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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3667/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3667/2025, promossa con ricorso depositato il 18/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera (VA) il 10.11.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] in proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 16.02.1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Valeria Colasurdo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marchirolo (VA), in data 24 aprile 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte I) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Parte_3 pagina1 di 4 nata a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. L'abitazione familiare, sita in Cadegliano NA (VA), Via NA n.30, con il relativo arredo e pertinenze, di proprietà del sig. , viene assegnata Parte_2 alla moglie che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre figli. Il sig. Parte_2 trasferirà la propria residenza in altra sede e, sino a quando non avrà reperito in tempi brevi una sistemazione alternativa, potrà occupare temporaneamente la porzione autonoma dell'immobile coniugale situata al piano seminterrato, dotata di accesso indipendente.
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE. La GL , di anni Parte_4
17, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale rappresentando la GL minore in tutti gli atti civili, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con entrambe le linee parentali.
3. DIRITTO DI VISITA. Il padre potrà portare visita alla GL minore Parte_4 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 presso la residenza familiare, nonché a fine settimana alternati dal sabato ad ore 15 sino alla domenica ad ore 21,30. Il padre finché vivrà nello stabile coniugale in un alloggio autonomo e separato vedrà e frequenterà liberamente i figli, anche quotidianamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio e delle attività ludico sportive dei figli. Festività tradizionali. Natale 24-31/12 e 1/6/1 saranno trascorse alternativamente con l'uno altro genitore a partire dal Natale 2025 che sarà trascorso con la madre. Pasqua dal mercoledì alla domenica con un genitore, dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro. Le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordare, quanto a cadenza tra i genitori entro 30/4 di ogni anno. Sono salvi diversi e migliori accordi.
4. CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo (17/09/2025), il sig. si impegna a corrispondere Parte_2 alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli non Parte_1 economicamente indipendenti la complessiva somma di € 3.000,00 (TREMILA euro) pari ad EURO 1.000,00 PER CI , sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a settembre 2026. I genitori parteciperanno al pagamento delle spese pagina2 di 4 straordinarie volte a soddisfare le esigenze mediche, scolastiche e ludiche dei figli, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese che si richiamano integralmente, sino alla loro intervenuta autosufficienza economica, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle tasse universitarie che rimarranno a carico esclusivo del sig. Parte_2
. Assegno Unico Universale erogato dall'INPS integralmente percepito dalla
[...] madre.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO. I ricorrenti esprimono sin d'ora il proprio assenso, da valersi ad ogni effetto di legge, per il rilascio ed i successivi rinnovi dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, in favore della GL minore.
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo (17/09/2025), il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 Parte_1
(CINQUECENTO EURO) entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a settembre 2026.
Inoltre, le spese di gestione ordinaria (es. utenze domestiche, tasse, TARI, ecc…) e straordinaria della casa coniugale di proprietà del sig. saranno a suo Parte_2 esclusivo carico.
Quest'ultimo rinuncia sin da ora ad avanzare nei confronti della moglie domande di ripetizione e/o rivalsa di sorta per tutti i suindicati pagamenti che costituiscono parte integrante del concorso al suo mantenimento.
7. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I ricorrenti dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso.
8. SPESE LEGALI. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24 aprile 2005, in Marchirolo (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marchirolo (anno 2005 atto n. 1 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3667/2025, promossa con ricorso depositato il 18/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera (VA) il 10.11.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] in proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 16.02.1968 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Valeria Colasurdo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marchirolo (VA), in data 24 aprile 2005
(anno 2005 atto n. 1 parte I) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Parte_3 pagina1 di 4 nata a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. L'abitazione familiare, sita in Cadegliano NA (VA), Via NA n.30, con il relativo arredo e pertinenze, di proprietà del sig. , viene assegnata Parte_2 alla moglie che continuerà ad abitarvi unitamente ai tre figli. Il sig. Parte_2 trasferirà la propria residenza in altra sede e, sino a quando non avrà reperito in tempi brevi una sistemazione alternativa, potrà occupare temporaneamente la porzione autonoma dell'immobile coniugale situata al piano seminterrato, dotata di accesso indipendente.
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE. La GL , di anni Parte_4
17, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale rappresentando la GL minore in tutti gli atti civili, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con entrambe le linee parentali.
3. DIRITTO DI VISITA. Il padre potrà portare visita alla GL minore Parte_4 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 presso la residenza familiare, nonché a fine settimana alternati dal sabato ad ore 15 sino alla domenica ad ore 21,30. Il padre finché vivrà nello stabile coniugale in un alloggio autonomo e separato vedrà e frequenterà liberamente i figli, anche quotidianamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio e delle attività ludico sportive dei figli. Festività tradizionali. Natale 24-31/12 e 1/6/1 saranno trascorse alternativamente con l'uno altro genitore a partire dal Natale 2025 che sarà trascorso con la madre. Pasqua dal mercoledì alla domenica con un genitore, dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro. Le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordare, quanto a cadenza tra i genitori entro 30/4 di ogni anno. Sono salvi diversi e migliori accordi.
4. CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo (17/09/2025), il sig. si impegna a corrispondere Parte_2 alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli non Parte_1 economicamente indipendenti la complessiva somma di € 3.000,00 (TREMILA euro) pari ad EURO 1.000,00 PER CI , sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a settembre 2026. I genitori parteciperanno al pagamento delle spese pagina2 di 4 straordinarie volte a soddisfare le esigenze mediche, scolastiche e ludiche dei figli, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese che si richiamano integralmente, sino alla loro intervenuta autosufficienza economica, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle tasse universitarie che rimarranno a carico esclusivo del sig. Parte_2
. Assegno Unico Universale erogato dall'INPS integralmente percepito dalla
[...] madre.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO. I ricorrenti esprimono sin d'ora il proprio assenso, da valersi ad ogni effetto di legge, per il rilascio ed i successivi rinnovi dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, in favore della GL minore.
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo (17/09/2025), il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 Parte_1
(CINQUECENTO EURO) entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a settembre 2026.
Inoltre, le spese di gestione ordinaria (es. utenze domestiche, tasse, TARI, ecc…) e straordinaria della casa coniugale di proprietà del sig. saranno a suo Parte_2 esclusivo carico.
Quest'ultimo rinuncia sin da ora ad avanzare nei confronti della moglie domande di ripetizione e/o rivalsa di sorta per tutti i suindicati pagamenti che costituiscono parte integrante del concorso al suo mantenimento.
7. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. I ricorrenti dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso.
8. SPESE LEGALI. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24 aprile 2005, in Marchirolo (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marchirolo (anno 2005 atto n. 1 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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