Decreto cautelare 1 luglio 2022
Decreto cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 7831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7831 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2022, proposto da
MA D'IN, FA IN e Società H2o S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo, Ferdinando Letizia e Giuseppina Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n. 69 del 30.5.2022 emessa dal Comune di Castel Volturno e recante ordine di chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2) del verbale della PM di Castel Volturno recante l’irrogazione di sanzioni al sig. D’IN;
3) del regolamento del Comune di Castel Volturno e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa IA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. FA IN, in proprio e in qualità di titolare della ditta omonima, il sig. MA D’IN dipendente del sig. FA IN e la società H2O s.r.l., hanno impugnato l’ordinanza n. 69 del 30.5.2022 emessa dal Comune di Castel Volturno nei confronti dei primi due, recante l’ordine di chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da essi gestito in assenza di S.C.I.A. commerciale in via San Benedetto, angolo via Mezzagni nel Comune di Castel Voturno, presso il locale denominato Umoya, nonchè il verbale di Polizia Municipale di irrogazione di sanzioni adottata nei confronti del sig. D’IN.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione della dell’art. 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 7 e 10 della legge 241 del 1990 –– eccesso di potere- carenza istruttoria – carenza di legittimazione passiva
Il provvedimento di chiusura ordinato alla azienda IN ed al suo dipendente sig. D’IN sarebbe illegittimo poiché rivolto a soggetti che non “occupano” l’area sulla quale viene contestata l’illecita somministrazione di bevande e alimenti.
L’Azienda Agricola IN avrebbe concesso l’area in questione alla società H2O s.r.l. che si occupa dell’organizzazione di eventi culturali e privati/familiari, mentre il sig. D’IN è solo un dipendente del sig. IN e non della H2O s.r.l. che ha in locazione l’area che non poteva essere a conoscenza della presenza o meno dei titoli commerciali necessari per la somministrazione di cibi e bevande (il cui svolgimento nell’area i ricorrenti comunque contestano).
2. Violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90. Il Comune, nel provvedimento impugnato, avrebbe omesso di prendere posizione sulle controdeduzioni difensive rassegnate dai ricorrenti dopo aver ricevuto le contestazioni delle violazioni.
3. Violazione e falsa applicazione della dell’art. 97 della Costituzione violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 –– violazione e falsa applicazione della legge della regione Campania n. 7 del 2020
Il provvedimento di chiusura avrebbe prodotto effetti in capo alla H2O s.r.l. che, tuttavia, non avrebbe potuto partecipare al procedimento.
Di qui, la violazione degli artt. 7 legge 241 del 1990. Essa, inoltre, non è stata mai destinataria di un formale provvedimento di chiusura delle attività, perché la Amministrazione ha notificato l’ordinanza di chiusura solo alla Azienda Agricola IN ed al dipendente D’IN.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e segg. della Cost. – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – eccesso di potere – sviamento.
La H2O non ha mai somministrato cibi o bevande occupandosi di eventi culturali in un’area utilizzata dagli avventori come luogo per pic nic.
Si è costituito il Comune di Castel Volturno contestando le avverse censure.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 1522/22 del 7.9.2022.
All’esito dell’udienza straordinaria per la riduzione dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente premettere che, nonostante nell’epigrafe del ricorso sia indicato, tra gli atti impugnati anche il “ regolamento del Comune di Castel Volturno ” (di cui non sono indicati gli estremi, né tantomeno specificato il contenuto), il ricorso non contiene censure riferite al suddetto provvedimento, che, pertanto, non può ritenersi ritualmente impugnato.
Tanto premesso, le censure articolate non sono fondate.
2. Va, anzitutto, chiarito che la generica confutazione dello svolgimento nell’area occupata dal locale Umoya di un’attività di somministrazione di cibo e bevande risulta smentita nettamente dalle risultanze della relazione di servizio del 29 maggio 2022, da cui emergono chiari indici dello svolgimento della suddetta attività: la presenza di una cassa per i pagamenti con personale addetto e l’installazione di apparecchiature necessarie alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande (bar, cucina, brace e forno per pizze). Quanto descritto nella relazione trova conferma nella documentazione fotografica allegata, nella quale sono rappresentati: un bar in muratura con esposte bottiglie di alcolici evidentemente destinate alla mescita, o alla vendita e la macchina spillatrice della birra; frigo espositore con prodotti alimentari, uno “stand fritti” con apposito cartello, una griglia in pietra, il forno per la preparazione delle pizze, tavoli, sedie e ombrelloni. La relazione riporta quale allegato anche un volantino in cui si pubblicizza l’organizzazione di sagre e di eventi musicali. Gli operanti hanno anche riferito di aver raccolto testimonianze di vari avventori che avevano noleggiato lettini e sdraio.
L’affermazione secondo cui i cibi e le bevande sarebbero state portate dagli avventori trova agevole smentita nel materiale probatorio in atti.
3. Anche le contestazioni relative ai soggetti ai quali sarebbe imputabile l’attività di somministrazione e bevande non colgono nel segno, ove si osservi che è rimasta incontestata l’affermazione, contenuta nella memoria del Comune, che il sig. D’IN e il sig. IN furono contattati in occasione del sopralluogo quali persone a cui era riferibile l’attività dal personale addetto su impulso degli operanti della Polizia Municipale e risultano essersi presentati, una volta chiamati, a conferire con essa. Al sig. D’IN è stata contestata personalmente la violazione dell’art. 91, commi 1 e 2, L.R. 7/2020 e nulla ha eccepito in merito nell’immediatezza dei fatti.
4. Le censure che riguardano l’omesso coinvolgimento della società H2O s.r.l. nel procedimento sono inammissibili, poiché gli atti impugnati sono diretti non alla suddetta società ma a soggetti ad essa asseritamente estranei e non è chiarito in quali termini potrebbe inficiarne la posizione.
5. Infine non può condurre all’annullamento degli atti impugnati la dedotta violazione dell’art. 10- bis L. 241/90, stante la natura vincolata dei provvedimenti impugnati e l’assenza di elementi idonei a modificarne il contenuto.
6. Il ricorso in conclusione è infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NO, Presidente
IA ZO, Primo Referendario, Estensore
FA Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZO | GI NO |
IL SEGRETARIO