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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 124/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato,
letta la richiesta depositata in data 26/03/2025, ore 12:18, con la quale la Questura di Caltanissetta,
Ufficio immigrazione, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.lvo 142/2015 la convalida della misura del trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta adottata ex art. 6, comma 3,
D.Lvo 142/2015 in data 24/03/2025, ore 16:50, dal Questore di Caltanissetta allo straniero di seguito generalizzato: nato in [...], il [...], ; Parte_1 C.F._1
RILEVATO:
- che nel ricorso introduttivo la Questura di Caltanissetta espone:
- che in data 11/03/2025 lo straniero suindicato è stato trattenuto presso il C.P.R. di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.286/98, con decreto emesso dal Questore di Siracusa;
- che il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta in data 13/03/2025;
- che in data 24/03/2025 lo straniero ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.142/2015, sono stati sospesi i termini di trattenimento di cui all'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 286/98 ed è stato adottato un decreto di trattenimento ex art. 6 comma 3 del D.Lgs.142/2015, notificato all'interessato in pari data, alle ore
16:50 (come si evince dagli allegati in atti);
- che il rimpatrio del richiedente era programmato per il 24/03/2025;
- che lo straniero, sebbene adeguatamente informato circa la possibilità di chiedere protezione internazionale, non si è avvalso di tale facoltà né all'atto dello sbarco, né al momento del suo respingimento e neanche nel corso dell'udienza di convalida del precedente trattenimento;
1 - che la presentazione dell'istanza in prossimità del rimpatrio è stata operata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento e che è sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 142/2015;
- che la ricorrenza di tale presupposto impone l'applicazione del trattenimento ed esclude il ricorso alle misure alternative di cui all'art. 14 comma 1-bis del TUI, giacché il citato comma 3 prescrive che il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del TUI, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione;
- che il citato art. 14 comma 1-bis del TUI fa espresso riferimento agli stranieri espulsi e detta norma non può trovare applicazione quando il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale sia un respingimento;
- che l'applicazione delle misure di cui all'art. 14-bis del TUI (richiamato, per quanto compatibile dall'art. 6 del D.Lgs, 142/2015) non è consentita se “sussiste un rischio di fuga o il cittadino del
Paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento” (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 5641/2024, non massimata);
- che la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la quale all'art. 15 par. 4, nell'incentivare il ricorso alla misure alternative, specifica che è legittimo il ricorso al trattenimento quando: “a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento”;
- che, nel caso in esame, la condotta tenuta dal suindicato straniero, sin dalla sua identificazione allo sbarco, appare volta ad evitare od ostacolare la preparazione del suo rimpatrio;
- che il suindicato straniero, seppur compiutamente informato sulla possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, ha dichiarato espressamente, con nota da lui sottoscritta e redatta con l'assistenza di un mediatore, di non aver intenzione di avvalersi di tala facoltà;
- che tale affermazione è coerente con le indicazioni dallo steso fornite in ordine alle motivazioni della sua migrazione verso l'Italia, che non sono riconducibili alle condizioni di vulnerabilità tutelate dalla normativa che disciplina la protezione internazionale;
2 - che in ragione della irregolarità del suo ingresso in Italia e della insussistenza di motivi ostativi al suo rimpatrio, la Questura di Siracusa procedeva ad emettere a suo carico un decreto di respingimento;
- che in tale occasione lo straniero ometteva di consegnare al personale di Polizia il suo passaporto e nella redazione del foglio notizie (prodromico alla stesura del decreto di respingimento) dichiarava di essere privo di documenti;
- che, per tale motivo, nel decreto di respingimento lo straniero viene indicato come sedicente e non si fa nessuna menzione del suo passaporto;
- che la mancata consegna del passaporto era finalizzata ad evitare ed ostacolare la preparazione del rimpatrio;
- che, sulla base della giurisprudenza e della normativa comunitaria sopra richiamate, non può darsi corso all'applicazione di una misura alternativa al trattenimento;
- che lo straniero è stato informato allo sbarco sulla normativa che disciplina l'istituto della protezione internazionale;
- che ha coscientemente dichiarato di non voler chiedere protezione, ha dichiarato di essere venuto in Italia per motivi non attinenti alla protezione internazionale, è stato respinto e trattenuto al CPR, ha omesso di consegnare il suo passaporto, è stato ulteriormente informato sulla citata normativa all'ingresso nel CPR, ha partecipato all'udienza di convalida avanti al Giudice di Pace senza chiedere protezione internazionale e si è determinato a manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale diversi giorni dopo il suo ingresso nel territorio nazionale e quando il suo rimpatrio era ormai imminente;
- che, ciò posto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 28-bis del D.Lgs.
