Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6256/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Longone Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Vairo Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Ascanio Amenduni Controparte_2
-litisconsorte necessario-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo lo scioglimento della Parte_1 Controparte_1 comunione ordinaria relativa a: 1) Appartamento in Taranto Corso Italia n. 304 piano 4 censito in catasto al foglio 253 particella n. 461 sub 26 con annessa cantinola;
2) immobile in Torricella alla via Dei Gabbiani censito in catasto al foglio 23 particella n. 631; 3) locale box auto in San Giorgio Jonico alla via Salvo
D'Acquisto n.70 censito in catasto al foglio n. 12 particella n. 442 sub n. 20.Chiedeva l'attribuzione di tutti tali compendi immobiliari con determinazione del conguaglio da assegnarsi alla convenuta.Notificava l'atto introduttivo del giudizio anche a quale creditrice ipotecaria relativamente Controparte_2
a mutuo gravante sull'appartamento in Taranto.Si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla divisione e chiedendo l'attribuzione del conguaglio pari al 50% del valore degli immobili
1
19947/2024).In particolare, vanno decise con sentenza le due questioni, entrambe sollevate dalla , CP_1 riguardanti la formazione delle quote in quanto aventi ad oggetto il valore da attribuire all'appartamento in
Taranto e l'ammissibilità dell'istanza di vendita di detto immobile, proposta dall'attore con le note di precisazione delle conclusioni, dopo che in atto di citazione aveva richiesto l'attribuzione di tutti gli immobili in proprietà comune.Quanto al valore di mercato dell'appartamento in Taranto, il CTU lo ha determinato in euro 164.010,00.Detto valore è stato contestato dalla la quale ritiene che detto CP_1 immobile abbia valore di mercato di euro 213.650,00, determinato secondo valori OMI riferiti ad immobile in eccellente stato di conservazione.La contestazione della Scarciglia non può essere condivisa.Il CTU, con motivazione esauriente perché immune da vizi di ordine logico o giuridico, ha determinato in euro
164.010,00 il valore di mercato dell'appartamento in Taranto utilizzando come parametri: quello dei prezzi di vendita realizzati per immobili con analoghe caratteristiche nella medesima zona territoriale in cui è ubicata l'abitazione; quello della distribuzione dei vani interni, obsoleta e meno appetibile per possibili acquirenti in quanto risalente all'epoca di costruzione;
quello della natura degli infissi esterni, realizzati in materiale obsoleto perché risalente all'epoca di costruzione dell'edificio; quello della presenza di vizi manutentivi rispetto ai parapetti dei balconi.Tali criticità, evidenziate dal CTU con specifico riferimento all'appartamento in comune tra le parti in lite, inducono ad escludere che lo stato di conservazione dell'immobile in questione possa essere valutato eccellente, potendo condividersi la valutazione del perito di ufficio in termini di normale, con conseguente applicazione dei prezzi/mq evidenziati nella perizia di ufficio agli atti.Il valore di mercato dell'appartamento in Taranto, con valore riferito all'attualità, ossia all'epoca della divisione (in tal senso Cass. civ. 21362/2010), va, quindi, determinato, al, fine della successiva formazione del valore delle quote da assegnare ai due comproprietari, in euro
164.010.Infondata è anche la seconda contestazione, con cui la si oppone alla vendita all'incanto CP_1 dell'appartamento in Taranto.La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. nn. 3497/2019 24174/2021), in subiecta materia, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la scelta tra l'attribuzione della proprietà esclusiva dei beni in comunione e la vendita all'incanto rappresenta una mera modalità di svolgimento delle operazioni divisionali, sicchè il comproprietario ha sempre la facoltà di rinunciare alla attribuzione, precedentemente richiesta, e di optare per la vendita all'incanto, anche in grado di appello.Va, pertanto, disposta la vendita all'incanto dell'appartamento in Taranto al prezzo base di euro
164.010,00 con le modalità precisate in separata ordinanza che disporrà anche per il prosieguo del giudizio di divisione.I diritti del creditore ipotecario relativamente a detto immobile restano disciplinati dall'art. 2825 c.c e saranno, quindi trasferiti sui conguagli in denaro spettanti all'esito della vendita..Alla soccombenza della segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite della CP_1 presente fase contenziosa in favore del liquidate come da separato dispositivo e secondo Parte_1 minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la risoluzione delle due questioni sollevate dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe,
così provvede:
2 1) Determina in euro 164.010,00 il valore di mercato dell'immobile in Taranto alla via Corso Italia n.
304, con relativa cantinola, censito in catasto al foglio n. 253 particella n. 461;
2) In accoglimento dell'istanza di parte attrice dispone la vendita dell'appartamento di cui al precedente n. 1 del dispositivo quale modalità esecutiva delle operazioni divisionali;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase contenziosa in Controparte_1
favore di liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso Parte_1
spese generali in misura di legge;
4) dispone per il prosieguo del procedimento di divisione come da separata ordinanza.
Taranto, 14/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3