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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 29.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COROMANO Michele ed elettivamente domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA
Antonella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di € 44.158,20 avanzata dall' a mezzo raccomandata A/R del 20.06.2023, a titolo di somme indebitamente CP_1 percepite per l'indennità di accompagnamento;
di dichiarare l'irripetibilità di tale somma e, conseguentemente, di annullare il relativo provvedimento restitutorio;
in via subordinata, domandava la riduzione dell'importo o, comunque, la rateizzazione dello stesso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Premetteva che - essendo affetta da gravi patologie croniche (obesità gravissima, diabete mellito tipo II, scompenso cardiaco, ipotiroidismo, ipertensione, apnee notturne, poliartrosi,
pagina 1 di 7 gonartrosi e lombartrosi)- aveva presentato domanda di invalidità civile in data 1.10.2014 e, a seguito di accertamento medico, le era stata riconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento.
Deduceva che, a seguito di successiva visita medica di revisione, effettuata nel 2016, la
Commissione medica le aveva nuovamente riconosciuto l'invalidità totale al 100%, ma senza accompagnamento e che l , senza adottare alcun provvedimento di revoca o CP_1
sospensione, aveva continuato a corrisponderle la relativa indennità di accompagnamento;
solo con nota del 20.06.2023 le aveva richiesto la restituzione dell'importo in questione, riferito al periodo 1.07.2016 – 31.07.2023, in quanto indebitamente percepito a titolo di prestazione assistenziale.
Eccepiva che il comportamento dell' aveva ingenerato in lei un legittimo affidamento CP_1 circa la effettiva spettanza elle somme percepite, atteso che l aveva continuato ad CP_1 erogare la prestazione ininterrottamente, omettendo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca o di sospendere l'erogazione.
Richiamava, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU in materia di indebito assistenziale, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.
8/2023, con la quale si era affermata la necessità di tutelare il legittimo affidamento e la buona fede del percipiente, escludendo la ripetibilità delle somme indebitamente erogate nei casi in cui l'erogazione fosse proseguita per lungo tempo e in assenza di un provvedimento formale di revoca.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto a trattenere le somme percepite ovvero, in subordine, che fosse disposta la riduzione e la rateizzazione dell'importo richiesto in restituzione, tenuto conto delle proprie condizioni di salute e personali.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza, CP_1 rappresentando che l'indebito si era originato per motivi sanitari, accertati all'esito della visita di revisione del 6.06.2016, in occasione della quale era stata rilevata l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari per fruire dell'accompagnamento, pur essendole stata confermata l'invalidità totale al 100%; precisava che il relativo verbale sanitario era stato notificato alla ricorrente con ricezione in data 15.06.2016 e che, nonostante ciò, la medesima aveva continuato a percepire indebitamente l'indennità di accompagnamento fino al luglio
2023, motivo per il quale, con comunicazione del 20.06.2023, trasmessa a mezzo raccomandata A/R, le era stata richiesta la restituzione della somma di € 44.158,20.
pagina 2 di 7 Eccepiva che, trattandosi di indebito assistenziale sorto per motivi sanitari, trovava applicazione l'art. 37, comma 8, della L. n. 448/98, il quale prevede la ripetibilità delle somme dalla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari, indipendentemente dall'adozione di un formale provvedimento di revoca o sospensione della prestazione.
Richiamava a supporto l'unanime orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. VI, n. 34013/2019; Cass. civ., sez. lav., nn. 26162/2016 e 28771/2018), secondo cui, in caso di prestazioni assistenziali per invalidità civile, la revoca produce effetti dalla data della visita di verifica, senza che possano assumere rilievo la mancata comunicazione o l'eventuale ritardo nella sospensione dell'erogazione.
Evidenziava che, nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente un legittimo affidamento, trattandosi di indebito da motivi sanitari – e non reddituali – che, per consolidata giurisprudenza, risultava integralmente ripetibile.
