava a bere in un bar mentre la figlia minore era stata lasciata da sola in macchina e, dopo un discussione, era ripartito con la macchina, unitamente alla figlia, minacciando di provocare un incidente, così cagionando un forte trauma ad che non Per_2
aveva più voluto vedere il padre, necessitando di un supporto psicologico), il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto in data 12/01/2024, ha sospeso il ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, affidata ai
Servizi Sociali di Colledara, con divieto di contatti, se non voluti dalla minore e comunque da riattivare solo dopo che il avesse Parte_1
positivamente seguito un percorso al SERD ( per la verifica di eventuali dipendenze) ed un percorso di valutazione delle capacità genitoriali.
Dalla allegata relazione dei Servizi Sociali di Colledara in data 30/09/2024 è emerso che continua a vivere presso l'abitazione dei nonni materni con la Per_2
madre e la sorella, con le quali ha un rapporto positivo e di fiducia. La minore, come da sua volontà, continua a frequentare il padre con cadenza quindicinale presso lo spazio protetto messo a disposizione dal Servizio Sociale ed anche, periodicamente, presso la casa della nonna paterna alla presenza di quest'ultima, oppure in pizzeria o al ristorante, alla presenza della sorella . pur Per_1 Per_2
riconoscendo un cambiamento positivo nel padre, ha ribadito di voler continuare ad incontrarlo solo alla presenza di una persona di sua fiducia, anche fuori dallo
“spazio protetto”, escludendo categoricamente ogni spostamento in auto con il padre. Dal canto suo, il padre ha riferito di accettare le condizioni di visita chieste dalla figlia, auspicando, tuttavia, incontri liberi .
Alla luce del denunciato comportamento pregiudizievole tenuto dal padre nei confronti della figlia minore ( peraltro non contestato) e del conseguente trauma psicologico dalla stessa subito ( la ragazza ha rifiutato di incontrare il genitore per un lungo periodo e, solo negli ultimi tempi, ha accettato di incontrarlo in spazio neutro ovvero anche all'esterno purchè in presenza di una persona di sua fiducia) , sussistono i presupposti , ai sensi dell'art. 337 quater c.c. , per disporre l'affidamento esclusivo alla madre, dimostratasi genitore competente ed affidabile. Quanto al rapporto padre -figlia, tenuto conto delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali nella citata relazione e della volontà di ( ormai diciasettenne ), pare opportuno mantenere le modalità in atto ( Per_2
frequenza quindicinale presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali e incontri esterni, con il consenso della ragazza, alla presenza di una persona di sua fiducia, con divieto di spostamenti in automobile con il padre), sotto il controllo dei SS che continueranno a seguire il caso della minore, offrendo alla stessa tutti gli opportuni sostegni di carattere psicologico.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie ( studentessa Per_1
universitaria fuori sede ) e ( studentessa liceale) avuto riguardo al modesto Per_2
tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita e di studio delle figlie ( correlate all'età, rispettivamente di anni
21 e 17 ), ai maggiori tempi di permanenza di presso la madre ed ai redditi Per_2
lavorativi del padre ( attualmente manutentore a tempo indeterminato presso una struttura ricreativa di Silvi, già percettore dello stipendio mensile di circa
1400 ), valutati comparativamente con quelli della madre (attualmente operaia stagionale) , pare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di €
400,00 ( in ragione di € 200 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, stabilito con ordinanza presidenziale in data 27/05/2022, la quale deve essere confermata anche in ordine alla paritaria ripartizione trai i genitori delle spese straordinarie, da disciplinare , in mancanza di diverso accordo, come da
Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite e del positivo comportamento del ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti .
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale pronunciata, ai sensi dell'art. art. 708 c.p.c., in data 27/05/2022; 3) dispone che il padre possa incontrare la figlia minore, con il consenso della stessa, secondo le modalità in atto , riportate in pare motiva, sotto il controllo dei Servizi Sociali di Colledara che continueranno a seguire il caso della minore, offrendo alla stessa tutti gli opportuni sostegni di carattere psicologico.
