CASS
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 15182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15182 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Sent. n. sez. 354/2025 CO AN - Relatore - UP - 18/03/2025 RE LI R.G.N. 39991/2024 NO LO LD CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL NI IO nato a [...] il [...] D'RE FA nato a [...] il [...] D'RE LO nato a [...] il [...] D'RE TO (cl.'34) nato a [...] il [...] D'RE TO (cl.'71) nato a [...] il [...] TO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2024 LL CORTE d'APPELLO di SALERNO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO AN;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI DA, che, riportandosi alla memoria depositata ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
uditi gli avvocati FEDERICO CONTE, nell’interesse di IO EL NI, VITTORIO DEL VECCHIO, nell’interesse di TO D’RE (cl. ‘71), LE CRISCUOLO, nell’interesse di SE TO, EP ST, nell’interesse di FA D’RE, LO D’RE e TO Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Penale Sent. Sez. 5 Num. 15182 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AN CO Data Udienza: 18/03/2025 2 D’RE (cl. ’34), che hanno illustrato i rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 2 luglio 2024, riformava quella del Tribunale salernitano con la quale IO LA ON veniva assolto dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui contestati ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste, con declaratoria di non doversi procedere quanto al reato di bancarotta semplice, così riqualificata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo a), perché estinto per intervenuta prescrizione, mentre LV D’ND (classe '71), SP EP, FA D’ND, LV D’ND (classe '34) e MA D’ND venivano mandati assolti dal reato loro ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ribaltava la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello del Pubblico ministero: confermava l'assoluzione di LA ON dalle bancarotte per distrazione sub capo a) LL somma di euro 135.200,00, quale prestito erogato negli anni 2007 e 2008 a D'ND IE e a D'ND CE, e LL quota di partecipazione nel capitale sociale LL società collegata Srl. D.L.D.; dichiarava LA ON responsabile delle ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva societaria e documentale generica sub capo a), nonché per la bancarotta fraudolenta distrattiva contestata al capo b), reato del quale venivano anche ritenuti responsabili gli altri imputati. 2. Per la migliore comprensione dei ricorsi val bene ricapitolare da subito quale sono le condotte per i quali è stata accertata la responsabilità dei ricorrenti. Quanto a LA ON, in ordine al capo a) risponde nella qualità di socio dal 24.09.10, di presidente del consiglio di amministrazione sino al 09.06.10 e successivamente di liquidatore LL S.p.a. HOLDING D'RE COMPANY, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno in data 07.04.11, per aver distratto: 1) la somma di euro 475.000.00, quale quota parte incassata degli assegni per complessivi euro 1.750.000,00, negoziati sul conto corrente nr.10533 acceso presso la Banca LL Campania ed intestato alla società fallita (euro 200.000,00 in data 20.01.10 e 275.000,00 in data 18.02.10), emessi dalla società fallita, in epoca in cui si trovava già in stato di insolvenza (iniziato nell'anno 2009), in favore di TT NT EP a titolo di caparra per l'acquisto al prezzo complessivo di euro 7.800.000,00 delle quote pari al 70% LL società immobiliare Spa MEDITERRANEA, di cui al contratto preliminare di compravendita di quote societarie stipulato con scrittura privata del 18.01.10, prive di data certa, al quale Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 3 non faceva seguito l'effettiva acquisizione di dette quote societarie in favore LL società fallita;
2) distraeva la somma complessiva di euro 141.552,61 — indicata in contabilità quale somma erogata a titolo di acconto per ferie non godute ai dipendenti, i quali hanno disconosciuto di aver ricevuto somme a tale titolo — e che non ha trovato riscontro nelle scritture obbligatone previste dalla normativa sul lavoro (buste paga e libro unico del lavoro); 3) tramite la cessione in data 05.08.10 a AP AN e ST LU al prezzo di euro 100.000,00 il 100% delle quote sociali detenute dalla società fallita nella S.p.a. TRADE REAL ESTATE in liquidazione (cessione successivamente revocata dal curatore) società operante nel settore immobiliare (attraverso la quale la società fallita controllava anche la S.r.l. G.D.O. SERVICE, S.r.l. VALSUO, S.r.l. BUILDING e S.r.l. NEW CO) ed a sua volta fallita in data 08.11.10, con un valore di beni immobili acquisiti nell'ambito del fallimento pari ad euro 34.130.276,00, di cui la Spa H.D.C. è creditrice per euro 288.465,58 (quale cliente) e per euro 9.576.500,00 per finanziamenti verso impresa collegata. Inoltre, LA ON rispondeva anche LL condotta di bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico — sempre contestata al capo a), nelle qualità indicate — per aver registrato l'erogazione in favore dei dipendenti LL predetta somma complessiva di euro 141.552,61 a titolo di acconto per ferie non godute, in realtà mai corrisposta, di cui euro 87.158,00 senza l'indicazione del dipendente beneficiario;
per non aver rilevato i deficit patrimoniali risultanti in alcuni bilanci di società controllate ed in tal modo sopravvalutando il risultato di esercizio ed il patrimonio netto LL società fallita al 31.12.2009 per euro 27.900.000,00, di cui 27.800.000,00 derivanti dal deficit patrimoniale accumulato dalla partecipata S.p.a. CAVA MARKET;
per non aver rilevato nell'anno 2010 le ulteriori perdite accumulate per complessivi 34.100.000,00 dalle società controllate S.p.a. CAVA MARKET, S.p.a. TRADE REAL ESTATE e S.r.l. GDS., in tal modo sopravvalutando il bilancio straordinario al 30.04.10 e precedente alla messa in liquidazione LL società fallita in data 09.06.10, non rilevando, inoltre, la cessione delle azioni LL S.p.a. TRADE REAL ESTATE, invece indicandole nel bilancio fallimentare depositato in cancelleria in data 18.04.11 (cedute in data 05.08.10). Quanto al capo b), sempre relativamente alle condotte distrattive inerenti al fallimento LL Holding D’ND Company S.p.a., ne sono stato ritenuti responsabili, i seguenti imputati nelle seguenti qualità: IO LA ON, nelle qualità indicate al capo a), nonché di amministratore unico sino al 30.07.10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. ATLANTICA, quest'ultima società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10; FA D’ND nella qualità di socio al 20% nel capitale sociale LL società Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 4 fallita dal 10.02.11 e di amministratore unico sino al 28.09.10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. DAMAS, società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10, nonché di socio per la stessa quota in quest'ultima società dal 10.02.11; MA D’ND, nella qualità di socio al 20% del capitale sociale delle società fallita dal 10.02.11 e di amministratore unico sino al 28/09/10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. ANTEMA, società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10, nonché di socio per la stessa quota in quest'ultima società dal 10.02.11; LV D’ND (cl. ’71) nella qualità di amministratore unico dal 19.12.06 al 03.08.10 e successivamente di amministratore di fatto LL S.r.l. VALUE;
LV D’ND (cl. ’34) nella qualità di socio al 20% dal 10.02.11 nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE;
EP SP nella qualità di socio al 98% dal 24.09.10 ed al 20% dal 10.02.11 nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE. In particolare, le condotte loro attribuite consistevano nella distrazione — in epoca in cui la società fallita si trovava già in stato di insolvenza (iniziato nell'anno 2009) — LL somma complessiva di euro 657.500,00, quale finanziamento concesso dalla società fallita nel periodo dal 04.01.10 al 02.04.10 alla S.r.l. VALUE, società non facente parte del gruppo HDC e le cui quote di partecipazioni erano detenute dalle famiglie LA ON e D'ND, inizialmente attraverso le società Atlantica, Damas, Artica, Antema e Giada e successivamente attraverso l'intestazione personale, e da SP EP, per terminare l'operazione di costruzione di immobili in Napoli, somma non restituita alla data LL sentenza di fallimento. 3. I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di IO LA ON, LV D’ND (cl. ‘71), EP SP, FA D’ND, MA D’ND e LV D’ND constano di plurimi motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di IO LL ON è articolato in cinque motivi, oltre a un motivo aggiunto. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla distrazione riferita all’acquisto delle quote LL Immobiliare Mediterranea S.p.a. (capo a). Il ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata abbia fondato erroneamente la natura fraudolenta LL bancarotta sulla situazione di insolvenza Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 5 manifestatasi all’atto LL operazione, nonché sulla circostanza che alcuna azione fu tesa al recupero LL somma versata o ad ottenere il trasferimento delle quote. A tal riguardo, non corretta risulterebbe la valorizzazione del solo stato di insolvenza quale indice di fraudolenza, non confrontandosi, la sentenza impugnata, con la natura imprudente dell’operazione, adeguata a integrare la bancarotta semplice;
tanto più che la stessa sentenza attribuisce alla iniziativa imprenditoriale il carattere di ‘operazione gravemente imprudente’, in una fase nella quale la società non poteva ‘avventurarsi in una speculazione immobiliare’. Rileva il ricorrente come la stessa Corte di appello abbia dato atto che la società Mediterranea fosse florida, che LA ON nei verbali del consiglio di amministrazione sollecitasse l’impegno di tutti i soci per uscire dalla crisi, che, dunque, l’operazione fosse funzionale agli interessi LL società, non essendo emersa dalla sentenza impugnata una finalità tesa ad avvantaggiare le ragioni di terzi, né dei soci personalmente. 4.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata cessione a AP e ST del 100% delle quote sociali LL HDC nella Trade Real Estate S.p.a. Lamenta il ricorrente l’incertezza ritenuta in primo grado — non dipanata dalla sentenza di appello — riguardo alla natura simulata o reale LL operazione, anche in questo caso valorizzando la Corte di appello la situazione di insolvenza e il mancato recupero del prezzo, aggirando però il tema LL congruità dello stesso, decisivo perché sia integrata la distrazione;
inoltre, la sentenza sarebbe viziata per difetto di motivazione rafforzata, tenuto conto che in primo grado la ragione dell’assoluzione risultava essere stata proprio la valutazione pari a zero del valore delle quote cedute. Né il riferimento LL Corte di appello al rilevantissimo patrimonio immobiliare LL società Trade risulterebbe decisivo ad attribuire alle quote valore, in considerazione del fallimento LL Trade intervenuto poco dopo, con conseguente giudizio penale, del quale il ricorrente allega la sentenza di appello che dava atto che l’attivo era pari alla metà circa del passivo accertato. Anche il ridotto tempo trascorso fra la cessione delle quote e il fallimento LL Trade — circa tre mesi — vanificherebbe l’argomento dell’inerzia fraudolenta o colpevole, come anche non rispondente al vero risulterebbe l’esistenza di un pactum de non petendo contenuto del contratto di cessione. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla distrazione delle somme versate ai dipendenti a titolo di acconto ferie, sempre nell’ambito del capo a). La Corte di appello ha limitato la distrazione a 25mila euro rispetto ai 141.552,61 in origine contestati. Lamenta il ricorrente che le argomentazioni difensive contenute in memoria non sono state valutate dalla Corte territoriale: la Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 6 versione dei fatti offerta da LA ON veniva ritenuta non credibile, a differenza di quelle dei dipendenti che negavano di avere beneficiato delle somme. La sentenza sarebbe affetta da contraddizione illogica quando attribuisce valore al manoscritto di LA ON, che indicava le somme assegnate a titolo di ferie non godute, non credendo invece all’imputato quando spiega la destinazione dei 25mila euro. Tanto più che i testi-dipendenti, in parte confermano la versione di LA ON, in parte non ricordano. 4.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla bancarotta documentale contestata al capo a). La sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistere la bancarotta fraudolenta documentale, riqualificata in bancarotta semplice in primo grado, ritiene integrata la fattispecie in ragione LL omessa indicazione nei bilanci delle gravi perdite, ricorrendo al più la bancarotta da falso in bilancio, mai però contestata, né sussistendo i relativi presupposti. Deduce altresì che oggetto LL bancarotta documentale non possono essere le condotte relative ai bilanci. Il ricorrente lamenta che le ragioni espresse con il terzo motivo si ripercuotono anche sulla falsa contabilizzazione dei 25mila euro destinati ai dipendenti per ferie non godute. 4.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge penale in relazione alla bancarotta distrattiva contestata al capo b). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto integrato il delitto, pur dando atto che l’operazione di finanziamento LL Value fosse appieno coerente con l’oggetto sociale LL fallita, solo perché Value non era appartenente dal gruppo HDC. La Corte di appello avrebbe sopravvalutato la circostanza che non vi fosse il controllo da parte di HDC su Value, senza però considerare che nozione di direzione coordinamento è di natura economico imprenditoriale ex art. 2497 e ss. cod. civ., cosicché Value risultava finanziata in ragione del coordinamento di HDC sulla stessa e del rispetto dell’oggetto sociale LL finanziatrice. Inoltre, la natura distrattiva — affermata in relazione alla vendita delle quote di partecipazione in Value delle cinque società, con riacquisto da parte delle persone fisiche — non vede fra gli acquirenti LA ON. Anche la affermata correlazione fra l’operazione di erogazione e lo stato di insolvenza LL finanziatrice, quindi in un arco temporale troppo dilatato fra l’una e l’altro, non tiene conto che la stipula del finanziamento intervenne nell’aprile 2009 e non nel primo semestre 2010. È dunque alla prima data che va correlata la verifica LL natura distrattiva dell’operazione, ovvero un atto gestorio al più imprudente. 4.6 Il motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche negate all’imputato. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 7 5. Il ricorso proposto nell’interesse di LV D’ND cl. 71 è articolato in tre motivi. 5.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale, deducendo l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero. Il ricorso denuncia assenza dei motivi di appello del pubblico ministero rispetto alla posizione del D’ND, per il quale il Tribunale aveva escluso la responsabilità in ordine al capo b), sia in ordine al dubbio correlato alla natura distrattiva dell’operazione di finanziamento, sia anche in relazione al ruolo di amministratore di fatto dell’imputato, dopo la cessazione dalla carica in Value, non attestato da ulteriori atti gestori. A fronte di ciò il motivo di appello si limitava a prospettare la natura distrattiva sulla base delle indicazioni provenienti dal curatore, fondando sulla assenza LL garanzia per la fallita quanto al finanziamento e LL richiesta di restituzione e sulla circostanza che la finanziata Value non fosse parte del ‘gruppo’. Nessun profilo quanto alla qualità di extraneus del D’ND spendeva il motivo di appello. 5.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 216 l. fall. In particolare, la Corte di appello non avrebbe dato conto del richiesto dolo per l’extraneus nel delitto di bancarotta distrattiva, non risultando comprovato un accordo collusivo fra l’imputato e LA ON. Inoltre, D’ND avrebbe concorso nella distrazione per aver richiesto il finanziamento nella qualità di amministratore LL Value, ma sarebbe poi cessato dall’incarico subito dopo senza alcun beneficio conseguente al finanziamento — a differenza degli altri coimputati che risultavano ricevere le quote LL Value — e senza che la Corte di appello abbia dato conto di atti gestori integranti la qualità di amministratore di fatto, desumendosi la prova del dolo esclusivamente dalla affermazione — non comprovata — che l’imputato farebbe parte LL famiglia D’ND, alla quale appartenevano i nuovi soci di Value dopo la cessione delle quote. 5.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato che Value non era parte del gruppo HDC, che il finanziamento fu richiesto e concesso un anno prima del fallimento di HDC, che il finanziamento era effettivo in quanto era necessario per completare un complesso residenziale in Napoli, i cui immobili furono venduti alcuni mesi dopo il finanziamento medesimo — intervenuto dal 4 gennaio al 2 aprile 2010 — quando ormai l’imputato si era già dimesso dal 3 agosto 2010, non mantenendo quote vendute ai soci. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dapprima escluso Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 8 l’appartenenza di D’ND alla compagine familiare LA ON-D’ND, salvo affermarla contraddittoriamente in altra parte LL sentenza. Il ruolo limitato di D’ND alla sola richiesta di finanziamento, lo renderebbero del tutto estraneo alle condotte successive. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di EP SP è articolato in un due motivi. 6.1 Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva sub capo b), quanto all’elemento oggettivo e soggettivo. In ordine al primo profilo la Corte non avrebbe offerto, in sede di motivazione, la doverosa argomentazione ‘rafforzata’, quanto al valore delle quote Value cedute a SP, valore che risultava essere pari a zero. Difetterebbe una motivazione adeguata anche quanto al dolo di SP, senza considerare che SP al momento del finanziamento di HDC a Value non era ancora socio, come anche risulterebbe illogico l’aver ritenuto Value appartenente al gruppo HDC. Inoltre, sussisterebbe un contrasto di giudicati per SP, assolto in altri processi per i reati fallimentari relativi alle società Antema, Damas, Giada e Artica, in precedenza socie di Value. 6.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria LL pena e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, negate con riferimento ad un precedente penale antecedente di 14 anni. 7. Il ricorso proposto nell’interesse di FA, MA e LV (Cl. 34) D’ND è articolato in due motivi. 7.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso che Value fosse parte del Gruppo HDC, omettendo di tener conto LL relazione De IS, depositata dagli imputati. Comunque, al momento in cui fu stipulato il finanziamento da HDC a Value non era comprovato il dissesto, tanto che la sentenza di fallimento sarebbe intervenuta due anni dopo. Il finanziamento era rispondente all’oggetto sociale LL HDC e inoltre consisteva in una operazione conveniente per la stessa HDC, stante la circostanza che Value ultimava gli immobili in Napoli alcuni dei quali furono poi venduti, come risultava in altro procedimento. Deducono i ricorrenti il vantaggio compensativo, come anche il difetto di motivazione quanto alla prova del dolo, che non può non confrontarsi con le sentenze che hanno mandato assolti i tre imputati in relazione alle società del Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 9 Gruppo delle quali erano rispettivamente amministratori (FA per Damas, MA per Antema, LV per Artica). LV, inoltre, assume la qualità di socio il 10 febbraio 2011 e pertanto non gli può essere attribuita alcuna condotta in relazione al finanziamento stipulato in data 16 aprile 2009. In sostanza, la sentenza impugnata non risponde ai requisiti propri LL ‘motivazione rafforzata’. 7.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge per le negate circostanze attenuanti generiche. 8. I ricorsi sono stati trattati con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 9. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. UI IO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi. 10. L’avvocato Del Vecchio, nell’interesse di LV D’ND cl. ’71, nonché gli avvocati Conte e Masucci per LA ON, nonché l’avvocato Strada per FA, MA e LV D’ND, hanno depositato memorie — l’avv. Strada allegando sentenze — in replica alle conclusioni LL Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 2. Va premesso che il primo motivo del ricorso nell’interesse di LV D’ND cl. 71 è manifestamente infondato. L’appello del Pubblico ministero, infatti, risulta tutt’altro che generico, in quanto l’impugnazione si confronta in modo specifico con le ragioni che avevano condotto all’assoluzione dell’imputato in primo grado. Il Tribunale valutava la posizione del ricorrente, quanto alla condotta attribuitagli di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, consistita nel finanziamento in favore LL società Value. Di tale delitto era chiamato a rispondere LV D’ND nella qualità di amministratore unico dal 19 dicembre 2006 al 03 agosto 2010 e successivamente di amministratore di fatto, escludendo la sentenza di primo grado tale ultima qualità. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 10 Per il resto, per tutti gli imputati coinvolti, compreso il LV D’ND, il Tribunale escludeva del tutto la natura distrattiva delle operazioni, fra le quali quella di finanziamento, nonché la sussistenza del dolo. Rispetto a tale motivazione l’appello del Pubblico ministero, anche se non individualizza la doglianza rispetto al D’ND, non di meno ‘attacca’ il profilo LL sussistenza oggettiva del delitto e del coefficiente soggettivo richiesto, tanto più che D’ND risultava essere amministratore di diritto nell’arco temporale oggetto del finanziamento, cosicché non risultava aspecifico l’appello nella parte in cui non si confrontava con una frazione marginale dell’imputazione e dell’assoluzione, quella relativa alla esclusa qualità di amministratore di fatto. Pertanto, l’appello del Pubblico ministero non incorre nel vizio di genericità, in quanto può dirsi inammissibile l’atto di impugnazione quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento LL decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Pertanto, manifestamente infondata è la doglianza esaminata. 3.Va premesso, poi, che i ricorsi tutti, ad eccezione di quello nell’interesse LV D’ND cl. ’71, fanno richiamo alla necessità LL motivazione ‘rafforzata’, vertendosi in tema di overturning sfavorevole agli imputati. Non di meno per il menzionato LV D’ND, vertendosi in tema afferente questioni non personali, trova applicazione l’estensione dei motivi di impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. Riguardo all’onere di motivazione rafforzata, va qui richiamato quanto osservavano le Sez. Unite Dasgupta, in ordine alla necessità LL stessa nel caso di ribaltamento sfavorevole all’imputato LL sentenza di primo grado, con argomenti a sua volta confermati dalle Sez. Unite Troise. A ben vedere, fermo restando che nel caso in esame correttamente la Corte di appello ha provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in conseguenza dell’appello del pubblico ministero, l’onere che deve sostenere il ribaltamento, oltre a quello rinnovatorio dell’istruttoria in caso di motivi attinenti alla valutazione delle prove (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), è anche quello di confrontarsi con la sentenza assolutoria di primo grado, che nel caso in esame rilevava l’insussistenza dei fatti contestati. A tal proposito, le Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01, ai parr.
7.1 e ss., chiarivano come già autorevolmente era stato fatto riferimento al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 11 che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Il principio era stato anche ulteriormente ribadito e precisato, affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti LL motivazione LL prima sentenza, dando conto delle ragioni LL relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). In tale direzione si era anche confermato che il giudice di appello, in caso di ribaltamento sfavorevole, deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno LL decisione assolutoria, «dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti LL sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella LL decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e LL maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). Tali principi ancor più acquisivano rilievo, secondo le Sez. Unite Dasgupta, per effetto dell’introduzione del principio del «al di là di ogni ragionevole dubbio», al quale prima dell’inserimento nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. (ex l. 20 febbraio 2006, n. 46), già si rifaceva quale inderogabile regola di giudizio Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139. Da tale argomentare si consolidava, quindi, il principio che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", in quanto la condanna presuppone la certezza LL colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza LL colpevolezza. In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale — osservavano le Sez. U. Dasgupta —il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice LL impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione LL istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 12 I principi fin qui richiamati, venivano poi ulteriormente precisati da Sez. U Troise, anche per distinguere l’onere di motivazione richiesto a seconda dell’esito del giudizio di appello, se sfavorevole o favorevole all’imputato. Difatti, «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza LL colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Analoghe le conseguenze sulla estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento LL sentenza assolutoria ovvero in quella LL totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento LL sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo». Ebbene, non risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso sul punto, a fronte LL parte motiva LL sentenza impugnata dal par. 7, in quanto non del tutto evidente è lo specifico confronto con le argomentazioni LL sentenza di primo grado, emergendo una ricostruzione accurata e puntuale fondata sulle fonti di prova oggetto LL rinnovazione istruttoria. In sostanza non è evidente la maggiore ‘persuasività’ LL sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, il che rende non manifestamente infondate le doglianze difensive sul punto. 4. Anche altre doglianze appaiono non manifestamente infondate. A titolo esemplificativo, in tema di bancarotta documentale, in particolare relativamente alla ritenuta bancarotta documentale, occorrerebbe confrontarsi — anche per verificarne gli effetti sulla ‘tenuta’ LL motivazione impugnata — con il principio per cui il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01). Anche occorrerebbe confrontarsi con il principio per cui in tema di reati fallimentari la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice, nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, come prospettato dalle difese, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 13 perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02; Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01). Ciò conduce questa Corte a dover rilevare come, in assenza di ragioni di inammissibilità dei ricorsi, debba essere dichiarata ex art. 129 cod. proc. pen. l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione per tutti gli imputati. A riguardo, deve infatti osservarsi come secondo la consolidata giurisprudenza LL Corte di legittimità, solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, impedisce il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Nel caso in esame, non emergono, alla luce LL sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi LL insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione LL sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria LL causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, occorre prendere atto che il termine di prescrizione per i reati contestati è scaduto. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 14 Infatti, tenuto in conto che la Corte di appello ha escluso la recidiva per gli imputati in ordine ai quali era contestata, il termine di prescrizione per interruzione va a scadere il 7 ottobre 2023 (anni dodici e mesi sei dalla sentenza dichiarativa del fallimento, del 7 novembre 2011). Anche tenendo in conto le sospensioni dei termini di prescrizione, le cui cause si sono verificate in primo grado, pari a 370 giorni (rinvio dal 22 marzo 2017 al 21 giugno 2017 per astensione dei difensori, per 90 giorni;
rinvio dal 14 marzo 2018 al 19 settembre 2018 per astensione dei difensori per 188 giorni;
rinvio dall'11 marzo 2020 al 1 luglio 2020 per l’emergenza pandemica per 64 giorni;
rinvio dal 24 novembre 2021 al 1 dicembre 2021, su richiesta per 7 giorni;
rinvio dal 1 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021 per legittimo impedimento di 21 giorni), il termine di prescrizione è scaduto in data 11 ottobre 2024. Diversamente da quanto indicato nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. non deve tenersi conto di due ulteriori cause di sospensione ritenute dalla Corte di appello. In primo luogo, il rinvio dal 14 marzo 2014 al 26 maggio 2014 risulta necessitato dalla rinnovazione LL notifica dell’atto di citazione ad uno degli imputati, e solo in subordine l’istanza di riunione ad altro procedimento fu accolta dal Tribunale con trasmissione al presidente del tribunale. Certamente è vero che in caso di rinvio dell'udienza, disposto in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso LL prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza LL giurisdizione (Sez. 3, n. 43913 del 13/10/2021, Morris, Rv. 282100 – 01, conf. N. 29885 del 2015 Rv. 264433 – 01). È altrettanto vero, però, che in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa LL violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione LL prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio (Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 01/04/2020, Di Muro, Rv. 278523 – 01; conf. N. 36990 del 2019 Rv. 277533 – 01). Ne consegue la non computabilità del periodo conseguente all’esaminato rinvio dal 14 marzo 2014. Va invece computato il rinvio dal 19 febbraio 2016 al 1 aprile 2016 per 41 giorni, conseguente alla richiesta delle difese per formulare eventuale istanza di ricusazione ed acquisire il provvedimento emesso dal presidente del Collegio in Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 15 sede di riesame. Infatti, non si trattava di un rinvio necessitato, in quanto non essendo ancora nota la sussistenza LL causa di potenziale ricusazione comunque alle parti sarebbe stato consentito procedere ex art. 38 cod. proc. pen. nei tre giorni seguenti a formulare l’istanza, senza dover sollecitare il differimento dell’udienza. Pertanto, il termine ultimo di prescrizione è andato a scadere in data 21 novembre 2024, pervenendo il ricorso presso questa Corte in data 29 novembre 2024, il che non muta l’esito LL presente decisione. 5. Ne consegue che per tutti gli imputati, in ordine ai capi loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b), la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati a seguito di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 18/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR CA GE UT