Quanto alle domande proposte in via subordinata, osservava che non poteva essere disposta alcuna riduzione delle somme indebitamente percepite, mentre eccepiva l'improcedibilità in sede giudiziaria della richiesta di rateizzazione, poiché non prima proposta in via amministrativa.
Parte resistente insisteva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione depositata dalle parti, visto il suo tenore documentale.
2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Risulta dalla documentazione presente in atti, ed è tra le parti, che , Parte_1
titolare di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.10.2014, in seguito a visita di revisione effettuata dall' in data 6.06.2016 - come CP_1
risulta dal relativo verbale sanitario, comunicatole in data 15.06.2016 (doc. 3 ) - è stata CP_1
confermata invalida al 100%, senza che fosse stata ribadita la necessità di assistenza continua per incapacità di compiere gli atti quotidiani, requisito sanitario previsto per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
Oggetto del presente giudizio è pertanto la ripetibilità o meno dei ratei dell'indennità di accompagnamento percepiti dalla ricorrente successivamente alla suddetta visita di revisione, atteso che l' , nel periodo compreso tra l'1.07.2016 e il 31.07.2023, ha continuato ad CP_1
pagina 3 di 7 erogarle tale indennità e, solo con nota del 20.06.2023, inviata a mezzo raccomandata A/R, ha chiesto la restituzione di complessivi € 44.158,20 a titolo di indebito assistenziale.
L'indebito per cui è causa è pacificamente riferito a prestazione assistenziale, quale l'indennità di accompagnamento, revocata dall' a seguito di visita di revisione. CP_1
Così ricostruita la vicenda in fatto, al fine di individuare la normativa applicabile, appare opportuno richiamare la sentenza n. 23097/13 della Corte di Cassazione che, a sua volta richiamando la propria sentenza n. 7048/2006, ha sintetizzato il quadro normativo relativo agli indebiti in materia assistenziale, individuando delle regolamentazioni diversificate a seconda della natura dell'indebito, ovverosia del fatto causativo dello stesso:
“1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n.
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n.
323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari)”; ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che
CP_ Pa l e il Ministero del devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
2. Pertanto la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003”; mentre quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ. mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406
pagina 4 di 7 del 23 agosto 2003).
3.Nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso, che ricorre nella specie, di mancanza del requisito di incollocazione al lavoro. Vanno quindi applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (ed escludendo quindi le disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale), vigenti nel lungo periodo dal primo febbraio 1982 al 28 aprile 1997.” (Cass. sent. n. 7048/2006).
La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova quindi la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c.
3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698. In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del
1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. Pertanto, devono ritenersi irripetibili tutti i ratei percepiti in epoca anteriore alla suddetta visita di verifica.
Per i ratei successivi alla visita di verifica, anche nel caso in cui l'ente previdenziale non abbia provveduto alla immediata sospensione della prestazione, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di riconoscere la ripetibilità dei ratei così erogati. Già con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004 la Corte di cassazione aveva, infatti, rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
Anche leggendo Cass. 24180/2022 (proprio con riferimento ad un analogo caso di venir meno del requisito sanitario) si legge che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di
pagina 5 di 7 un legittimo affidamento”;al punto 9 della motivazione si legge ”pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche e alla luce della normativa di settore, deve allora ritenersi che le somme percepite dalla nel periodo 1.07.2016- Pt_1
31.07.2023 siano ripetibili, dal momento che liquidate in epoca successiva alla visita di accertamento sanitaria effettuata dall' il 6.06.2016, in esito alla quale è stato CP_1
formalmente escluso il requisito medico-sanitario in capo alla per continuare a Pt_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ovvero la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Invero, la successiva notifica del verbale di revisione, avvenuta in data 15.06.2016, ha interrotto ogni possibile situazione soggettiva di affidamento tutelabile, ponendo la ricorrente in condizione di conoscere - o comunque di rendersi conto – del fatto che il diritto alla prestazione era venuto meno, alla luce dell'esplicita esclusione della condizione sanitaria che ne costituiva il presupposto.