25/2008, viene richiesta la convalida del predetto trattenimento per 60 giorni;
RILEVATO:
- che, a seguito della fissazione di udienza, in data 27/03/2025, alle ore 12:05 e seguenti, si è proceduto da parte di questo Consigliere alla audizione con video-collegamento a distanza dello straniero, con l'assistenza in aula di un interprete, presenti il funzionario designato della
Questura di Caltanissetta e il difensore di fiducia dello straniero, avv. Giuseppe Orlando come da verbale in atti il cui contenuto deve qui intendersi interamente richiamato e trascritto anche quanto alle richieste delle parti;
3 - che le ragioni esposte dallo straniero circa i motivi che lo hanno indotto a partire dal
Bangladesh per raggiungere l'Italia appaiono da ricondurre a ragioni di tipo economico
(desiderio di migliorare attraverso il lavoro le proprie condizioni di vita e aiutare con le rimesse la sua famiglia rimasta in Bangladesh);
- che, in sede di sua audizione, lo straniero ha dichiarato:
ADR: “Sono partito dalla Libia il 7 marzo ed sono arrivato in Italia il 10 marzo”. ADR: “La mia famiglia è composta da padre, mamma, due fratelli e due sorelle. Le mie sorelle sono più grandi di me e due fratelli sono più piccoli. Non sono sposato”. ADR: “Ho fatto sette anni di studio”. ADR:
“So leggere e scrivere in lingua blanga”. ADR: “Sono partito dal Bangladesh l'8 ottobre 2024 con
l'aereo ed ho fatto il tragitto Dubai, Egitto e Libia.” ADR: “Ho pagato l'equivalente di 13 mila per il viaggio fino alla Libia”. ADR: “La persona che ha organizzato il viaggio per la Libia era conosciuta dai miei genitori, io non la conoscevo. La mia idea non era quella di lavorare in Libia ma utilizzarlo come paese di transito per arrivare in Italia”. ADR: “Quando sono arrivato in Libia ho lavorato per un paio di mesi come persona delle pulizie in una Università. Una sera dopo circa due mesi mentre rientravo a casa sono stato sequestrato da una banda di mafiosi che mi ha portato in una casa isolata in montagna e per liberarmi chiedevano un riscatto. Io ero da solo in questo luogo”.
ADR: “Questi sequestratori chiedevano l'equivalente di circa 10 mila per liberarmi”. ADR: “I miei genitori per raccogliere i soldi necessari per la mia liberazione hanno venduto i loro terreni”. ADR:
“Sono stato sequestrato per circa un mese, quando il riscatto è stato pagato i miei sequestratori mi hanno liberato e, mi hanno costretto a salire sulla barca per l'Italia. ADR: “Quando sono sbarcato avevo il passaporto e l'ho consegnato quando me lo hanno chiesto”. ADR: “Quando sono arrivato mi è stato dato un foglio di cui non capivo il contenuto, non mi è stato spiegato nulla del contenuto del foglio e dei miei diritti e non mi hanno dato il tempo per leggerlo”. ADR: “In caso di rimpatrio io temo per la mia famiglia che si è indebitata fortemente, deve restituire i soldi, voglio restare in
Italia per lavorare ed aiutare la mia famiglia.” ADR: “In Italia potrei fare gli stessi lavori che facevo in Bangladesh: il muratore e lavori in campagna.” Su domanda dell'avvocato Orlando: ADR: “Io non comprendo perché attualmente mi trovo all'interno di questo centro.
RITENUTO:
- che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
4 fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
- che, ad avviso di questa Corte, sussiste il titolo della pretestuosità della domanda di protezione internazionale ai fini della convalida;
- che, per quanto concerne la pretestuosità, di cui all'art. 6, co. 3, dlgs. 142/2015, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve
[…]emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022);
- che la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità di adozione di misure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinata dall'Autorità procedente. Si è infatti affermato - sia pur con riferimento alla proroga del trattenimento - che, in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di
Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria (cfr. Cass. n. 7829 del
2019). In motivazione, la Corte ha ricordato che, ai fini del giudizio in ordine all'applicabilità di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E., secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia l'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato. L'autorità chiamata a pronunciarsi sull'eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deve esaminare, quindi, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento;
in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest'ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine, l'autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un Paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione.
5 Spetta, pertanto, al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all'art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. Detto giudice può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 5.6.2014, C- 146/14, Persona_1
. Si vedano anche in termini Cass. 18409/2023 e Cass. 13113/2023;
[...]
RILEVATO:
- che vi è prova, in base agli atti allegati dalla Questura di Caltanissetta e richiamati in calce alla richiesta di convalida, che lo straniero in occasione dello sbarco era munito di passaporto del Bangladesh e tuttavia esso non è stato immediatamente consegnato alle forze di polizia in occasione dello sbarco ad Augusta (SR) e della sua identificazione da parte della polizia di frontiera ma è solo qualche tempo dopo;
- che, in ogni caso, prescindendo dalla problematica circa i motivi della non immediata consegna alle forze di polizia del passaporto di cui lo straniero risulta munito, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale non è stata manifestata immediatamente dallo straniero in occasione dello sbarco ma dopo circa dieci giorni dalla convalida del trattenimento a fini espulsivi effettuata dal Giudice di Pace e quando era stato già programmato il volo aereo per il rientro verso il Bangladesh;
- che all'udienza odierna questa Corte di Appello ha cercato di far esplicitare al trattenuto i motivi e le problematiche alla base del suo espatrio e della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale ma senza riuscirci;
- che il trattenuto, nonostante le domande rivoltegli sul punto, si è limitato a dichiarare la sussistenza di non meglio precisate problematiche economiche e familiari nel Paese di origine. A ciò si aggiunga che lo stesso straniero è privo di qualsiasi punto di riferimento in Italia, è privo di un lavoro stabile, sia pur non regolare, e di relazioni sentimentali e non ha conoscenza della lingua italiana, espressione di una mancata integrazione attiva sul territorio nazionale che avrebbe potuto essere, d'altro canto, rilevante per il riconoscimento di forme di protezione complementare nazionali;
rilevato che, tutto ciò considerato, la domanda di protezione appare prima facie strumentale e ciò è sufficiente per ritenere integrato il titolo contestato di cui all'art. 6 comma 3 d.lvo. 142/2015 ai fini del trattenimento dell'odierno richiedente asilo;
- che, pertanto, il trattenimento va convalidato per il suddetto titolo in quanto “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve […] emergere prima facie, in quanto la fondatezza 6 della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (Cass. n. 18128/2022);
- che la strumentalità della domanda di protezione internazionale e l'assenza di elementi di comprovata integrazione che al contrario devono escludersi, integra di per sé condizione idonea e sufficiente per affermare la legittimità del trattenimento;
- che non si ravvisano all'evidenza le condizioni per il riconoscimento di forme di protezione internazionale né condizioni di vulnerabilità che possano giustificare forme speciali di protezione umanitaria;
- che le misure alternative al trattenimento nel C.P.R. richieste dalla difesa appaiono incompatibili con il tutt'altro che ipotetico pericolo di fuga dello straniero, derivante dalla sua comprovata mancanza di radicamento in Italia e conseguente impossibilità di un continuativo controllo da parte delle forze di polizia;
- che va altresì assicurata l'esigenza primaria che, nell'ambito di una domanda di protezione formulata da straniero già attinto da provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione trovi pratica applicazione la clausola di garanzia che la domanda di protezione internazionale venga esaminata entro la durata massima di 60 giorni del trattenimento disposto dal Questore di
Caltanissetta e fino alla prima decisione sulla stessa domanda;
P.Q.M.
CONVALIDA per la durata di giorni 60 il trattenimento di nato in Parte_1
Bangladesh, il 12/01/2002, 075QM1O, nel C.P.R. di Caltanissetta.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Caltanissetta, 28 marzo 2025, ore 10:00
Il Consigliere
Emanuele De Gregorio
7
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato,
letta la richiesta depositata in data 26/03/2025, ore 12:18, con la quale la Questura di Caltanissetta,
Ufficio immigrazione, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.lvo 142/2015 la convalida della misura del trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta adottata ex art. 6, comma 3,
D.Lvo 142/2015 in data 24/03/2025, ore 16:50, dal Questore di Caltanissetta allo straniero di seguito generalizzato: nato in [...], il [...], ; Parte_1 C.F._1
RILEVATO:
- che nel ricorso introduttivo la Questura di Caltanissetta espone:
- che in data 11/03/2025 lo straniero suindicato è stato trattenuto presso il C.P.R. di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.286/98, con decreto emesso dal Questore di Siracusa;
- che il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta in data 13/03/2025;
- che in data 24/03/2025 lo straniero ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.142/2015, sono stati sospesi i termini di trattenimento di cui all'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 286/98 ed è stato adottato un decreto di trattenimento ex art. 6 comma 3 del D.Lgs.142/2015, notificato all'interessato in pari data, alle ore
16:50 (come si evince dagli allegati in atti);
- che il rimpatrio del richiedente era programmato per il 24/03/2025;
- che lo straniero, sebbene adeguatamente informato circa la possibilità di chiedere protezione internazionale, non si è avvalso di tale facoltà né all'atto dello sbarco, né al momento del suo respingimento e neanche nel corso dell'udienza di convalida del precedente trattenimento;
1 - che la presentazione dell'istanza in prossimità del rimpatrio è stata operata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento e che è sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 142/2015;
- che la ricorrenza di tale presupposto impone l'applicazione del trattenimento ed esclude il ricorso alle misure alternative di cui all'art. 14 comma 1-bis del TUI, giacché il citato comma 3 prescrive che il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del TUI, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione;
- che il citato art. 14 comma 1-bis del TUI fa espresso riferimento agli stranieri espulsi e detta norma non può trovare applicazione quando il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale sia un respingimento;
- che l'applicazione delle misure di cui all'art. 14-bis del TUI (richiamato, per quanto compatibile dall'art. 6 del D.Lgs, 142/2015) non è consentita se “sussiste un rischio di fuga o il cittadino del
Paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento” (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 5641/2024, non massimata);
- che la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la quale all'art. 15 par. 4, nell'incentivare il ricorso alla misure alternative, specifica che è legittimo il ricorso al trattenimento quando: “a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento”;
- che, nel caso in esame, la condotta tenuta dal suindicato straniero, sin dalla sua identificazione allo sbarco, appare volta ad evitare od ostacolare la preparazione del suo rimpatrio;
- che il suindicato straniero, seppur compiutamente informato sulla possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, ha dichiarato espressamente, con nota da lui sottoscritta e redatta con l'assistenza di un mediatore, di non aver intenzione di avvalersi di tala facoltà;
- che tale affermazione è coerente con le indicazioni dallo steso fornite in ordine alle motivazioni della sua migrazione verso l'Italia, che non sono riconducibili alle condizioni di vulnerabilità tutelate dalla normativa che disciplina la protezione internazionale;
2 - che in ragione della irregolarità del suo ingresso in Italia e della insussistenza di motivi ostativi al suo rimpatrio, la Questura di Siracusa procedeva ad emettere a suo carico un decreto di respingimento;
- che in tale occasione lo straniero ometteva di consegnare al personale di Polizia il suo passaporto e nella redazione del foglio notizie (prodromico alla stesura del decreto di respingimento) dichiarava di essere privo di documenti;
- che, per tale motivo, nel decreto di respingimento lo straniero viene indicato come sedicente e non si fa nessuna menzione del suo passaporto;
- che la mancata consegna del passaporto era finalizzata ad evitare ed ostacolare la preparazione del rimpatrio;
- che, sulla base della giurisprudenza e della normativa comunitaria sopra richiamate, non può darsi corso all'applicazione di una misura alternativa al trattenimento;
- che lo straniero è stato informato allo sbarco sulla normativa che disciplina l'istituto della protezione internazionale;
- che ha coscientemente dichiarato di non voler chiedere protezione, ha dichiarato di essere venuto in Italia per motivi non attinenti alla protezione internazionale, è stato respinto e trattenuto al CPR, ha omesso di consegnare il suo passaporto, è stato ulteriormente informato sulla citata normativa all'ingresso nel CPR, ha partecipato all'udienza di convalida avanti al Giudice di Pace senza chiedere protezione internazionale e si è determinato a manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale diversi giorni dopo il suo ingresso nel territorio nazionale e quando il suo rimpatrio era ormai imminente;
- che, ciò posto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 28-bis del D.Lgs.