4) conferma il mantenimento dovuto dal padre in favore della prole nonché la regolamentazione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della stessa, stabiliti nella predetta ordinanza presidenziale;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 224/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1
D'Ambrosio e Ida Nardi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione. Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza in data 09/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Isola del Gran Sasso il 21/09/2022 con da cui erano nate le figlie (il 27/11/2003, Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente ) ed (il 04/09/2007) - Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sè; porre a proprio carico l' assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di
€ 125,00 per ciascuna figlia;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale, pur nata sotto i migliori auspici, con il passare del tempo, era diventata intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi;
- svolgeva attività lavorativa di muratore, percependo la retribuzione mensile di €
1.400,00 mentre la moglie lavorava come “manovale di cucina”, percependo lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Con memoria in data 10/05/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale rappresentata dal marito ed ha chiesto: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con divieto di contatti con il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale;
porre a carico del marito l' assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di mantenimento della prole;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che:
-i coniugi erano separati di fatto già da quattro anni, a causa della condotta del marito, il quale era dedito all'alcool e al gioco alle slot machines;
-dopo la separazione di fatto, il marito aveva cominciato a pedinarla, a fare appostamenti sotto casa e a chiamarla in continuazione, tanto che aveva sporto una prima querela nel 2018, poi rimessa, ed una seconda nel 2021, quando si era verificato un grave episodio in danno della figlia minore Per_2
- in particolare, il 3 aprile 2021, nel tentativo di rintracciare il marito, resosi irreperibile mentre trascorreva il pomeriggio con la figlia lo aveva trovato Per_2
all'interno di un bar intento a bere mentre la figlia era stata lasciata in macchina per lungo tempo da sola;
dopo un'accesa discussione coniugale, il marito era risalito in macchina, ripartendo con la figlia a bordo, a forte velocità e minacciando di provocare un incidente, cagionando alla minore un forte trauma;
- nell'occasione aveva chiesto l'immediato intervento dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso e poi aveva sporto denuncia, da cui era scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minori di L'Aquila che, con decreto n.
50/2022 aveva disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Per_2
Colledara e sospeso la responsabilità genitoriale del padre, con divieto di contatti con la figlia, con possibilità di riattivazione solo in presenza della volontà della minore e subordinatamente all'avviamento da parte del padre di un percorso al
SERD (per la verifica di eventuali dipendenze e successivo distanziamento) ed un percorso di valutazione delle capacità genitoriali per un successivo recupero delle stesse;
allo stato, il resistente non aveva seguito le prescrizioni del TM.
All'udienza di comparizione delle parti in data 27/05/2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
-autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre in base al decreto del
Tribunale dei Minori dell'Aquila del 12/01/22, collocandola nell'abitazione di residenza della stessa in Colledara;
- dispone che il padre non eserciti il diritto di visita e prelievo della figlia minore fino al provvedimento definito del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila;
- pone a carico di parte ricorrente un assegno mensile di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 ) per figlio, assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il coretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, nella memoria integrativa di costituzione ex art. 709 c.p.c. in data 22/09/2022, la resistente ha modificando le proprie domande, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale in data 27/05/2022.
All'udienza del 13/12/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Successivamente, con ordinanza in data 17/05/2024, sul rilievo della necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di stabilire il miglior regime di affidamento per la figlia minore, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, ordinando al Servizio Sociale, sentita la minore, di accertare l'attuale condizione di vita della stessa ed i rapporti con entrambi i genitori.
Infine, all'udienza del 09/10/2024, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa è stata assunta nuovamente in decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alle questioni inerenti la prole, deve essere confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, disposto, in via provvisoria ed urgente, ai sensi Per_2
dell'art. 708 c.p.c., con ordinanza presidenziale in data 27/05/2022.
