Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05394/2025REG.PROV.COLL.
N. 09126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9126 del 2023, proposto dall’ Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
contro
la Nuova TCM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino, Carlo Zoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 289/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Nuova TCM s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni dei difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Nuova TCM s.r.l. (da ora in poi solo “TCM”), ha esposto in punto di fatto, nel primo grado di giudizio: di aver affrontato nel corso del 2020 un periodo di grave difficoltà e dovuto rivolgersi alla Cassa Integrazione emergenziale di cui al d.l. 183/2020, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; che, per il periodo in questione, ha prodotto n. 6 domande IG Covid 19; che l’’Inps di Pesaro, per l’arco temporale 10.2.2020 - 9.5.2020, aveva autorizzato n. 28181h. di IG VI , e, nel contempo, approvato il conguaglio dalla società richiesto; che, in seguito al versamento di detti contributi, la TCM ha trasmesso all’Istituto resistente il “flusso Uniemens”, relativo al mese di giugno 2020, a mezzo del quale aveva effettuato il conguaglio di tali ore autorizzate e dichiarato “somme a credito” per complessivi €. 89.748.
2. Nondimeno in data 23.9.2020, malgrado il sistema di controllo avesse, a dire di TCM, validato la trasmissione, l’Istituto appellante -riscontrata la mancanza in procedura dell’ Uniemens, relativo a giugno 2020 -, con nota 11.11.2021 ha adottato la contestata rettifica riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 6/2020, con saldo di € - 5.019,00”. È stato, in particolare, comunicato dall’Istituto che: … sulla base del flusso Uniemens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato nella procedura di controllo ; nello specifico risultano … differenze contributive a debito azienda” dell’importo di €. 77.057,45, oltre €. 6.003,09 a titolo di sanzioni .
3. Con ricorso amministrativo, TCM ha impugnato l’anzidetta nota di rettifica il cui ricorso, in sede giustiziale, è stato respinto dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nella seduta del 19 aprile 2022, sul rilievo che: … la data di trasmissione (corretta) del 29.1.2021 è successiva all’ultima data utile (30.11.2020) nella quale potevano essere portate a conguaglio le integrazioni salariali . Indi, l’’odierna società appellata, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere detto provvedimento nei suoi confronti, ha impugnato la nota di rettifica avanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, e ne ha chiesto l’annullamento.
3.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per chiedere la reiezione del ricorso.
3.2. Con la sentenza n. 289 del 19 aprile 2023, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, ha accolto il ricorso proposto dalla Nova TCM e condannato l’Istituto resistente alla refusione delle spese di giudizio.
3.3. Avverso tale sentenza ha interposto appello l’INPS, articolando due distinti motivi e ne ha chiesto, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
3.4. Si è costituita in giudizio la società appellata per chiedere la reiezione del ricorso.
Nell’udienza pubblica del 29.5.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Anzitutto il Collegio deve farsi carico di esaminare il motivo di appello con cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.
4.2Il motivo è infondato e va respinto.
4.3. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 310 del 2007, ha chiarito che: “in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo – con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo – qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione nell’ambito della tutela dell’interesse pubblico ad essa affidato”.
4.4. Ne consegue che, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sia pure implicitamente la propria giurisdizione con riferimento alla fattispecie controversa, trattandosi nella sostanza di un provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza al conguaglio.
5. Nel merito, con l’unico articolato motivo di ricorso l’INPS appellante -nel premettere che, nella specie, non si controverte sulla questione di concessione della cassa integrazione, quanto di tardività della domanda consegnata,a dire dell’Istituto, dalla società oltre i termini prescritti- lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso l’argomento con cui l’INPS aveva dedotto che il termine semestrale di decadenza, fissato dal comma 3 dell’art. 7 del citato d.l. 148/2015 e dell’art. 11 co. 10 bis del d.l. n. 183/2020, fosse da configurare alla stregua di una disposizione speciale e, quindi, diversamente da quanto statuito dal TAR, di stretta interpretazione. Il primo giudice ha disatteso l’argomento PER ANTONIO: Attenzione, il tar disattende un argomento della PA resistente, quindi non è una censura, ma una replica a una censura perché, a suo avviso, la norma, con una formulazione omnicomprensiva, prevedeva la proroga generalizzata al 31 dicembre 2020. Ad avviso del Tribunale, quindi, la TCM ben poteva ritenere certo, in ossequio alla vista proroga, il termine di rinvio appena indicato.
5.1. Il motivo di appello è privo di fondamento, come ha ben rilevato il primo giudice, dopo avere analiticamente richiamato la copiosa normativa succedutasi nel periodo emergenziale, con riguardo alla IG – COVID-19, perché tali prescrizioni sono state disattese dell’Istituto, verosimilmente anche a causa delle obiettive difficoltà interpretative ed applicative dei nuovi istituti di integrazione salariale, tra cui l’esatta individuazione del termine di decadenza (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015), prorogato, come detto, sistematicamente dalla normativa emergenziale, nonché dalle successive disposizioni normative dell’Istituto previdenziale.
5.2. La valutazione del primo giudice va ancora una volta immune da censura perché l’operato dell’Istituto previdenziale non può ritenersi - alla stregua delle prolungate interlocuzioni con la TCM – essere stato sempre improntato ai canoni di correttezza e lealtà collaborativa delle ragioni della società, canoni che rilevano quale regola oggettiva di condotta, volta a salvaguardare nei limiti di un apprezzabile sacrificio la positiva conclusione dell’istanza del richiedente. Tutto ciò trova, poi, conferma oltre che nelle già ricordate interlocuzioni con il consulente del lavoro, nelle obiettive difficoltà interpretative delle disposizioni normative di riferimento, che avrebbero dovuto indurre l’Istituto a un più spiccato apporto collaborativo per salvaguardare, nel corso del travagliato iter procedimentale l’ utilità (recte: ragioni) della TCM all’ottenimento dell’integrazione salariale, anche al di là della corretta individuazione dei termini le cui scadenze non risultavano del tutto certe ed univoche.
5.3. Si deve qui rilevare che l’operato dell’appellante, di non perfetta rispondenza al principio di leale collaborazione tra le parti, emerge piuttosto chiaramente dalle infra indicate circostanze fattuali, non prive di apprezzabile fondamento anche singolarmente esaminate, e precisamente:
a) i ripetuti tentativi di TCM di instaurare un contatto con l’INPS di Pesaro, per risolvere la questione dell’ Uniemens di giugno 2020, risultato “squadrato”, che non risultano aver avuto alcun riscontro nell’immediato;
b) la nota del 13.1.2021, con cui l’INPS di Pesaro ha dato un primo riscontro con la seguente comunicazione: … manca la denuncia per il periodo in oggetto (Uniemens di giugno 2020), a cui abbinare varie compensazioni sospese, prego provvedere velocemente all’invio ;
c) la nota del consulente del lavoro, che comunicava all’Inps di avere riscontrato una possibile svista su una restituzione pensionistica, rimandando le trattenute pensionistiche errate e concludendo che: in fase di Uniemens non si aggancia questo rimborso; … chiedendo altresì il codice che avrebbe dovuto utilizzare in Uniemens per questa restituzione ;
d) la risposta, non tempestiva, dell’operatore “Anagrafica Flussi sede 5900” là dove ha evidenziato che: la squadratura è determinata dal mancato aggiornamento del totale a credito azienda rispetto al totale della colonna delle somme a credito. Occorre effettuare una variazione per quadratura ;
e) le istruzioni pervenute al consulente del lavoro, solo in data 28.1.2021 per porre rimedio al suindicato problema della c.d. “squadratura” -a cui l’appellata aveva immediatamente provveduto mediante l’invio, in data 29.1.2021 (h. 10.56), dell’Uniemens di giugno 2020, con le concordate variazioni;
f) la trasmissione del 29.1.2021 della denuncia Uniemens del mese di giugno 2020, risultata acquisita ed è quadrata . Ed in calce alla quale l’Istituto ringraziava per la collaborazione … “ Esito OK ”
5.4. Dalla descritta sequenza di contatti tra le parti risulta, piuttosto evidente che, la “Nota di Rettifica” dell’1.5.2021, oggetto dell’impugnazione in primo grado, non si pone, in realtà, come un logico e coerente sviluppo della sequenza procedimentale: non può quindi escludersi che, dallo stesso iter procedimentale possa ritenersi insorto un affidamento ragionevole per la società, ingenerato dai ripetuti riscontri positivi, con riguardo all’ottenimento dell’integrazione salariale.
5.5. Né a conclusioni distinte e diverse conduce poi il rilievo che un modello Uniemens “squadrato” si considera come non inviato, visto che, come bene ha chiarito il primo giudice, tale “sanzione” non è prevista da alcuna norma di legge. Del resto la recente giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che …”il conguaglio della cassa integrazione tempestivamente effettuato, sebbene in modo irregolare, non comporta la decadenza del diritto a recuperare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Inps” (cfr. Corte di cassazione n.1406/2025).
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.
7. Le spese del presente grado, stante la novità delle ragioni esposte, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO