Art. 19.
Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e' predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'universita' e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed e' approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attivita' della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy ((, dal Ministro del lavoro)) e delle politiche sociali, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita' nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e' predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'universita' e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed e' approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attivita' della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy ((, dal Ministro del lavoro)) e delle politiche sociali, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita' nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.