25/2008, viene richiesta la convalida del predetto trattenimento per 60 giorni;
RILEVATO:
- che, a seguito della fissazione di udienza, in data 27/03/2025, alle ore 12:05 e seguenti, si è proceduto da parte di questo Consigliere alla audizione con video-collegamento a distanza dello straniero, con l'assistenza in aula di un interprete, presenti il funzionario designato della
Questura di Caltanissetta e il difensore di fiducia dello straniero, avv. Giuseppe Orlando come da verbale in atti il cui contenuto deve qui intendersi interamente richiamato e trascritto anche quanto alle richieste delle parti;
3 - che le ragioni esposte dallo straniero circa i motivi che lo hanno indotto a partire dal
Bangladesh per raggiungere l'Italia appaiono da ricondurre a ragioni di tipo economico
(desiderio di migliorare attraverso il lavoro le proprie condizioni di vita e aiutare con le rimesse la sua famiglia rimasta in Bangladesh);
- che, in sede di sua audizione, lo straniero ha dichiarato:
ADR: “Sono partito dalla Libia il 7 marzo ed sono arrivato in Italia il 10 marzo”. ADR: “La mia famiglia è composta da padre, mamma, due fratelli e due sorelle. Le mie sorelle sono più grandi di me e due fratelli sono più piccoli. Non sono sposato”. ADR: “Ho fatto sette anni di studio”. ADR:
“So leggere e scrivere in lingua blanga”. ADR: “Sono partito dal Bangladesh l'8 ottobre 2024 con
l'aereo ed ho fatto il tragitto Dubai, Egitto e Libia.” ADR: “Ho pagato l'equivalente di 13 mila per il viaggio fino alla Libia”. ADR: “La persona che ha organizzato il viaggio per la Libia era conosciuta dai miei genitori, io non la conoscevo. La mia idea non era quella di lavorare in Libia ma utilizzarlo come paese di transito per arrivare in Italia”. ADR: “Quando sono arrivato in Libia ho lavorato per un paio di mesi come persona delle pulizie in una Università. Una sera dopo circa due mesi mentre rientravo a casa sono stato sequestrato da una banda di mafiosi che mi ha portato in una casa isolata in montagna e per liberarmi chiedevano un riscatto. Io ero da solo in questo luogo”.
ADR: “Questi sequestratori chiedevano l'equivalente di circa 10 mila per liberarmi”. ADR: “I miei genitori per raccogliere i soldi necessari per la mia liberazione hanno venduto i loro terreni”. ADR:
“Sono stato sequestrato per circa un mese, quando il riscatto è stato pagato i miei sequestratori mi hanno liberato e, mi hanno costretto a salire sulla barca per l'Italia. ADR: “Quando sono sbarcato avevo il passaporto e l'ho consegnato quando me lo hanno chiesto”. ADR: “Quando sono arrivato mi è stato dato un foglio di cui non capivo il contenuto, non mi è stato spiegato nulla del contenuto del foglio e dei miei diritti e non mi hanno dato il tempo per leggerlo”. ADR: “In caso di rimpatrio io temo per la mia famiglia che si è indebitata fortemente, deve restituire i soldi, voglio restare in
Italia per lavorare ed aiutare la mia famiglia.” ADR: “In Italia potrei fare gli stessi lavori che facevo in Bangladesh: il muratore e lavori in campagna.” Su domanda dell'avvocato Orlando: ADR: “Io non comprendo perché attualmente mi trovo all'interno di questo centro.
RITENUTO:
- che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
4 fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
- che, ad avviso di questa Corte, sussiste il titolo della pretestuosità della domanda di protezione internazionale ai fini della convalida;
- che, per quanto concerne la pretestuosità, di cui all'art. 6, co. 3, dlgs. 142/2015, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve
[…]emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022);
- che la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità di adozione di misure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinata dall'Autorità procedente. Si è infatti affermato - sia pur con riferimento alla proroga del trattenimento - che, in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di
Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria (cfr. Cass. n. 7829 del
2019). In motivazione, la Corte ha ricordato che, ai fini del giudizio in ordine all'applicabilità di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E., secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia l'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato. L'autorità chiamata a pronunciarsi sull'eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deve esaminare, quindi, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento;
in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest'ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine, l'autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un Paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione.
5 Spetta, pertanto, al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all'art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. Detto giudice può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 5.6.2014, C- 146/14, Persona_1
. Si vedano anche in termini Cass. 18409/2023 e Cass. 13113/2023;
[...]
RILEVATO:
- che vi è prova, in base agli atti allegati dalla Questura di Caltanissetta e richiamati in calce alla richiesta di convalida, che lo straniero in occasione dello sbarco era munito di passaporto del Bangladesh e tuttavia esso non è stato immediatamente consegnato alle forze di polizia in occasione dello sbarco ad Augusta (SR) e della sua identificazione da parte della polizia di frontiera ma è solo qualche tempo dopo;
- che, in ogni caso, prescindendo dalla problematica circa i motivi della non immediata consegna alle forze di polizia del passaporto di cui lo straniero risulta munito, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale non è stata manifestata immediatamente dallo straniero in occasione dello sbarco ma dopo circa dieci giorni dalla convalida del trattenimento a fini espulsivi effettuata dal Giudice di Pace e quando era stato già programmato il volo aereo per il rientro verso il Bangladesh;
- che all'udienza odierna questa Corte di Appello ha cercato di far esplicitare al trattenuto i motivi e le problematiche alla base del suo espatrio e della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale ma senza riuscirci;
- che il trattenuto, nonostante le domande rivoltegli sul punto, si è limitato a dichiarare la sussistenza di non meglio precisate problematiche economiche e familiari nel Paese di origine. A ciò si aggiunga che lo stesso straniero è privo di qualsiasi punto di riferimento in Italia, è privo di un lavoro stabile, sia pur non regolare, e di relazioni sentimentali e non ha conoscenza della lingua italiana, espressione di una mancata integrazione attiva sul territorio nazionale che avrebbe potuto essere, d'altro canto, rilevante per il riconoscimento di forme di protezione complementare nazionali;
rilevato che, tutto ciò considerato, la domanda di protezione appare prima facie strumentale e ciò è sufficiente per ritenere integrato il titolo contestato di cui all'art. 6 comma 3 d.lvo. 142/2015 ai fini del trattenimento dell'odierno richiedente asilo;
- che, pertanto, il trattenimento va convalidato per il suddetto titolo in quanto “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve […] emergere prima facie, in quanto la fondatezza 6 della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (Cass. n. 18128/2022);
- che la strumentalità della domanda di protezione internazionale e l'assenza di elementi di comprovata integrazione che al contrario devono escludersi, integra di per sé condizione idonea e sufficiente per affermare la legittimità del trattenimento;
- che non si ravvisano all'evidenza le condizioni per il riconoscimento di forme di protezione internazionale né condizioni di vulnerabilità che possano giustificare forme speciali di protezione umanitaria;
- che le misure alternative al trattenimento nel C.P.R. richieste dalla difesa appaiono incompatibili con il tutt'altro che ipotetico pericolo di fuga dello straniero, derivante dalla sua comprovata mancanza di radicamento in Italia e conseguente impossibilità di un continuativo controllo da parte delle forze di polizia;
- che va altresì assicurata l'esigenza primaria che, nell'ambito di una domanda di protezione formulata da straniero già attinto da provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione trovi pratica applicazione la clausola di garanzia che la domanda di protezione internazionale venga esaminata entro la durata massima di 60 giorni del trattenimento disposto dal Questore di
Caltanissetta e fino alla prima decisione sulla stessa domanda;
P.Q.M.
CONVALIDA per la durata di giorni 60 il trattenimento di nato in Parte_1
Bangladesh, il 12/01/2002, 075QM1O, nel C.P.R. di Caltanissetta.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Caltanissetta, 28 marzo 2025, ore 10:00
Il Consigliere
Emanuele De Gregorio
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