udita la relazione svolta dal Consigliere CO AN;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI DA, che, riportandosi alla memoria depositata ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
uditi gli avvocati FEDERICO CONTE, nell’interesse di IO EL NI, VITTORIO DEL VECCHIO, nell’interesse di TO D’RE (cl. ‘71), LE CRISCUOLO, nell’interesse di SE TO, EP ST, nell’interesse di FA D’RE, LO D’RE e TO Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Penale Sent. Sez. 5 Num. 15182 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AN CO Data Udienza: 18/03/2025 2 D’RE (cl. ’34), che hanno illustrato i rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 2 luglio 2024, riformava quella del Tribunale salernitano con la quale IO LA ON veniva assolto dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui contestati ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste, con declaratoria di non doversi procedere quanto al reato di bancarotta semplice, così riqualificata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo a), perché estinto per intervenuta prescrizione, mentre LV D’ND (classe '71), SP EP, FA D’ND, LV D’ND (classe '34) e MA D’ND venivano mandati assolti dal reato loro ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ribaltava la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello del Pubblico ministero: confermava l'assoluzione di LA ON dalle bancarotte per distrazione sub capo a) LL somma di euro 135.200,00, quale prestito erogato negli anni 2007 e 2008 a D'ND IE e a D'ND CE, e LL quota di partecipazione nel capitale sociale LL società collegata Srl. D.L.D.; dichiarava LA ON responsabile delle ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva societaria e documentale generica sub capo a), nonché per la bancarotta fraudolenta distrattiva contestata al capo b), reato del quale venivano anche ritenuti responsabili gli altri imputati. 2. Per la migliore comprensione dei ricorsi val bene ricapitolare da subito quale sono le condotte per i quali è stata accertata la responsabilità dei ricorrenti. Quanto a LA ON, in ordine al capo a) risponde nella qualità di socio dal 24.09.10, di presidente del consiglio di amministrazione sino al 09.06.10 e successivamente di liquidatore LL S.p.a. HOLDING D'RE COMPANY, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno in data 07.04.11, per aver distratto: 1) la somma di euro 475.000.00, quale quota parte incassata degli assegni per complessivi euro 1.750.000,00, negoziati sul conto corrente nr.10533 acceso presso la Banca LL Campania ed intestato alla società fallita (euro 200.000,00 in data 20.01.10 e 275.000,00 in data 18.02.10), emessi dalla società fallita, in epoca in cui si trovava già in stato di insolvenza (iniziato nell'anno 2009), in favore di TT NT EP a titolo di caparra per l'acquisto al prezzo complessivo di euro 7.800.000,00 delle quote pari al 70% LL società immobiliare Spa MEDITERRANEA, di cui al contratto preliminare di compravendita di quote societarie stipulato con scrittura privata del 18.01.10, prive di data certa, al quale Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 3 non faceva seguito l'effettiva acquisizione di dette quote societarie in favore LL società fallita;
2) distraeva la somma complessiva di euro 141.552,61 — indicata in contabilità quale somma erogata a titolo di acconto per ferie non godute ai dipendenti, i quali hanno disconosciuto di aver ricevuto somme a tale titolo — e che non ha trovato riscontro nelle scritture obbligatone previste dalla normativa sul lavoro (buste paga e libro unico del lavoro); 3) tramite la cessione in data 05.08.10 a AP AN e ST LU al prezzo di euro 100.000,00 il 100% delle quote sociali detenute dalla società fallita nella S.p.a. TRADE REAL ESTATE in liquidazione (cessione successivamente revocata dal curatore) società operante nel settore immobiliare (attraverso la quale la società fallita controllava anche la S.r.l. G.D.O. SERVICE, S.r.l. VALSUO, S.r.l. BUILDING e S.r.l. NEW CO) ed a sua volta fallita in data 08.11.10, con un valore di beni immobili acquisiti nell'ambito del fallimento pari ad euro 34.130.276,00, di cui la Spa H.D.C. è creditrice per euro 288.465,58 (quale cliente) e per euro 9.576.500,00 per finanziamenti verso impresa collegata. Inoltre, LA ON rispondeva anche LL condotta di bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico — sempre contestata al capo a), nelle qualità indicate — per aver registrato l'erogazione in favore dei dipendenti LL predetta somma complessiva di euro 141.552,61 a titolo di acconto per ferie non godute, in realtà mai corrisposta, di cui euro 87.158,00 senza l'indicazione del dipendente beneficiario;
per non aver rilevato i deficit patrimoniali risultanti in alcuni bilanci di società controllate ed in tal modo sopravvalutando il risultato di esercizio ed il patrimonio netto LL società fallita al 31.12.2009 per euro 27.900.000,00, di cui 27.800.000,00 derivanti dal deficit patrimoniale accumulato dalla partecipata S.p.a. CAVA MARKET;
per non aver rilevato nell'anno 2010 le ulteriori perdite accumulate per complessivi 34.100.000,00 dalle società controllate S.p.a. CAVA MARKET, S.p.a. TRADE REAL ESTATE e S.r.l. GDS., in tal modo sopravvalutando il bilancio straordinario al 30.04.10 e precedente alla messa in liquidazione LL società fallita in data 09.06.10, non rilevando, inoltre, la cessione delle azioni LL S.p.a. TRADE REAL ESTATE, invece indicandole nel bilancio fallimentare depositato in cancelleria in data 18.04.11 (cedute in data 05.08.10). Quanto al capo b), sempre relativamente alle condotte distrattive inerenti al fallimento LL Holding D’ND Company S.p.a., ne sono stato ritenuti responsabili, i seguenti imputati nelle seguenti qualità: IO LA ON, nelle qualità indicate al capo a), nonché di amministratore unico sino al 30.07.10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. ATLANTICA, quest'ultima società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10; FA D’ND nella qualità di socio al 20% nel capitale sociale LL società Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 4 fallita dal 10.02.11 e di amministratore unico sino al 28.09.10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. DAMAS, società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10, nonché di socio per la stessa quota in quest'ultima società dal 10.02.11; MA D’ND, nella qualità di socio al 20% del capitale sociale delle società fallita dal 10.02.11 e di amministratore unico sino al 28/09/10 e successivamente di liquidatore LL S.r.l. ANTEMA, società socia al 20% nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE sino al 24.09.10, nonché di socio per la stessa quota in quest'ultima società dal 10.02.11; LV D’ND (cl. ’71) nella qualità di amministratore unico dal 19.12.06 al 03.08.10 e successivamente di amministratore di fatto LL S.r.l. VALUE;
LV D’ND (cl. ’34) nella qualità di socio al 20% dal 10.02.11 nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE;
