Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2025REG.PROV.COLL.
N. 04612/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4612 del 2023, proposto da EN NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo, Giulio Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima) n. 1767, pubblicata in data 22 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il consigliere Marina Perrelli e preso atto che gli avvocati Stefania Cavallo e Giulio Pasquini hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 1767, pubblicata in data 22 novembre 2022, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della distribuzione carburanti.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per contraddittorietà, travisamento, incongruità, carenza di motivazione.
Ad avviso dell’appellante il termine di 15 anni indicato per il rinnovo del collaudo sia dal d.lgs. n. 32/1998 che dalla l.r. n. 23/2003 non potrebbe considerarsi perentorio e, comunque, il ritardo nella presentazione dell’istanza di collaudo non potrebbe comportare la revoca automatica dell’autorizzazione non potendo equipararsi all’omessa presentazione della stessa. Inoltre, secondo l’appellante, l’eventuale tardività nella domanda di collaudo sarebbe da imputare al Comune appellato che non avrebbe mai effettuato la verifica prevista dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 32/1998 né entro il termine di legge del 30 giugno 1998, né successivamente. Né, infine, l’amministrazione comunale avrebbe debitamente valutato che l’appellante era subentrato in una autorizzazione per la quale il relativo rinnovo con collaudo era previsto nel diverso termine di 18 anni, dovendosi ritenere tempestiva la richiesta presentata nel 2010 rispetto alla data di rilascio del titolo risalente al 1992. Peraltro, la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’impianto sarebbero applicabili solo all’ipotesi in cui un impianto venga posto in esercizio ex novo senza collaudo, non anche al caso di impianti in esercizio da molti decenni e regolarmente collaudati. Sarebbe, infine, evidente la carenza di contraddittorio e di motivazione in relazione alle osservazioni presentate dall’appellante a seguito della comunicazione di avvio del procedimento nella quale si richiamano situazioni di pericolo - pontile vetusto, cisterne di benzina non collaudate, pompe vetuste - che non troverebbero riscontro nel verbale di collaudo del 30 settembre 2011;
2) per contraddittorietà, travisamento, incongruità, carenza di motivazione.
Ad avviso dell’appellante alla base del provvedimento di revoca vi sarebbero circostanze che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, come il “disinteresse alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale” o l’ipotizzata inattività o sospensione dell’attività, così come anche la pericolosità della situazione.
2. Il Comune di Peschiere del Garda non si è costituito in giudizio.
3. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e alla pubblica udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello non è fondato e va respinto.
5. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante è titolare di un’attività di distributore di carburanti ad uso nautico posta sulle sponde del fiume Mincio, emissario del lago di Garda;
b) nel corso degli anni l’appellante è stato destinatario di un ordine di demolizione di una casetta realizzata a servizio dell’impianto e di un ordine di rimozione del pontile, divenuto definitivo a seguito della sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 1802 del 2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2014 del 2012;
c) con provvedimento n. 8357 del 28 maggio 2012 il Comune di Peschiera del Garda ha revocato all’appellante l’autorizzazione all’esercizio della distribuzione carburanti per plurimi motivi e, segnatamente:
- perché il titolare dell'autorizzazione avrebbe dovuto provvedere alla richiesta di collaudo, in applicazione del d.lgs. n. 32/1998 ai sensi del quale le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica, eseguita nel caso di specie il 23 settembre 1992;
- per la mancanza di un titolo di concessione demaniale per l’occupazione dello spazio a terra di pertinenza dell’impianto di carburanti e per la mancanza di una concessione per lo spazio acqueo di attracco dei natanti;
- per avere il Comune disposto la rimozione dei pontili galleggianti necessari all’attracco dei natanti con provvedimento divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso proposto avverso lo stesso.
6. E’ infondato e da disattendere il primo motivo.
6.1. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, premesso che “con il D.lgs. n. 32 del 1998, il legislatore statale ha inteso perseguire l’obiettivo di liberalizzare la materia della distribuzione di carburanti, sostituendo il regime concessorio con quello autorizzatorio, senza tuttavia prevedere una “deregolamentazione” del settore” e che “l’autorizzazione è sottoposta a dei rigorosi controlli circa il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento in sicurezza dell’attività” , ha richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 5, del citato d.lgs. n. 32/1998 e dagli artt. 9, comma 2, e 10, comma 8, della l.r. n. 23/2003, nella versione applicabile ratione temporis , concludendo per la natura perentoria del termine di quindici anni per richiedere il collaudo decorrente dalla precedente verifica.
Quindi, “la presentazione della domanda dopo la scadenza del termine - nel caso in esame il ritardo è stato di oltre tre anni - comporta come conseguenza vincolata la revoca dell’autorizzazione, dato che il ricorrente dopo la comunicazione di avvio del procedimento non ha neppure presentato un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ottenibile sulla base di una perizia giurata, del certificato di prevenzione incendi e dalla dichiarazione di conformità dell’impianto alle condizioni presenti all’ultimo collaudo presentato” .
6.2. E’ documentalmente provato, non contestato ed affermato anche nella sentenza impugnata che l’appellante ha presentato la domanda di collaudo del proprio impianto di distribuzione di carburanti nel 2010, vale a dire dopo oltre tre anni dalla scadenza del termine di quindici anni, previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 32/1998, decorrente nel caso in questione dal 23 settembre 1992, cioè dalla data dell’ultima precedente verifica.
A fronte di tale circostanza fattuale e della natura perentoria del termine di quindi anni desumibile dal tenore letterale del comma 5 del citato art. 1, ai sensi del quale “le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica”, le circostanze dedotte dall’appellante non sono idonee a inficiare la legittimità della revoca adottata dall’amministrazione appellata.
Al riguardo osserva il Collegio che, una volta entrato in vigore il d.lgs. n. 32/1998, non era più invocabile il previgente termine di diciotto anni per eseguire il collaudo e che la eventuale mancata esecuzione della verifica sull’impianto dell’appellante da parte dell’amministrazione comunale entro il 30 giugno 1998 non vale ad escludere l’obbligo del titolare di presentare l’istanza di collaudo nel 2007 alla scadenza del termine di quindici anni.
6.3. Sono, altresì, infondate le doglianze relative alla violazione del contraddittorio e alla carenza di motivazione, atteso che “gli ulteriori elementi ostativi non sanati, quali la mancanza di un titolo di legittima occupazione dell’area demaniale, e la mancanza di un pontile per l’attracco dei natanti, elementi che di per sé sarebbero sufficienti ad impedire la prosecuzione dell’attività” sono tutti documentalmente provati, nonché oggetto di plurime interlocuzioni ed anche di molteplici contenziosi tutti conclusi con sentenze sfavorevoli per l’appellante.
7. E’ infondato e da disattendere anche il secondo motivo con il quale l’appellante deduce che alla base del provvedimento di revoca vi sarebbero circostanze che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, come il “disinteresse alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale” o l’ipotizzata inattività o sospensione dell’attività, così come anche la pericolosità della situazione.
7.1. Al riguardo osserva il Collegio, come fatto dal giudice di primo grado, che “il ricorrente dopo la comunicazione di avvio del procedimento non ha neppure presentato un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ottenibile sulla base di una perizia giurata, del certificato di prevenzione incendi e dalla dichiarazione di conformità dell’impianto alle condizioni presenti all’ultimo collaudo presentato”.
Detta circostanza, non contestata e documentalmente provata, è idonea a far supporre se non un disinteresse alla prosecuzione dell’attività quanto meno una scarsa diligenza dell’appellante che, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, quale “operatore del settore, avrebbe dovuto svolgere l’attività secondo criteri ispirati alla diligenza qualificata (nel caso in esame sono passati 12 anni tra l’entrata in vigore della nuova norma, il 1998, e il momento in cui nel 2010 il ricorrente si è tardivamente attivato per ottenere la verifica dell’impianto)” .
8. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Nulla va disposto sulle spese attesa la mancata costituzione nel presente giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO