Articolo 12 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 marzo 1969
Art. 12.

Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, numero 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969