Art. 12.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, numero 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, numero 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.