Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5074/2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MARIA DI BARTOLOMEO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti ALESSANDRA BEGHIN e ALESSIA BEGHIN;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori e conseguentemente le Per_1
decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative alla sua educazione, formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere e dovere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni concernenti la figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra con collocamento della minore CP_1 Per_1
presso la madre;
- 1 -
periodo di permanenza della medesima presso di loro;
d) l'assegno unico per la figlia attualmente percepito integralmente dalla Sig.ra rimarrà CP_1
nella disponibilità della madre;
e) le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ancona aggiornato a luglio 2024;
f) le somme giacenti sul conto aperto presso Banca Intesa di cui diverrà intestataria solo la Sig.ra ora cointestato tra i coniugi, rimarranno nella disponibilità della Sig.ra CP_1 CP_1
mentre nessuna somma è giacente sul conto presso Poste Italiane intestato al Sig. Parte_1
g) dal momento della sottoscrizione del ricorso, la Sig.ra provvederà al pagamento del CP_1 prestito contratto dalla medesima avente rata mensile pari ad € 839,60, mentre il Sig. Parte_1
provvederà al pagamento del prestito contratto dal medesimo nel 2021 con scadenza 2031 avente rata mensile pari ad € 269,72; sarà onere delle parti provvedere presso i rispettivi istituti di credito a quanto necessario per la domiciliazione ovvero per l'effettuazione periodica dei predetti pagamenti;
h) la Sig.ra inoltre, continuerà al versamento del premio relativo al fondo polizza vita CP_1
n. 25479739 e dette somme rimarranno nella sua disponibilità;
i) le somme relative alla polizza extra di Alleanza n. 25469633 sono state svincolate nella misura di
€ 4.800,00 e le parti hanno concordato che verranno ripartite nel seguente modo: € 3.000,00 verranno trattenute dalla Sig.ra mentre € 1.800,00 verranno corrisposte dalla Sig.ra CP_1 al Sig. entro e non oltre la data dell'udienza di separazione;
CP_1 Parte_1
j) la Sig.ra si impegna ed obbliga a restituire al Sig. la somma di € 10.000,00 CP_1 Parte_1
(diecimila/00) entro il 31.12.2029, ciò in considerazione del fatto che per i lavori di ristrutturazione e per l'acquisto del mobilio la Sig.ra ha già recuperato € 2.000,00 (duemila/00) in questo CP_1 anno e continuerà a recuperare dal fisco l'ulteriore somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) per un ammontare complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre al fatto che il Sig. sempre per Parte_1
gli anzidetti lavori continuerà fino al 2031 a pagare il mutuo con rata pari ad € 269,72;
k) tutti i beni immobili e mobili, fungibili e infungibili, registrati e non registrati, conti correnti, polizze assicurative, diritti di credito verso terzi, risparmi liquidi ecc. di cui ciascun coniuge sia divenuto proprietario o intestatario in costanza di matrimonio rimarranno di esclusiva proprietà dello stesso, mentre quelli eventualmente cointestati sono stati equamente divisi, pertanto i coniugi dichiarano - adempiuti gli oneri di cui al presente ricorso - di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione. I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni
- 2 - questione di natura patrimoniale e di rinunciare reciprocamente su quanto ricadente nella comunione de residuo e per l'effetto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione all'atto di scioglimento della comunione legale, fatti salvi gli impegni e gli obblighi assunti con il presente ricorso;
l) i genitori stabiliscono che per i primi tre (3) mesi dalla data del deposito del ricorso per separazione, ogni mattina verrà accompagnata a scuola dalla madre (in considerazione della Per_1 provvisoria sede dell'edificio scolastico Mazzini di BR) anche quando la minore si troverà a casa del padre e verrà ripresa all'uscita di scuola, ovvero alle 16,20 circa, dalla nonna materna. A giorni alterni il papà alle 17,00 circa la andrà a prendere a casa della nonna per portarla con sé e tenerla presso di sé fino al mattino seguente, mentre negli altri giorni la bambina resterà con la mamma.
Dopo i primi tre mesi con le medesime modalità indicate per il primo periodo di tempo, Per_1
trascorrerà 2 giorni consecutivi alla settimana con il padre e 2 giorni consecutivi alla settimana con la madre fermo restando il fine settimana alternato tra i genitori.
Durante le festività Natalizie la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. Nel periodo Pasquale la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con entrambi i genitori 15
(quindici) giorni anche non consecutivi, in corrispondenza delle ferie lavorative di questi che dovranno essere comunicate rispettivamente e concordate entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
m) nel giorno del suo compleanno la figlia starà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
n) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto per la figlia minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e della figlia;
entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con la figlia minore fuori dalla Provincia di Ancona. Si precisa che per eventuali viaggi all'estero della figlia minore entrambi i genitori dovranno concordare ed essere autorizzati per scritto dall'altro. In assenza di accordo la figlia non potrà uscire dall'Italia;
o) il Sig. visto l'impegno assunto in sede di Ricorso ha già lasciato l'abitazione coniugale Parte_1
sita in 60044 BR (AN), Loc. Cortina San Nicolò n. 12/G, portando con sé tutti i suoi effetti personali e la bicicletta elettrica;
- 3 - p) i ricorrenti si impegnano affinché la figlia mantenga rapporti continuativi ed equilibrati con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
q) con la sottoscrizione del presente atto, gli odierni ricorrenti evidenziano di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri procedimenti, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
r) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si obbligano a rispettare le condizioni relative al mantenimento ordinario e straordinario dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
s) le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia degli avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Controparte_1
sposati a BR (AN) il 14.09.2013, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a BR (AN) il 14/09/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
BR (AN) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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