Non vi è, pertanto, spazio per invocare la permanenza di uno stato di buona fede o di legittimo affidamento, atteso che la ricorrente avrebbe potuto desumere dal contenuto stesso del verbale medico l'insussistenza del diritto alla prestazione assistenziale, ed è proprio tale consapevolezza o, comunque, conoscibilità, che deve ritenersi abbia segnato il momento a partire dal quale l'eventuale permanenza dell'erogazione non poteva più considerarsi giustificata.
Ne consegue che le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data devono essere restituite da parte ricorrente, non rilevando a riguardo - come già esposto
- il ritardo con cui l ha adottato il formale provvedimento di revoca, né l'omissione CP_1 dell'immediata sospensione dei pagamenti, posto che ciò che importa è unicamente la data della visita medica di revisione, quale momento di accertamento amministrativo dell'insussistenza dei requisiti medici per l'indennità di accompagnamento, il cui esito, come visto, è stato formalmente comunicato alla ricorrente.
Difatti, l'inerzia dell' , pur rilevante sul piano amministrativo, non incide sulla legittimità CP_1
della pretesa restitutoria, né può essere invocata per escludere la ripetibilità delle somme, le pagina 6 di 7 quali, essendo state percepite in assenza del diritto sostanziale alla prestazione, devono essere rese.
In definitiva, la richiesta di restituzione, avanzata dall' alla a partire dal mese CP_1 Pt_1 successivo alla visita di revisione del 6.06.2016, ossia dall'1.07.2016, e sino al termine dell'effettiva erogazione, avvenuta - come da documentazione agli atti - nel mese di luglio
2023, per un ammontare pari € 44.158,20, deve reputarsi legittima, di talché il presente ricorso va respinto.
4. Sono parimenti da rigettare le domande subordinate di riduzione dell'indebito per l'allegata condizione di fragilità soggettiva e oggettiva in cui versa la , poiché destituita in Pt_1 diritto, e quella di rateizzazione dell'importo, da valutarsi più propriamente in sede amministrativa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 29.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COROMANO Michele ed elettivamente domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA
Antonella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di € 44.158,20 avanzata dall' a mezzo raccomandata A/R del 20.06.2023, a titolo di somme indebitamente CP_1 percepite per l'indennità di accompagnamento;
di dichiarare l'irripetibilità di tale somma e, conseguentemente, di annullare il relativo provvedimento restitutorio;
in via subordinata, domandava la riduzione dell'importo o, comunque, la rateizzazione dello stesso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Premetteva che - essendo affetta da gravi patologie croniche (obesità gravissima, diabete mellito tipo II, scompenso cardiaco, ipotiroidismo, ipertensione, apnee notturne, poliartrosi,
pagina 1 di 7 gonartrosi e lombartrosi)- aveva presentato domanda di invalidità civile in data 1.10.2014 e, a seguito di accertamento medico, le era stata riconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento.
Deduceva che, a seguito di successiva visita medica di revisione, effettuata nel 2016, la
Commissione medica le aveva nuovamente riconosciuto l'invalidità totale al 100%, ma senza accompagnamento e che l , senza adottare alcun provvedimento di revoca o CP_1
sospensione, aveva continuato a corrisponderle la relativa indennità di accompagnamento;
solo con nota del 20.06.2023 le aveva richiesto la restituzione dell'importo in questione, riferito al periodo 1.07.2016 – 31.07.2023, in quanto indebitamente percepito a titolo di prestazione assistenziale.
Eccepiva che il comportamento dell' aveva ingenerato in lei un legittimo affidamento CP_1 circa la effettiva spettanza elle somme percepite, atteso che l aveva continuato ad CP_1 erogare la prestazione ininterrottamente, omettendo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca o di sospendere l'erogazione.
Richiamava, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU in materia di indebito assistenziale, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.