Sul punto, va rilevato che il padre, a seguito della querela sporta dalla madre per il grave episodio del 3 /04/2024 ( allorquando il , nel Parte_1
giorno in cui aveva con sé la figlia si era reso irreperibile alle telefonate Per_2
della moglie, la quale lo aveva rintracciato mentre si trovava a bere in un bar mentre la figlia minore era stata lasciata da sola in macchina e, dopo un discussione, era ripartito con la macchina, unitamente alla figlia, minacciando di provocare un incidente, così cagionando un forte trauma ad che non Per_2
aveva più voluto vedere il padre, necessitando di un supporto psicologico), il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto in data 12/01/2024, ha sospeso il ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, affidata ai
Servizi Sociali di Colledara, con divieto di contatti, se non voluti dalla minore e comunque da riattivare solo dopo che il avesse Parte_1
positivamente seguito un percorso al SERD ( per la verifica di eventuali dipendenze) ed un percorso di valutazione delle capacità genitoriali.
Dalla allegata relazione dei Servizi Sociali di Colledara in data 30/09/2024 è emerso che continua a vivere presso l'abitazione dei nonni materni con la Per_2
madre e la sorella, con le quali ha un rapporto positivo e di fiducia. La minore, come da sua volontà, continua a frequentare il padre con cadenza quindicinale presso lo spazio protetto messo a disposizione dal Servizio Sociale ed anche, periodicamente, presso la casa della nonna paterna alla presenza di quest'ultima, oppure in pizzeria o al ristorante, alla presenza della sorella . pur Per_1 Per_2
riconoscendo un cambiamento positivo nel padre, ha ribadito di voler continuare ad incontrarlo solo alla presenza di una persona di sua fiducia, anche fuori dallo
“spazio protetto”, escludendo categoricamente ogni spostamento in auto con il padre. Dal canto suo, il padre ha riferito di accettare le condizioni di visita chieste dalla figlia, auspicando, tuttavia, incontri liberi .
Alla luce del denunciato comportamento pregiudizievole tenuto dal padre nei confronti della figlia minore ( peraltro non contestato) e del conseguente trauma psicologico dalla stessa subito ( la ragazza ha rifiutato di incontrare il genitore per un lungo periodo e, solo negli ultimi tempi, ha accettato di incontrarlo in spazio neutro ovvero anche all'esterno purchè in presenza di una persona di sua fiducia) , sussistono i presupposti , ai sensi dell'art. 337 quater c.c. , per disporre l'affidamento esclusivo alla madre, dimostratasi genitore competente ed affidabile. Quanto al rapporto padre -figlia, tenuto conto delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali nella citata relazione e della volontà di ( ormai diciasettenne ), pare opportuno mantenere le modalità in atto ( Per_2
frequenza quindicinale presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali e incontri esterni, con il consenso della ragazza, alla presenza di una persona di sua fiducia, con divieto di spostamenti in automobile con il padre), sotto il controllo dei SS che continueranno a seguire il caso della minore, offrendo alla stessa tutti gli opportuni sostegni di carattere psicologico.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie ( studentessa Per_1
universitaria fuori sede ) e ( studentessa liceale) avuto riguardo al modesto Per_2
tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita e di studio delle figlie ( correlate all'età, rispettivamente di anni
21 e 17 ), ai maggiori tempi di permanenza di presso la madre ed ai redditi Per_2
lavorativi del padre ( attualmente manutentore a tempo indeterminato presso una struttura ricreativa di Silvi, già percettore dello stipendio mensile di circa
1400 ), valutati comparativamente con quelli della madre (attualmente operaia stagionale) , pare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di €
400,00 ( in ragione di € 200 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, stabilito con ordinanza presidenziale in data 27/05/2022, la quale deve essere confermata anche in ordine alla paritaria ripartizione trai i genitori delle spese straordinarie, da disciplinare , in mancanza di diverso accordo, come da
Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite e del positivo comportamento del ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti .
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale pronunciata, ai sensi dell'art. art. 708 c.p.c., in data 27/05/2022; 3) dispone che il padre possa incontrare la figlia minore, con il consenso della stessa, secondo le modalità in atto , riportate in pare motiva, sotto il controllo dei Servizi Sociali di Colledara che continueranno a seguire il caso della minore, offrendo alla stessa tutti gli opportuni sostegni di carattere psicologico.
4) conferma il mantenimento dovuto dal padre in favore della prole nonché la regolamentazione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della stessa, stabiliti nella predetta ordinanza presidenziale;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)