EP SP nella qualità di socio al 98% dal 24.09.10 ed al 20% dal 10.02.11 nel capitale sociale LL società fallita e LL S.r.l. VALUE. In particolare, le condotte loro attribuite consistevano nella distrazione — in epoca in cui la società fallita si trovava già in stato di insolvenza (iniziato nell'anno 2009) — LL somma complessiva di euro 657.500,00, quale finanziamento concesso dalla società fallita nel periodo dal 04.01.10 al 02.04.10 alla S.r.l. VALUE, società non facente parte del gruppo HDC e le cui quote di partecipazioni erano detenute dalle famiglie LA ON e D'ND, inizialmente attraverso le società Atlantica, Damas, Artica, Antema e Giada e successivamente attraverso l'intestazione personale, e da SP EP, per terminare l'operazione di costruzione di immobili in Napoli, somma non restituita alla data LL sentenza di fallimento. 3. I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di IO LA ON, LV D’ND (cl. ‘71), EP SP, FA D’ND, MA D’ND e LV D’ND constano di plurimi motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di IO LL ON è articolato in cinque motivi, oltre a un motivo aggiunto. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla distrazione riferita all’acquisto delle quote LL Immobiliare Mediterranea S.p.a. (capo a). Il ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata abbia fondato erroneamente la natura fraudolenta LL bancarotta sulla situazione di insolvenza Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 5 manifestatasi all’atto LL operazione, nonché sulla circostanza che alcuna azione fu tesa al recupero LL somma versata o ad ottenere il trasferimento delle quote. A tal riguardo, non corretta risulterebbe la valorizzazione del solo stato di insolvenza quale indice di fraudolenza, non confrontandosi, la sentenza impugnata, con la natura imprudente dell’operazione, adeguata a integrare la bancarotta semplice;
tanto più che la stessa sentenza attribuisce alla iniziativa imprenditoriale il carattere di ‘operazione gravemente imprudente’, in una fase nella quale la società non poteva ‘avventurarsi in una speculazione immobiliare’. Rileva il ricorrente come la stessa Corte di appello abbia dato atto che la società Mediterranea fosse florida, che LA ON nei verbali del consiglio di amministrazione sollecitasse l’impegno di tutti i soci per uscire dalla crisi, che, dunque, l’operazione fosse funzionale agli interessi LL società, non essendo emersa dalla sentenza impugnata una finalità tesa ad avvantaggiare le ragioni di terzi, né dei soci personalmente. 4.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata cessione a AP e ST del 100% delle quote sociali LL HDC nella Trade Real Estate S.p.a. Lamenta il ricorrente l’incertezza ritenuta in primo grado — non dipanata dalla sentenza di appello — riguardo alla natura simulata o reale LL operazione, anche in questo caso valorizzando la Corte di appello la situazione di insolvenza e il mancato recupero del prezzo, aggirando però il tema LL congruità dello stesso, decisivo perché sia integrata la distrazione;
inoltre, la sentenza sarebbe viziata per difetto di motivazione rafforzata, tenuto conto che in primo grado la ragione dell’assoluzione risultava essere stata proprio la valutazione pari a zero del valore delle quote cedute. Né il riferimento LL Corte di appello al rilevantissimo patrimonio immobiliare LL società Trade risulterebbe decisivo ad attribuire alle quote valore, in considerazione del fallimento LL Trade intervenuto poco dopo, con conseguente giudizio penale, del quale il ricorrente allega la sentenza di appello che dava atto che l’attivo era pari alla metà circa del passivo accertato. Anche il ridotto tempo trascorso fra la cessione delle quote e il fallimento LL Trade — circa tre mesi — vanificherebbe l’argomento dell’inerzia fraudolenta o colpevole, come anche non rispondente al vero risulterebbe l’esistenza di un pactum de non petendo contenuto del contratto di cessione. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla distrazione delle somme versate ai dipendenti a titolo di acconto ferie, sempre nell’ambito del capo a). La Corte di appello ha limitato la distrazione a 25mila euro rispetto ai 141.552,61 in origine contestati. Lamenta il ricorrente che le argomentazioni difensive contenute in memoria non sono state valutate dalla Corte territoriale: la Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 6 versione dei fatti offerta da LA ON veniva ritenuta non credibile, a differenza di quelle dei dipendenti che negavano di avere beneficiato delle somme. La sentenza sarebbe affetta da contraddizione illogica quando attribuisce valore al manoscritto di LA ON, che indicava le somme assegnate a titolo di ferie non godute, non credendo invece all’imputato quando spiega la destinazione dei 25mila euro. Tanto più che i testi-dipendenti, in parte confermano la versione di LA ON, in parte non ricordano. 4.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla bancarotta documentale contestata al capo a). La sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistere la bancarotta fraudolenta documentale, riqualificata in bancarotta semplice in primo grado, ritiene integrata la fattispecie in ragione LL omessa indicazione nei bilanci delle gravi perdite, ricorrendo al più la bancarotta da falso in bilancio, mai però contestata, né sussistendo i relativi presupposti. Deduce altresì che oggetto LL bancarotta documentale non possono essere le condotte relative ai bilanci. Il ricorrente lamenta che le ragioni espresse con il terzo motivo si ripercuotono anche sulla falsa contabilizzazione dei 25mila euro destinati ai dipendenti per ferie non godute. 4.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge penale in relazione alla bancarotta distrattiva contestata al capo b). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto integrato il delitto, pur dando atto che l’operazione di finanziamento LL Value fosse appieno coerente con l’oggetto sociale LL fallita, solo perché Value non era appartenente dal gruppo HDC. La Corte di appello avrebbe sopravvalutato la circostanza che non vi fosse il controllo da parte di HDC su Value, senza però considerare che nozione di direzione coordinamento è di natura economico imprenditoriale ex art. 2497 e ss. cod. civ., cosicché Value risultava finanziata in ragione del coordinamento di HDC sulla stessa e del rispetto dell’oggetto sociale LL finanziatrice. Inoltre, la natura distrattiva — affermata in relazione alla vendita delle quote di partecipazione in Value delle cinque società, con riacquisto da parte delle persone fisiche — non vede fra gli acquirenti LA ON. Anche la affermata correlazione fra l’operazione di erogazione e lo stato di insolvenza LL finanziatrice, quindi in un arco temporale troppo dilatato fra l’una e l’altro, non tiene conto che la stipula del finanziamento intervenne nell’aprile 2009 e non nel primo semestre 2010. È dunque alla prima data che va correlata la verifica LL natura distrattiva dell’operazione, ovvero un atto gestorio al più imprudente. 4.6 Il motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche negate all’imputato. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 7 5. Il ricorso proposto nell’interesse di LV D’ND cl. 71 è articolato in tre motivi. 5.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale, deducendo l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero. Il ricorso denuncia assenza dei motivi di appello del pubblico ministero rispetto alla posizione del D’ND, per il quale il Tribunale aveva escluso la responsabilità in ordine al capo b), sia in ordine al dubbio correlato alla natura distrattiva dell’operazione di finanziamento, sia anche in relazione al ruolo di amministratore di fatto dell’imputato, dopo la cessazione dalla carica in Value, non attestato da ulteriori atti gestori. A fronte di ciò il motivo di appello si limitava a prospettare la natura distrattiva sulla base delle indicazioni provenienti dal curatore, fondando sulla assenza LL garanzia per la fallita quanto al finanziamento e LL richiesta di restituzione e sulla circostanza che la finanziata Value non fosse parte del ‘gruppo’. Nessun profilo quanto alla qualità di extraneus del D’ND spendeva il motivo di appello. 5.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 216 l. fall. In particolare, la Corte di appello non avrebbe dato conto del richiesto dolo per l’extraneus nel delitto di bancarotta distrattiva, non risultando comprovato un accordo collusivo fra l’imputato e LA ON. Inoltre, D’ND avrebbe concorso nella distrazione per aver richiesto il finanziamento nella qualità di amministratore LL Value, ma sarebbe poi cessato dall’incarico subito dopo senza alcun beneficio conseguente al finanziamento — a differenza degli altri coimputati che risultavano ricevere le quote LL Value — e senza che la Corte di appello abbia dato conto di atti gestori integranti la qualità di amministratore di fatto, desumendosi la prova del dolo esclusivamente dalla affermazione — non comprovata — che l’imputato farebbe parte LL famiglia D’ND, alla quale appartenevano i nuovi soci di Value dopo la cessione delle quote. 5.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato che Value non era parte del gruppo HDC, che il finanziamento fu richiesto e concesso un anno prima del fallimento di HDC, che il finanziamento era effettivo in quanto era necessario per completare un complesso residenziale in Napoli, i cui immobili furono venduti alcuni mesi dopo il finanziamento medesimo — intervenuto dal 4 gennaio al 2 aprile 2010 — quando ormai l’imputato si era già dimesso dal 3 agosto 2010, non mantenendo quote vendute ai soci. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dapprima escluso Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 8 l’appartenenza di D’ND alla compagine familiare LA ON-D’ND, salvo affermarla contraddittoriamente in altra parte LL sentenza. Il ruolo limitato di D’ND alla sola richiesta di finanziamento, lo renderebbero del tutto estraneo alle condotte successive. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di EP SP è articolato in un due motivi. 6.1 Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva sub capo b), quanto all’elemento oggettivo e soggettivo. In ordine al primo profilo la Corte non avrebbe offerto, in sede di motivazione, la doverosa argomentazione ‘rafforzata’, quanto al valore delle quote Value cedute a SP, valore che risultava essere pari a zero. Difetterebbe una motivazione adeguata anche quanto al dolo di SP, senza considerare che SP al momento del finanziamento di HDC a Value non era ancora socio, come anche risulterebbe illogico l’aver ritenuto Value appartenente al gruppo HDC. Inoltre, sussisterebbe un contrasto di giudicati per SP, assolto in altri processi per i reati fallimentari relativi alle società Antema, Damas, Giada e Artica, in precedenza socie di Value. 6.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria LL pena e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, negate con riferimento ad un precedente penale antecedente di 14 anni. 7. Il ricorso proposto nell’interesse di FA, MA e LV (Cl. 34) D’ND è articolato in due motivi. 7.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso che Value fosse parte del Gruppo HDC, omettendo di tener conto LL relazione De IS, depositata dagli imputati. Comunque, al momento in cui fu stipulato il finanziamento da HDC a Value non era comprovato il dissesto, tanto che la sentenza di fallimento sarebbe intervenuta due anni dopo. Il finanziamento era rispondente all’oggetto sociale LL HDC e inoltre consisteva in una operazione conveniente per la stessa HDC, stante la circostanza che Value ultimava gli immobili in Napoli alcuni dei quali furono poi venduti, come risultava in altro procedimento. Deducono i ricorrenti il vantaggio compensativo, come anche il difetto di motivazione quanto alla prova del dolo, che non può non confrontarsi con le sentenze che hanno mandato assolti i tre imputati in relazione alle società del Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 9 Gruppo delle quali erano rispettivamente amministratori (FA per Damas, MA per Antema, LV per Artica). LV, inoltre, assume la qualità di socio il 10 febbraio 2011 e pertanto non gli può essere attribuita alcuna condotta in relazione al finanziamento stipulato in data 16 aprile 2009. In sostanza, la sentenza impugnata non risponde ai requisiti propri LL ‘motivazione rafforzata’. 7.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge per le negate circostanze attenuanti generiche. 8. I ricorsi sono stati trattati con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 9. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. UI IO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi. 10. L’avvocato Del Vecchio, nell’interesse di LV D’ND cl. ’71, nonché gli avvocati Conte e Masucci per LA ON, nonché l’avvocato Strada per FA, MA e LV D’ND, hanno depositato memorie — l’avv. Strada allegando sentenze — in replica alle conclusioni LL Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 2. Va premesso che il primo motivo del ricorso nell’interesse di LV D’ND cl. 71 è manifestamente infondato. L’appello del Pubblico ministero, infatti, risulta tutt’altro che generico, in quanto l’impugnazione si confronta in modo specifico con le ragioni che avevano condotto all’assoluzione dell’imputato in primo grado. Il Tribunale valutava la posizione del ricorrente, quanto alla condotta attribuitagli di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, consistita nel finanziamento in favore LL società Value. Di tale delitto era chiamato a rispondere LV D’ND nella qualità di amministratore unico dal 19 dicembre 2006 al 03 agosto 2010 e successivamente di amministratore di fatto, escludendo la sentenza di primo grado tale ultima qualità. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 10 Per il resto, per tutti gli imputati coinvolti, compreso il LV D’ND, il Tribunale escludeva del tutto la natura distrattiva delle operazioni, fra le quali quella di finanziamento, nonché la sussistenza del dolo. Rispetto a tale motivazione l’appello del Pubblico ministero, anche se non individualizza la doglianza rispetto al D’ND, non di meno ‘attacca’ il profilo LL sussistenza oggettiva del delitto e del coefficiente soggettivo richiesto, tanto più che D’ND risultava essere amministratore di diritto nell’arco temporale oggetto del finanziamento, cosicché non risultava aspecifico l’appello nella parte in cui non si confrontava con una frazione marginale dell’imputazione e dell’assoluzione, quella relativa alla esclusa qualità di amministratore di fatto. Pertanto, l’appello del Pubblico ministero non incorre nel vizio di genericità, in quanto può dirsi inammissibile l’atto di impugnazione quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento LL decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Pertanto, manifestamente infondata è la doglianza esaminata. 3.Va premesso, poi, che i ricorsi tutti, ad eccezione di quello nell’interesse LV D’ND cl. ’71, fanno richiamo alla necessità LL motivazione ‘rafforzata’, vertendosi in tema di overturning sfavorevole agli imputati. Non di meno per il menzionato LV D’ND, vertendosi in tema afferente questioni non personali, trova applicazione l’estensione dei motivi di impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. Riguardo all’onere di motivazione rafforzata, va qui richiamato quanto osservavano le Sez. Unite Dasgupta, in ordine alla necessità LL stessa nel caso di ribaltamento sfavorevole all’imputato LL sentenza di primo grado, con argomenti a sua volta confermati dalle Sez. Unite Troise. A ben vedere, fermo restando che nel caso in esame correttamente la Corte di appello ha provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in conseguenza dell’appello del pubblico ministero, l’onere che deve sostenere il ribaltamento, oltre a quello rinnovatorio dell’istruttoria in caso di motivi attinenti alla valutazione delle prove (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), è anche quello di confrontarsi con la sentenza assolutoria di primo grado, che nel caso in esame rilevava l’insussistenza dei fatti contestati. A tal proposito, le Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01, ai parr.
7.1 e ss., chiarivano come già autorevolmente era stato fatto riferimento al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 11 che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Il principio era stato anche ulteriormente ribadito e precisato, affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti LL motivazione LL prima sentenza, dando conto delle ragioni LL relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). In tale direzione si era anche confermato che il giudice di appello, in caso di ribaltamento sfavorevole, deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno LL decisione assolutoria, «dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti LL sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella LL decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e LL maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). Tali principi ancor più acquisivano rilievo, secondo le Sez. Unite Dasgupta, per effetto dell’introduzione del principio del «al di là di ogni ragionevole dubbio», al quale prima dell’inserimento nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. (ex l. 20 febbraio 2006, n. 46), già si rifaceva quale inderogabile regola di giudizio Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139. Da tale argomentare si consolidava, quindi, il principio che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", in quanto la condanna presuppone la certezza LL colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza LL colpevolezza. In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale — osservavano le Sez. U. Dasgupta —il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice LL impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione LL istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 12 I principi fin qui richiamati, venivano poi ulteriormente precisati da Sez. U Troise, anche per distinguere l’onere di motivazione richiesto a seconda dell’esito del giudizio di appello, se sfavorevole o favorevole all’imputato. Difatti, «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza LL colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Analoghe le conseguenze sulla estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento LL sentenza assolutoria ovvero in quella LL totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento LL sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo». Ebbene, non risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso sul punto, a fronte LL parte motiva LL sentenza impugnata dal par. 7, in quanto non del tutto evidente è lo specifico confronto con le argomentazioni LL sentenza di primo grado, emergendo una ricostruzione accurata e puntuale fondata sulle fonti di prova oggetto LL rinnovazione istruttoria. In sostanza non è evidente la maggiore ‘persuasività’ LL sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, il che rende non manifestamente infondate le doglianze difensive sul punto. 4. Anche altre doglianze appaiono non manifestamente infondate. A titolo esemplificativo, in tema di bancarotta documentale, in particolare relativamente alla ritenuta bancarotta documentale, occorrerebbe confrontarsi — anche per verificarne gli effetti sulla ‘tenuta’ LL motivazione impugnata — con il principio per cui il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 – 01). Anche occorrerebbe confrontarsi con il principio per cui in tema di reati fallimentari la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice, nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, come prospettato dalle difese, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 13 perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02; Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01). Ciò conduce questa Corte a dover rilevare come, in assenza di ragioni di inammissibilità dei ricorsi, debba essere dichiarata ex art. 129 cod. proc. pen. l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione per tutti gli imputati. A riguardo, deve infatti osservarsi come secondo la consolidata giurisprudenza LL Corte di legittimità, solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, impedisce il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Nel caso in esame, non emergono, alla luce LL sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi LL insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione LL sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria LL causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, occorre prendere atto che il termine di prescrizione per i reati contestati è scaduto. Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 14 Infatti, tenuto in conto che la Corte di appello ha escluso la recidiva per gli imputati in ordine ai quali era contestata, il termine di prescrizione per interruzione va a scadere il 7 ottobre 2023 (anni dodici e mesi sei dalla sentenza dichiarativa del fallimento, del 7 novembre 2011). Anche tenendo in conto le sospensioni dei termini di prescrizione, le cui cause si sono verificate in primo grado, pari a 370 giorni (rinvio dal 22 marzo 2017 al 21 giugno 2017 per astensione dei difensori, per 90 giorni;
rinvio dal 14 marzo 2018 al 19 settembre 2018 per astensione dei difensori per 188 giorni;
rinvio dall'11 marzo 2020 al 1 luglio 2020 per l’emergenza pandemica per 64 giorni;
rinvio dal 24 novembre 2021 al 1 dicembre 2021, su richiesta per 7 giorni;
rinvio dal 1 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021 per legittimo impedimento di 21 giorni), il termine di prescrizione è scaduto in data 11 ottobre 2024. Diversamente da quanto indicato nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. non deve tenersi conto di due ulteriori cause di sospensione ritenute dalla Corte di appello. In primo luogo, il rinvio dal 14 marzo 2014 al 26 maggio 2014 risulta necessitato dalla rinnovazione LL notifica dell’atto di citazione ad uno degli imputati, e solo in subordine l’istanza di riunione ad altro procedimento fu accolta dal Tribunale con trasmissione al presidente del tribunale. Certamente è vero che in caso di rinvio dell'udienza, disposto in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso LL prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza LL giurisdizione (Sez. 3, n. 43913 del 13/10/2021, Morris, Rv. 282100 – 01, conf. N. 29885 del 2015 Rv. 264433 – 01). È altrettanto vero, però, che in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa LL violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione LL prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio (Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 01/04/2020, Di Muro, Rv. 278523 – 01; conf. N. 36990 del 2019 Rv. 277533 – 01). Ne consegue la non computabilità del periodo conseguente all’esaminato rinvio dal 14 marzo 2014. Va invece computato il rinvio dal 19 febbraio 2016 al 1 aprile 2016 per 41 giorni, conseguente alla richiesta delle difese per formulare eventuale istanza di ricusazione ed acquisire il provvedimento emesso dal presidente del Collegio in Firmato Da: CO AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 - Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d 15 sede di riesame. Infatti, non si trattava di un rinvio necessitato, in quanto non essendo ancora nota la sussistenza LL causa di potenziale ricusazione comunque alle parti sarebbe stato consentito procedere ex art. 38 cod. proc. pen. nei tre giorni seguenti a formulare l’istanza, senza dover sollecitare il differimento dell’udienza. Pertanto, il termine ultimo di prescrizione è andato a scadere in data 21 novembre 2024, pervenendo il ricorso presso questa Corte in data 29 novembre 2024, il che non muta l’esito LL presente decisione. 5. Ne consegue che per tutti gli imputati, in ordine ai capi loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b), la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati a seguito di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 18/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR CA GE UT