8/2023, con la quale si era affermata la necessità di tutelare il legittimo affidamento e la buona fede del percipiente, escludendo la ripetibilità delle somme indebitamente erogate nei casi in cui l'erogazione fosse proseguita per lungo tempo e in assenza di un provvedimento formale di revoca.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto a trattenere le somme percepite ovvero, in subordine, che fosse disposta la riduzione e la rateizzazione dell'importo richiesto in restituzione, tenuto conto delle proprie condizioni di salute e personali.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza, CP_1 rappresentando che l'indebito si era originato per motivi sanitari, accertati all'esito della visita di revisione del 6.06.2016, in occasione della quale era stata rilevata l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari per fruire dell'accompagnamento, pur essendole stata confermata l'invalidità totale al 100%; precisava che il relativo verbale sanitario era stato notificato alla ricorrente con ricezione in data 15.06.2016 e che, nonostante ciò, la medesima aveva continuato a percepire indebitamente l'indennità di accompagnamento fino al luglio
2023, motivo per il quale, con comunicazione del 20.06.2023, trasmessa a mezzo raccomandata A/R, le era stata richiesta la restituzione della somma di € 44.158,20.
pagina 2 di 7 Eccepiva che, trattandosi di indebito assistenziale sorto per motivi sanitari, trovava applicazione l'art. 37, comma 8, della L. n. 448/98, il quale prevede la ripetibilità delle somme dalla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari, indipendentemente dall'adozione di un formale provvedimento di revoca o sospensione della prestazione.
Richiamava a supporto l'unanime orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. VI, n. 34013/2019; Cass. civ., sez. lav., nn. 26162/2016 e 28771/2018), secondo cui, in caso di prestazioni assistenziali per invalidità civile, la revoca produce effetti dalla data della visita di verifica, senza che possano assumere rilievo la mancata comunicazione o l'eventuale ritardo nella sospensione dell'erogazione.
Evidenziava che, nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente un legittimo affidamento, trattandosi di indebito da motivi sanitari – e non reddituali – che, per consolidata giurisprudenza, risultava integralmente ripetibile.
Quanto alle domande proposte in via subordinata, osservava che non poteva essere disposta alcuna riduzione delle somme indebitamente percepite, mentre eccepiva l'improcedibilità in sede giudiziaria della richiesta di rateizzazione, poiché non prima proposta in via amministrativa.
Parte resistente insisteva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione depositata dalle parti, visto il suo tenore documentale.
2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Risulta dalla documentazione presente in atti, ed è tra le parti, che , Parte_1
titolare di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.10.2014, in seguito a visita di revisione effettuata dall' in data 6.06.2016 - come CP_1
risulta dal relativo verbale sanitario, comunicatole in data 15.06.2016 (doc. 3 ) - è stata CP_1
confermata invalida al 100%, senza che fosse stata ribadita la necessità di assistenza continua per incapacità di compiere gli atti quotidiani, requisito sanitario previsto per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
Oggetto del presente giudizio è pertanto la ripetibilità o meno dei ratei dell'indennità di accompagnamento percepiti dalla ricorrente successivamente alla suddetta visita di revisione, atteso che l' , nel periodo compreso tra l'1.07.2016 e il 31.07.2023, ha continuato ad CP_1
pagina 3 di 7 erogarle tale indennità e, solo con nota del 20.06.2023, inviata a mezzo raccomandata A/R, ha chiesto la restituzione di complessivi € 44.158,20 a titolo di indebito assistenziale.
L'indebito per cui è causa è pacificamente riferito a prestazione assistenziale, quale l'indennità di accompagnamento, revocata dall' a seguito di visita di revisione. CP_1
Così ricostruita la vicenda in fatto, al fine di individuare la normativa applicabile, appare opportuno richiamare la sentenza n. 23097/13 della Corte di Cassazione che, a sua volta richiamando la propria sentenza n. 7048/2006, ha sintetizzato il quadro normativo relativo agli indebiti in materia assistenziale, individuando delle regolamentazioni diversificate a seconda della natura dell'indebito, ovverosia del fatto causativo dello stesso:
“1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n.
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n.
323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari)”; ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che
CP_ Pa l e il Ministero del devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
2. Pertanto la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003”; mentre quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ. mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406
pagina 4 di 7 del 23 agosto 2003).
3.Nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso, che ricorre nella specie, di mancanza del requisito di incollocazione al lavoro. Vanno quindi applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (ed escludendo quindi le disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale), vigenti nel lungo periodo dal primo febbraio 1982 al 28 aprile 1997.” (Cass. sent. n. 7048/2006).
La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova quindi la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c.
3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698. In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del
1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. Pertanto, devono ritenersi irripetibili tutti i ratei percepiti in epoca anteriore alla suddetta visita di verifica.
Per i ratei successivi alla visita di verifica, anche nel caso in cui l'ente previdenziale non abbia provveduto alla immediata sospensione della prestazione, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di riconoscere la ripetibilità dei ratei così erogati. Già con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004 la Corte di cassazione aveva, infatti, rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
Anche leggendo Cass. 24180/2022 (proprio con riferimento ad un analogo caso di venir meno del requisito sanitario) si legge che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di
pagina 5 di 7 un legittimo affidamento”;al punto 9 della motivazione si legge ”pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche e alla luce della normativa di settore, deve allora ritenersi che le somme percepite dalla nel periodo 1.07.2016- Pt_1
31.07.2023 siano ripetibili, dal momento che liquidate in epoca successiva alla visita di accertamento sanitaria effettuata dall' il 6.06.2016, in esito alla quale è stato CP_1
formalmente escluso il requisito medico-sanitario in capo alla per continuare a Pt_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ovvero la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Invero, la successiva notifica del verbale di revisione, avvenuta in data 15.06.2016, ha interrotto ogni possibile situazione soggettiva di affidamento tutelabile, ponendo la ricorrente in condizione di conoscere - o comunque di rendersi conto – del fatto che il diritto alla prestazione era venuto meno, alla luce dell'esplicita esclusione della condizione sanitaria che ne costituiva il presupposto.
Non vi è, pertanto, spazio per invocare la permanenza di uno stato di buona fede o di legittimo affidamento, atteso che la ricorrente avrebbe potuto desumere dal contenuto stesso del verbale medico l'insussistenza del diritto alla prestazione assistenziale, ed è proprio tale consapevolezza o, comunque, conoscibilità, che deve ritenersi abbia segnato il momento a partire dal quale l'eventuale permanenza dell'erogazione non poteva più considerarsi giustificata.
Ne consegue che le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data devono essere restituite da parte ricorrente, non rilevando a riguardo - come già esposto
- il ritardo con cui l ha adottato il formale provvedimento di revoca, né l'omissione CP_1 dell'immediata sospensione dei pagamenti, posto che ciò che importa è unicamente la data della visita medica di revisione, quale momento di accertamento amministrativo dell'insussistenza dei requisiti medici per l'indennità di accompagnamento, il cui esito, come visto, è stato formalmente comunicato alla ricorrente.
Difatti, l'inerzia dell' , pur rilevante sul piano amministrativo, non incide sulla legittimità CP_1
della pretesa restitutoria, né può essere invocata per escludere la ripetibilità delle somme, le pagina 6 di 7 quali, essendo state percepite in assenza del diritto sostanziale alla prestazione, devono essere rese.
In definitiva, la richiesta di restituzione, avanzata dall' alla a partire dal mese CP_1 Pt_1 successivo alla visita di revisione del 6.06.2016, ossia dall'1.07.2016, e sino al termine dell'effettiva erogazione, avvenuta - come da documentazione agli atti - nel mese di luglio
2023, per un ammontare pari € 44.158,20, deve reputarsi legittima, di talché il presente ricorso va respinto.
4. Sono parimenti da rigettare le domande subordinate di riduzione dell'indebito per l'allegata condizione di fragilità soggettiva e oggettiva in cui versa la , poiché destituita in Pt_1 diritto, e quella di rateizzazione dell'importo, da valutarsi più propriamente in sede amministrativa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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