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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4836 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 14.04.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sant'Arpino Parte_1 C.F._1
(CE) alla Via San Giacomo n. 6, presso lo studio dell'avv. Annunziata Pezzella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DI (C.F.: ), nato ad [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14.04.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 14.05.2025 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2023 la sig.ra premettendo che il 03.07.1999 Parte_1
in AV (Ce) aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro unione erano CP_2
nati i figli il 19.07.2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e il Per_1 Per_2
01.10.2006, deduceva che: - fino all'anno 2018 il matrimonio era stato felice e caratterizzato anche dalla conduzione in comune della sartoria familiare la quale, grazie all'apporto di essa ricorrente, era divenuta azienda rilevante nel panorama dell'abbigliamento mondiale;
- l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili al resistente il quale, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali fino ad intrattenere una relazione sentimentale stabile con una propria dipendente;
- tali condotte avevano reso intollerabile la convivenza tra i coniugi nonché avevano arrecato pregiudizio psicologico alla prole.
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- assegnarsi la casa coniugale ad essa ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso della LI con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
- porsi a carico del resistente Per_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'assegno mensile di euro 6.000,00; - stabilirsi la divisione al 50% tra i coniugi della sartoria con trasferimento di proprietà in favore di essa ricorrente.
All'esito dell'udienza del 12.10.2023, il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti così disponendo: 1) dichiara sciolta la comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
3) affida la LI minore ad entrambi i genitori Per_2
in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre incontri liberamente la LI minore accordandosi direttamente con la stessa;
4) prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore;
dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la LI minore;
5) dispone il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente, stabilendo che il resistente lasci detta abitazione entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
6) dispone che versi a CP_2
, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, la somma Parte_1 mensile di € 1.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI , entro il giorno Per_2
dieci di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
6) dispone che detta somma sia soggetta
a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
7) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 70% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative alla LI , purché concordate e debitamente documentate in Per_2 conformità a quanto previsto nel Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale. Svolta l'attività istruttoria, consistita nell'espletamento delle indagini reddituali da parte della Guardia di Finanza territorialmente competente e nell'acquisizione degli atti depositati da parte ricorrente, la causa era rinviata all'udienza del 14/04/2025 con concessione di termini di cui all'art. 48 bis 28 c.p.c..
Quivi il Giudice Delegato, riservava la causa al Collegio per la decsione, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
In data 14.05.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che deve essere dichiarata la contumacia del sig. CP_2
in quanto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis,
l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015;
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009; Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.: Cassazione Sez. 1, Sentenza n.
18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di addebito non abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento della domanda sono rimaste mere asserzioni, posto che parte ricorrente ha omesso di formulare sul punto mezzi di prova.
Pertanto, non sussistono elementi oggettivi e concreti dai quali evincere una condotta del sig.
[...]
contraria ai doveri matrimoniali nonché funzionalmente e causalmente determinante la CP_2 rottura dell'unione.
Alla luce delle svolte considerazioni, la rottura dell'unione matrimoniale deve, dunque, ricondursi prettamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
Quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale ritiene che non debba essere assunta alcuna determinazione circa l'affido dei figli, atteso che anche la LI nelle more del giudizio è Per_2
divenuta maggiorenne.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla LI , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento della predetta LI attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Il Tribunale reputa invece che non possa trovare accoglimento la domanda avanzata da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale depositata il 04.03.2025 volta ad ottenere il riconoscimento dell'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento indiretto anche del figlio mancando la prova della legittimazione attiva dell'istante, non essendo stata fornita Per_1
alcuna prova in ordine alla circostanza secondo la quale detto figlio che viveva a Milano sarebbe tornato a vivere presso la madre.
Tanto precisato, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno relativo al mantenimento della LI , il Tribunale osserva che dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle indagini Per_2
della G. di F. è emerso che la ricorrente è amministratrice unica nonché socia con il 90% di proprietà delle quote della società Adaline S.r.l., è proprietaria di n. 3 immobili siti in AV per le quote di
1/1, 1/2 e 1/100, nonché nuda proprietaria di un immobile sito in Francavilla al Mare (CH) e che nel corso degli anni ha svolto diverse attività lavorative con contratti a tempo determinato da ultimo dal
07.02.2022 al 31.10.2023 (v. relazione G.d.F. ed in particolare estratto contributivo Inps); mentre il resistente, è titolare dell'omonima ditta individuale con un reddito netto per l'anno d'imposta 2022 di € 13.497,00 è proprietario di n. 2 immobili siti in AV per le quote di 1/1 e 1/100, nudo proprietario di n. 2 immobili siti in AV, nonché nel 2022 ha incassato la somma di euro 102.500,00 quale corrispettivo per la compravendita di un fabbricato (v. relazione GdF ed in particolare dichiarazione dei redditi 2022).
Ebbene, in considerazione delle condizioni patrimoniali delle parti, della potenziale capacità reddituale di entrambi i coniugi in considerazione delle rispettive esperienze lavorative, dell'età della LI, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa con la somma mensile di € 1.300,00, e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente,
Tanto precisato, va, altresì, confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del
70 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per la LI
, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Per_2
Tribunale.
Quanto alla casa coniugale, va confermato il godimento della stessa in favore della ricorrente in quanto genitore convivente con la LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
Con riguardo alla domanda avanzata da parte ricorrente relativa alla divisione nonché al trasferimento dell'attività di sartoria familiare, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia del sig. ; CP_2
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad [...] il [...] Parte_1
e , nato ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151, 1 comma c.c.; CP_2
c) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
d) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della LI CP_2 Per_2
la somma mensile di € 1.300,00;
e) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente;
f) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 70%, alle spese mediche, CP_2
non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la LI , purché preventivamente Per_2
concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
g) dispone il godimento della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
h) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente relativa alla divisione dell'attività della sartoria di famiglia;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 141, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1999)
l) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro