Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 483 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to PUGLIANO MARIA TERESA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to GULLI' SALVATORE Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2019 - dipendente della Hennes & Controparte_1
Mauritz s.r.l. presso il Centro Commerciale “Le Fontane” – deduceva di aver presentato, a cadenza mensile sin dal mese di agosto 2016 e sino a febbraio 2017, domande cartacee di interdizione anticipata dal lavoro, a causa di complicanze della gestazione, dall'agosto 2016 al febbraio 2017, corredate dei provvedimenti autorizzativi dell'ASP e che il 15 marzo del
2018; che essendo stata invitata in tal senso da una impiegata dell' di Soverato, aveva poi Pt_1 rinnovato la domanda online di congedo per maternità anticipata;
che l' aveva Pt_1
comunicato in data 16.5.2018 il rigetto per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, sull'assunto che la domanda era stata presentata solo in data 15.03.2018; diniego avverso il quale ella aveva proposto vanamente ricorso amministrativo nel mese di agosto 2018.
Chiedeva “pronunciarsi l'annullamento della reiezione della domanda, comunicata il
16.05.2018, in quanto illegittima per erroneità, manifesta ingiustizia e violazione della
Nella resistenza dell' il tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso, riconoscendo la Pt_1
prestazione dall'agosto 2016 al febbraio 2017.
Ha affermato che manca una norma di legge che preveda, a pena di nullità, la presentazione della domanda amministrativa in via telematica;
e che, comunque, l' ha accettato (o Pt_1
comunque non ha respinto) le domande, accompagnate dalle interdizioni provenienti dall'ASL, che l'interessata ha presentato mensilmente in modalità cartacea, dall'agosto 2016 al febbraio 2017, ingenerando, così, la sua buona fede circa la ritualità delle richieste di che trattasi.
Sulla base di tale premessa ha disatteso l'eccezione di decadenza annuale formulata dall' Pt_1
ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992 n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992 n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, affermando che avendo l'Istituto rigettato la domanda dell'interessata, con provvedimento del 16.05.2018 (intervenuto durante il decorso del termine massimo di 300 giorni + 1 anno che la citata disposizione fissa per la complessiva definizione del procedimento in questione), quest'ultima ha impugnato tempestivamente tale rigetto, con ricorso amministrativo comunicato all' in data 11.08.2018. CP_2
Ha affermato testualmente “In tale ipotesi, la legge prevede che il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, cui va sommato il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto, ex art. 46, co. 6, L. 1989 n. 88, oltre al termine annuale per il completamento del procedimento. Pertanto, poiché la ricorrente ha presentato all' Pt_1 il ricorso amministrativo in data 11.08.2018, senza che l' si sia pronunciato nel termine Pt_1
di 90 giorni, con conseguente formazione del silenzio rigetto, il presente ricorso giudiziale, depositato in data 15.05.2019, risulta tempestivo poiché presentato entro il termine complessivo di decadenza (90 giorni + 1 anno a decorrere dal 11.08.2018) calcolato in base alla menzionata disposizione”.
Ha disatteso l'eccezione di prescrizione annuale, ex art. 6 Legge 11.01.1943, n.138 e dell'art. 129 r.d.l.
4.10.1935 n. 1827, in quanto, premesso che il termine rimane sospeso per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46,
“nel caso di specie considerando siffatta sospensione del termine annuale di prescrizione del diritto all'indennità di maternità, per complessivi giorni 300 da aggiungersi ad 1 anno, si rileva che, tra la presentazione della prima istanza all' in data 31.08.2016 e quella Pt_1
Pag. 2 di 5 della domanda on line del 15.03.2018, non era decorso il termine di prescrizione del diritto all'indennità di maternità. Né il termine di prescrizione annuale è maturato successivamente, atteso che parte attrice ha presentato, dapprima, il ricorso amministrativo in data 11.08.2018
e, poi, l'odierno ricorso giudiziale in data 15.05.2019 che ha notificato all'Istituto il
21.05.2019. Sussistendo, dunque, validi atti interruttivi della prescrizione, il credito vantato dalla ricorrente è certo ed esigibile”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato: Pt_1
1.l'erronea valutazione della eccezione di decadenza, in quanto le argomentazioni del giudice non tengono conto della consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità formatasi in materia che ha fissato nella soglia di trecento giorni, il termine massimo oltre il quale non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale, ritenendo del tutto inidonei, ai fini dello slittamento del predetto termine, il tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'Istituto, la tardiva presentazione del ricorso amministrativo e la tardiva decisione su quest'ultimo.
Dunque, il Tribunale ha errato nel dare rilievo, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, alla proposizione del ricorso amministrativo avanzato in data 11.08.2018, in quanto del tutto tardivo, considerato che la ha presentato le CP_1
domande di interdizione anticipata dal lavoro a cadenza mensile, dal mese di agosto 2016 a febbraio 2017. Sulle stesse, decorsi 120 giorni, si è formato il silenzio rifiuto ex art. 7 L. 11 agosto 1973 n. 533. Sicchè avrebbe dovuto presentare il ricorso amministrativo al Comitato provinciale ex art. 46 com. 5 L. 9 marzo 1989 n. 88 al più tardi entro il mese di giugno 2017
(considerando l'ultima domanda di interdizione presentata dall'appellata).
2.l'erronea valutazione della eccezione di prescrizione annuale, in quanto la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 e la L. n. 1204 del 1971, art. 15, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46; quindi nel caso che ci occupa, tenuto conto dei periodi di astensione dal lavoro (da agosto 2016 a febbraio 2017) il dies a quo del termine di prescrizione si colloca, al più tardi, alla data del dicembre 2018 (300 gg. + 1 anno).
Pertanto, se pure sono interruttivi del termine di prescrizione la domanda di prestazione inoltrata on line ed il ricorso amministrativo presentato in data 11.08.2018, la prescrizione annuale risulta maturata successivamente, ovvero dal 11.08.2019 (un anno dopo l'ultimo atto interruttivo) alla data di notifica del ricorso giudiziario, intervenuta solo in data 21.05.2021 (e non già il 21.05.2019 come erroneamente affermato dal primo giudice).
Pag. 3 di 5 Ha chiesto in riforma della sentenza impugnata di dichiarare inamissibile o infondata la domanda di primo grado.
Nella resistenza della parte appellata, che ha reiterato le difese di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è fondato.
Secondo granitico orientamento giurisprudenziale “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. (cfr ex multis Cass sez. L. n. 15969 del 27/06/2017)
È stato altresì precisato che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (cfr Cass. sez. L - , Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018).
Nel caso di specie, prendendo in considerazione le domande cartacee (ritenute dal giudice di prime cure valide con argomentazioni non censurate) - e senza tenere conto di quella inoltrata on line il 21.3.2019 – per ciascuna di esse si constata il superamento della soglia di trecento giorni + 1 anno alla data di deposito del ricorso giudiziale del 15.5.2019 ( cfr domanda del
Pag. 4 di 5 18.8.2016: scadenza 14.6.2018; domanda del 7.9.2016: scadenza 4 luglio 2018; domanda del
5.10.2016: scadenza 1.8.2018; domanda del 31.10.2016: scadenza 27.8.2018; domanda del
23.11.2016: scadenza 19.9.2018; domanda del 21.12.2016 : scadenza 17.10.2018; domanda del 18.1.2017: scadenza 14.11.2018), non potendosi attribuire – in ossequio alle coordinate ermeneutiche sopra citate - alcuna valenza ai fini dello spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza né al tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'Istituto del 16.5.2018 né al tardivo ricorso amministrativo del 11.8.2018.
Alcun rilievo assumono infine prospetti paga prodotti, in quanto il datore di lavoro si limita – quale adiectus solutionis causa – ad anticipare in busta paga la prestazione previdenziale che rimane a carico dell' con successivo rimborso. Pt_1
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non risultando la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
in data 17.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
853/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di primo grado;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell' delle spese del doppio grado di Pt_1 giudizio, liquidate in € 2886,00 per il primo grado ed in € 2906,00 per il secondo grado oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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