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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 9,00 innanzi al Giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli presente in Ufficio ed in collegamento mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., compare l'Avv. Andrea Soffredini, noto all'Ufficio, per la parte attrice, alle ore 9,09 il procuratore presente tenta di contattare la controparte al numero depositato in PCT senza alcun esito. Alle ore 9,16 compare anche l'Avv.
Stefania Morana, in sostituzione dell'Avv. Menghini, per la parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dell'Avv. Morana.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore presente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Soffredini per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto autorizza quanto richiesto e decide la causa, previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,09 alle ore 11,06 per
1 cause R.G. 1296/24 e 197/25, di nuovo sospesa dalle ore 11,38 alle ore 12,55 per cause R.G. 638/24 e 2316/21), come da sentenza di seguito estesa a verbale evidenziando che darà lettura, anche in assenza delle parti, in pubblica udienza mediante depositato della sentenza in PCT con indicazione a verbale dell'orario di deposito.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 9,20).
Alle ore 16,20 il giudice provvede a dare lettura del dispositivo come da orario emergente dal deposito in via telematica. Verbale chiuso alle ore 16,21
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Favia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2277 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario,
etc)
promossa da:
2 residente a [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Andrea Soffredini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Lucca alla Via Romana n.1740/b, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
contro
con sede in Conegliano (TV), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano
Meneghini e Davide Sarina ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n.592/2022 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via principale dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese funzioni e onorari del giudizio, oltre oneri come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. nella denegata ipotesi di confermata competenza territoriale in via preliminare sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.592/2022 del Tribunale di Siena in via principale dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità del suddetto decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporne la revoca. Con vittoria di spese funzioni e onorari del giudizio, oltre oneri come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. in via subordinata ritenuta la sussistenza della
3 pretesa creditoria sino al 13 giugno 2011, dichiarare non dovute le somme successive sino alla data di emissione del decreto ingiuntivo odiernamente opposto in virtù della inerzia imputabile alla banca creditrice Con vittoria di spese funzioni e onorari del giudizio, oltre oneri come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Si è costituta in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice
Adito, contrariis reiectis, e per tutti i motivi esposti in narrativa: in via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo n. 592/2022 (R.G. n. 1350/2022) del Tribunale di Siena, quale formulata
dall'opponente, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito: rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Sig. e Parte_2
con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dal medesimo formulate, in quanto
infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto
confermando il decreto ingiuntivo n. 592/2022 (R.G. n. 1350/2022) emesso dal
Tribunale di Siena in favore di come rappresentata da Controparte_1
contro il Sig. nel merito ed in ipotesi Controparte_2 Parte_3
subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame:
condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_3 CP_1
come rappresentata da e come sopra domiciliata, della
[...] Controparte_2
diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente
giudizio. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa.”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del D.I.
opposto per i motivi di cui al provvedimento a verbale del 22.05.2023 ed adempiuta con esito negativo (come da verbale depositato in atti) la fase prodromica ostativa la
4 causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale e, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione anche a fronte delle eccezioni preliminari sollevate,
è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 novembre 2023 il giudice assegnatario della causa,
ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 10.056.2024,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. Seguiva rinvio dell'udienza per motivi dell'Ufficio come da decreto in atti.
All'odierna udienza del 3 giugno 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla convenuta di pagamento della somma di €. 43.618,70 in virtù della cessione di credito da parte della Cassa di Risparmio di Firenze in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con l'odierno ricorrente e chiuso dalla Banca in data 13.06.2011 con un'esposizione debitoria certificata ad ottobre 2012 di
€.20.419,62, poi divenuti nel provvedimento monitorio €. 43.618,70 in forza degli interessi maturati.
Nell'introdurre il presente giudizio parte ricorrente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Firenze, a fronte della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto originale e debitamente sottoscritta ed approvata, ovvero in subordine del Tribunale di Treviso, stante la sede dell'attuale cessionaria. Ha, poi, eccepito l'intervenuta prescrizione a fronte del
5 recesso azionato in data 13.06.2011 e della prima messa in mora ad opera dell'odierna convenuta solo in data 11.04.2022. Infine, ha contestato nel quantum la pretesa avanzata dalla convenuta rilevando come a fronte di un riconoscimento di debito per €.16.978,55 nel 2011 con il decreto ingiuntivo si richiede la somma di oltre €. 40.000,00 palesando l'applicazione di interessi nella misura del 12%
superiore a quanto contrattualmente pattuito chiedendo individuarsi mediante CTU
le somme effettivamente dovute.
Si è costituta in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rilevando come il provvedimento monitorio fosse stato emesso sulla base di un riconoscimento di debito, contestando la validità della clausola relativa al Foro convenzionale, non ritenendo che la stessa individuasse un foro esclusivo. Ha poi contestato l'intervenuta prescrizione rilevando come il riconoscimento di debito del 2013 abbia interrotto validamente il decorso della prescrizione rendendo tempestiva la messa in mora del 2022, eccependo la natura dilatoria e defatigatoria dell'eccezione sulla usurarietà degli interessi applicati,
peraltro, mai sollevata in precedenza, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto. In subordine condannarsi parte attrice al pagamento delle somme ritenute dovute.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito
Va evidenziato come nel costituirsi in giudizio la parte convenuta abbia specificato che il provvedimento monitorio è stato richiesto ed ottenuto sulla base del riconoscimento di debito effettuato dal in data 5 agosto 2013, facendo Pt_1
riferimento ad una lettera della Cassa di Risparmio di Firenze del giugno 2013.
Fermo ciò e vero che il presupposto per il riconoscimento di debito fosse
6 l'intercorso rapporto contrattuale, la cui esistenza non è contestata, ne deriva che correttamente la convenuta ha incardinato la causa avanti al Tribunale ove il convenuto ha la residenza in base al disposto normativo di cui all'art. 18 c.p.c.
L'eccezione, pertanto, è infondata e deve essere disattesa e respinta radicandosi il contenzioso avanti all'intestato Tribunale.
Sulla eccepita prescrizione
Emerge per tabulas che il riconoscimento di debito è del 5 agosto 2013 ed è
da tale data che inizia a decorrere la prescrizione, ne consegue che la messa in mora dell'aprile 2022 è tempestiva ed ha validamente interrotto il decorso della stessa poi di nuovo interrotta con il deposito del ricorso monitorio e la successiva notifica del
D.I. qui opposto attualmente sospesa a seguito del contenzioso in essere.
Anche detta eccezione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sul quantum debeatur
Emerge dalla documentazione versata in atti che alla data del 3.10.2012 il debito del ricorrente nei confronti di dell'allora Cassa di Risparmio di Firenze
ammontava ad €.20.419,62, come da certificato ex art. 50 T.U.B. e nell'agosto del
2013 deve presumersi che il riconoscimento di debito effettuato abbia ad oggetto detta somma. Ne consegue che sulla debenza di €. 20.419,62 non possono esserci dubbi, poiché riconosciuta dallo stesso attore, e non può essere in questa sede contestata. Altro dato certo ed incontestato è che la parte convenuta a fronte delle specifiche contestazioni in odine alle modalità di calcolo che hanno portato a raggiungere la somma ingiunta non ha dato alcun elemento utile per risalire a detta modalità. Anzi a fronte della specifica contestazione inerente l'applicazione del 12%
di interessi moratori a fronte del 11% pattuito in contratto la convenuta nulla dice limitandosi a ribadire che la somma ingiunta in decreto era stata riconosciuta come
7 dovuta, ma così non è, infatti deve aversi per riconosciuta la minor somma di €.
20.419,62, non solo ma a fronte della mancata contestazione in ordine all'eccezione di illegittima applicazione degli interessi in misura del 12% la circostanza deve ritenersi provata con la conseguenza che le somme calcolate a titoli di interessi in detta misura devono essere scorporate e dichiarate come non dovute, dovendosi accertare e dichiarare che l'attore risulta debitore nei confronti della convenuta della somma di €. 20.419,62, oltre interessi legali dalla data di prima messa in mora
(11/4/2022) al saldo effettivo. Non può, infatti, accogliersi la richiesta di ammissione di CTU in quanto sulla base della documentazione depositata in atti, del riconoscimento di debito e della circostanza non contestata di applicazione di interessi dal 3.10.2012 in poi in misura del 12% in violazione degli accordi contrattuali, da un alto appare superflua e per certi versi, per come formulata,
meramente esplorativa, come tale inammissibile.
All'esito, pertanto, della compiuta istruttoria, l'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata con conseguente revoca del D.I. opposto e condanna dell'attore in virtù del riconoscimento di debito effettuato al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 20.419,62, oltre interessi legali dalla data di prima messa in mora (11/4/2022) al saldo effettivo.
Sulle spese processuali
La parziale e sostanziale soccombenza reciproca induce il giudice a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
8 - Rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione, come sopra motivato;
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta per le motivazioni suestese, e per l'effetto revoca il D.I. n. 592/2022 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale, con contestuale condanna dell'attore, a fronte del riconoscimento di debito effettuato a suo tempo, al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 20.419,62, oltre interessi legali dalla data di prima messa in mora (11/4/2022) al saldo effettivo;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite per quanto in parte motiva;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 3 giugno 225
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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