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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8639/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEAMBROGIO ALESSIA Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Moncalieri (TO) il 18/09/20219.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) (atto n. 65, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 146/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 10/01/2022 e pubblicata il 17/01/2022.
Con ricorso depositato il 24/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6 /5/2015 n. 55.
All'udienza del 23/09/2025, innanzi al Giudice Relatore, compariva parte ricorrente che concludeva come da ricorso e rinunciava alle memorie ex art. 473 bis 22 c.p.c.; la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rimessa al Collegio.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
;
[...]
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8639/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEAMBROGIO ALESSIA Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Moncalieri (TO) il 18/09/20219.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) (atto n. 65, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 146/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 10/01/2022 e pubblicata il 17/01/2022.
Con ricorso depositato il 24/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6 /5/2015 n. 55.
All'udienza del 23/09/2025, innanzi al Giudice Relatore, compariva parte ricorrente che concludeva come da ricorso e rinunciava alle memorie ex art. 473 bis 22 c.p.c.; la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rimessa al Collegio.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
;
[...]
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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