Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7594/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 12 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
De Nicola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(C.F nata a [...] in data [...] con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Pierpaolo Ristori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
2) Collocamento prevalente dei minori presso il padre;
3) In punto rapporti di frequentazione madre-figli:
Le parti concordano che la madre incontrerà i figli un fine settimana al mese in Lombardia salvo diversi migliori accordi tra le parti. indica come fine settimana di riferimento tendenzialmente il weekend della seconda Parte_2 settimana di ogni mese.
Il prelievo dei ragazzi avverrà a scuola o, in periodo extra-scolastico, presso la residenza del padre. La madre invierà un messaggio ai figli per indicare l'orario indicativo di arrivo e citofonerà in modo che possano scendere.
Pasqua: salvo diverso accordo quest'anno i minori staranno con la mamma (l'anno prossimo con il papà).
Natale: Per quanto riguarda il Natale le parti alterneranno di anno in anno i seguenti periodi con i figli:
-Dal 24 dicembre al 30 dicembre;
-Dal 30 dicembre al 4 gennaio;
Estate: (attualmente il padre ha chiusura aziendale nel mese di agosto mentre la madre ad oggi non lavora.)
Salvi diversi migliori accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto mentre con la madre le ultime due settimane di agosto;
i minori trascorreranno con la madre anche le ultime due settimane di luglio. 4) Le parti concordano che l'assegno unico venga erogato interamente in favore di Parte_1
5) verserà a a titolo di concorso al mantenimento per i figli entro il 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese (partendo dal 5 aprile 2025) l'importo di € 400,00 mensili (200 a figlio). L'importo verrà rideterminato automaticamente in € 600,00 mensili (300 a figlio) non appena la resistente troverà un'occupazione.
6) Le spese straordinarie (quelle future e in essere), disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Monza, sostenute per i figli verranno ripartire al 50% tra le parti.
7) Le parti danno atto che in relazione ai reciproci vantati rapporti di dare/avere inerenti le mensilità pregresse, sia per spese ordinarie che per spese straordinarie, nulla sarà dovuto reciprocamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, nato a [...]_1
(MB) il 22.01.2014, e nata a [...] il [...]; Persona_2 che gli accordi indicati sono conformi alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.11.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo.
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti