TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2881/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Scrascia Anna Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano (MI) alla Via Monte Amiata, n. 2; attrice
NEI CONFRONTI DI in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06.09.2022, assumeva che il giorno Parte_1
15.07.2021, alle ore 07:00 circa, percorreva la via San Giuseppe, in località lido Presepe,
Comune di , allorquando, giunta all'altezza del civico 1, uscita 3 della predetta CP_1
via, non si avvedeva di un dislivello del manto stradale, coperto da terriccio, cadendo rovinosamente al suolo. Su tali premesse, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1
1 sinistro occorsole con la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per l'importo di € 18.039,70 - comprensivo del danno biologico, morale e delle spese mediche sostenute - o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, sulla somma rivalutata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec e provata dall'attrice mediante allegazione delle ricevute di accettazione e consegna, preceduta da un tentativo di mediazione facoltativa, conclusasi con verbale negativo, il non si costituiva, tant'è che alla udienza di comparizione, celebrata Controparte_1
il 19.01.2023, ne veniva dichiarata la contumacia e, su richiesta di parte attrice, venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Il giudizio veniva istruito mediante allegazione documentale, ritraente lo stato dei luoghi, prova testimoniale, per il tramite del teste , presente al momento Testimone_1 dell'occorso, e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 21.10.2024, la causa- ritenuta matura per la decisione- veniva rinviata per discussione orale all'odierna udienza, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario ricondurre la responsabilità del Controparte_1 all'alveo della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ossia alla responsabilità delle cose in custodia. La norma succitata configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano un rapporto di custodia con la cosa che ha cagionato il danno e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elida il nesso causale. L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, quindi, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno e della sua derivazione dalla res, gravando, invece, sul custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito (Cass. SS.UU. 20943/2022).
Tale assunto è stato ribadito da una recentissima ordinanza della Suprema Corte, secondo la quale la responsabilità oggettiva del custode ha natura oggettiva e si fonda
2 esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Per gli la Parte_2
responsabilità può essere esclusa o limitata soltanto attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato. La valutazione della condotta del danneggiato deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela, considerando che quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione di normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico, allorquando tale condotta risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro, secondo un criterio di regolarità causale (Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 8450/2025).
Le prove addotte dall'attrice, con precipuo riferimento a quella testimoniale, confermano la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento dannoso. Il ha, infatti, Tes_1 dichiarato che sulla strada teatro del sinistro, priva di marciapiede, erano presenti “delle buche coperte da fogliame e ghiaia e, quindi, poco evidenti” e che “il dislivello nel quale
l'attrice aveva poggiato il piede, poi cadendo, era mimetizzato con terriccio e ghiaia”. In linea di principio, le buche nascoste dalle foglie rappresentano un'insidia, perchè non sono visibili, prevedibili ed evitabili (Cass. n. 7112/2013; Cass. n. 3793/2014). Per quanto innanzi, dunque, è da escludere la sussistenza del concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c. - anche in considerazione del fatto che la stessa indossava calzature idonee allo stato dei luoghi, come confermato dal testimone - e dev'essere riconosciuta la piena responsabilità del convenuto, nella causazione dei fatti di causa. CP_1
Per quel che attiene ai danni subiti dall'attrice, il CTU nominato, dott. Persona_1 ha confermato il nesso di causalità tra l'evento occorso e i danni riportati e ha determinato un periodo di ITT di un giorno;
un periodo di ITP al 75% di 55 giorni;
un periodo di ITP al
50% di 20 giorni;
un periodo di ITP al 25% di 20 giorni e un danno biologico permanente al 6%. Il Perito, inoltre, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attrice, per un importo pari ad € 388,65.
Con riferimento alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro, sulla scorta dei parametri
3 previsti dalla tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, si ritiene congruo determinare l'entità del risarcimento in € 14.329,40, comprensivo delle spese mediche sostenute dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Va dato atto che l'attrice non ha allegato e dimostrato l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva relazionale che giustifichino l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
Da ultimo, va chiarito che essendo quello in esame un debito di valore, la somma sopra indicata, deve essere devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
sulle somme annualmente rivalutate competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M.55/14 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Caterina Greco definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., per la causazione del sinistro occorso a e, per l'effetto, condanna lo Parte_1 stesso al risarcimento dei danni, subiti dall'attrice, che quantifica in € 14.329,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in parte motiva.
-condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre al 15% rimb. Forf., Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del . Controparte_1
Brindisi, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
4 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2881/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Scrascia Anna Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano (MI) alla Via Monte Amiata, n. 2; attrice
NEI CONFRONTI DI in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06.09.2022, assumeva che il giorno Parte_1
15.07.2021, alle ore 07:00 circa, percorreva la via San Giuseppe, in località lido Presepe,
Comune di , allorquando, giunta all'altezza del civico 1, uscita 3 della predetta CP_1
via, non si avvedeva di un dislivello del manto stradale, coperto da terriccio, cadendo rovinosamente al suolo. Su tali premesse, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1
1 sinistro occorsole con la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per l'importo di € 18.039,70 - comprensivo del danno biologico, morale e delle spese mediche sostenute - o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, sulla somma rivalutata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec e provata dall'attrice mediante allegazione delle ricevute di accettazione e consegna, preceduta da un tentativo di mediazione facoltativa, conclusasi con verbale negativo, il non si costituiva, tant'è che alla udienza di comparizione, celebrata Controparte_1
il 19.01.2023, ne veniva dichiarata la contumacia e, su richiesta di parte attrice, venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Il giudizio veniva istruito mediante allegazione documentale, ritraente lo stato dei luoghi, prova testimoniale, per il tramite del teste , presente al momento Testimone_1 dell'occorso, e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 21.10.2024, la causa- ritenuta matura per la decisione- veniva rinviata per discussione orale all'odierna udienza, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario ricondurre la responsabilità del Controparte_1 all'alveo della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ossia alla responsabilità delle cose in custodia. La norma succitata configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano un rapporto di custodia con la cosa che ha cagionato il danno e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elida il nesso causale. L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, quindi, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno e della sua derivazione dalla res, gravando, invece, sul custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito (Cass. SS.UU. 20943/2022).
Tale assunto è stato ribadito da una recentissima ordinanza della Suprema Corte, secondo la quale la responsabilità oggettiva del custode ha natura oggettiva e si fonda
2 esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Per gli la Parte_2
responsabilità può essere esclusa o limitata soltanto attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato. La valutazione della condotta del danneggiato deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela, considerando che quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione di normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico, allorquando tale condotta risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro, secondo un criterio di regolarità causale (Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 8450/2025).
Le prove addotte dall'attrice, con precipuo riferimento a quella testimoniale, confermano la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento dannoso. Il ha, infatti, Tes_1 dichiarato che sulla strada teatro del sinistro, priva di marciapiede, erano presenti “delle buche coperte da fogliame e ghiaia e, quindi, poco evidenti” e che “il dislivello nel quale
l'attrice aveva poggiato il piede, poi cadendo, era mimetizzato con terriccio e ghiaia”. In linea di principio, le buche nascoste dalle foglie rappresentano un'insidia, perchè non sono visibili, prevedibili ed evitabili (Cass. n. 7112/2013; Cass. n. 3793/2014). Per quanto innanzi, dunque, è da escludere la sussistenza del concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c. - anche in considerazione del fatto che la stessa indossava calzature idonee allo stato dei luoghi, come confermato dal testimone - e dev'essere riconosciuta la piena responsabilità del convenuto, nella causazione dei fatti di causa. CP_1
Per quel che attiene ai danni subiti dall'attrice, il CTU nominato, dott. Persona_1 ha confermato il nesso di causalità tra l'evento occorso e i danni riportati e ha determinato un periodo di ITT di un giorno;
un periodo di ITP al 75% di 55 giorni;
un periodo di ITP al
50% di 20 giorni;
un periodo di ITP al 25% di 20 giorni e un danno biologico permanente al 6%. Il Perito, inoltre, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attrice, per un importo pari ad € 388,65.
Con riferimento alla liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro, sulla scorta dei parametri
3 previsti dalla tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, si ritiene congruo determinare l'entità del risarcimento in € 14.329,40, comprensivo delle spese mediche sostenute dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Va dato atto che l'attrice non ha allegato e dimostrato l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva relazionale che giustifichino l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
Da ultimo, va chiarito che essendo quello in esame un debito di valore, la somma sopra indicata, deve essere devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
sulle somme annualmente rivalutate competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M.55/14 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Caterina Greco definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., per la causazione del sinistro occorso a e, per l'effetto, condanna lo Parte_1 stesso al risarcimento dei danni, subiti dall'attrice, che quantifica in € 14.329,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in parte motiva.
-condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre al 15% rimb. Forf., Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del . Controparte_1
Brindisi, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
4 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
5