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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 8061/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Bernardinetti
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, sig. e Parte_1 Parte_2 celebrato con rito civile a Roma l'11.12.1994 trascritto nel registro del Comune di Roma dell'anno 1994 ,
Parte 1, serie 01, atto n. 2772, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Disporre la modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata, revocando in toto l'obbligo del padre sig. di versare alla madre Sig.ra per il mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2 Per_
€ 400/00 mensili, essendo la stessa indipendente e autosufficiente poiché titolare di un proprio reddito mensile di €1.300/1.400 e conducendo ormai una vita autonoma con il proprio compagno.
4) dichiari confermato l'obbligo del sig. di versare alla ex moglie per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della stessa la somma mensile di € 300,00 entro il 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT come stabilito in sede di separazione consensuale.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma……………………………………… in data
11.12.1994………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 1994……………, al N. 2772 ……………….. Parte I………., Serie 01………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 27.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi