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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: dott. Giuseppe DISABATO - Presidente dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 1999 sotto il numero d'ordine 5038, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente tra
rappresentata e difesa dall' avv.to Pierluigi Quaranta, in virtù di Parte_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
14.10.2020;
– attrice –
e
rappresentata e difesa dall'avv. Marzio De Fino giusta mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 21.12. 2023;
– convenuta –
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Addosio e Alfieri Controparte_2
Luigi Maria Zullino, in forza di procure in atti;
-convenuto- nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Losacco Domenico giusta Controparte_3 mandato a margine della comparsa del 24.4.2014;
- terzo chiamato -
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Pepe, giusta procura in calce alla comparsa di intervento
-interventore-
///
All'udienza del 27.11.2024, all'esito della trattazione cartolare, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, e per sentire sciogliere la CP_1 Controparte_2 comunione sui beni loro pervenuti per via ereditaria e precisamente:1) fondo rustico sito in agro di Triggiano;
2) quota di 2/3 della proprietà sul fondo rustico in agro di Noicattaro
c.da Via Vecchia di Triggiano;
3) quota di 2/3 di proprietà sul fondo rustico in agro di
Capurso alla c.da “Torre Marinara”; 4) quota di 2/3 di proprietà sul fabbricato in
Triggiano alla via De Micco angolo via Imbriani composto da locale a piano scantinato, locale a piano terra, appartamento a piano terra, due appartamenti a primo piano, due appartamenti a secondo piano.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva:
- di essere sorella di e;
CP_1 Controparte_2
- che a seguito del decesso dei genitori, (deceduto in data 4.01.1990) e Persona_1
(deceduta in data 10.07.1991), il nucleo familiare si era trovato in Persona_2 difficoltà economica sicchè occorreva alienare alcuni beni caduti in successione ereditaria;
- che vani erano risultati i tentativi per addivenire ad una soluzione concordata della lite.
Con comparsa depositata il 20.12.1999, si costituivano in giudizio e CP_1 [...]
, i quali non si opponevano allo scioglimento della comunione ma precisavano CP_2 che tutti i cespiti elencati in atto di citazione erano in proprietà piena dei condividendi e che vi era un ulteriore bene, oggetto di altro contenzioso avviato da parte di terzi, per cui chiedevano la sospensione del presente giudizio di divisione in attesa della definizione di detta controversia.
Concessi i termini per l'articolazione delle richieste istruttorie e disposta ctu, all'udienza del 24.10.2005 le parti davano atto di aver trovato un accordo in ordine ad un progetto di divisione che prevedeva l'attribuzione di quote diseguali in natura con i relativi conguagli.
Sorta la necessità di eliminare taluni abusi edilizi e formulata da una delle parti la richiesta di vendita di un cespite per acquisire la provvista necessaria a tale attività, il GI, con ordinanza, disponeva il prosieguo del giudizio sollecitando le parti alla sanatoria della res.
Dopo una serie di rinvii, volti anche al bonario componimento della lite, all'udienza del
16.10.2013 era disposta la chiamata in causa di , creditore pignorante Controparte_3 uno degli immobili in comunione in forza di sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari
n.845/2012 che condannava e al pagamento CP_1 Parte_1 Controparte_2 delle spese del doppio grado di giudizio in ragione di ½ dell'intera somma liquidata. All'udienza del 24.03.2014, preso atto della costituzione di – il quale Controparte_3 dichiarava di aver ricevuto un acconto sul maggior credito da parte di – era CP_1 chiesta un'integrazione di ctu in relazione all'accertamento di ulteriori formalità pregiudizievoli.
Disposti taluni rinvii per esame della ctu integrativa, all'udienza del 2.03.2015 l'avv.
Campanella dichiarava di esibire e depositare copia dell'atto pubblico per Notar Per_3 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
Simone del 26.2.2025 rep 29718 rac. 12019 relativo alla vendita di un cespite caduto in successione, alienato in favore dell'avv. Domenico Losacco che contestualmente rilasciava istanza di desistenza, chiedendo dichiararsi l'estromissione dal giudizio di
. Contestualmente parte attrice formulava una proposta di divisione Controparte_3 bonaria che tuttavia non riscontrava l'adesione delle altre parti;
il giudice, pertanto, disponeva il sorteggio delle quote così come indicate dal ctu e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2016. All'udienza del 15.09.2016 si procedeva al sorteggio delle quote;
quindi, la causa era rinviata per la nomina del notaio ai fini della predisposizione dei decreti di trasferimento dei beni in favore di ciascun comunista.
All'udienza del 20.04.2017 il GI procedeva alla nomina del notaio e alla liquidazione delle spese processuali, determinando i compensi in favore dei difensori delle parti e ponendoli a carico della massa, con diritto di prededuzione in favore di ciascun procuratore costituito.
All'udienza del 27.06.2019 il precedente difensore di rappresentava di aver CP_1 sottoposto a procedura esecutiva uno dei cespiti ereditari in ragione del mancato pagamento del compenso liquidato dal giudice a carico della massa.
Disposto un rinvio della causa per il compimento degli atti delegati al notaio e per il bonario componimento della vicenda, all'udienza del 28.11.2019, fallito il tentativo di una divisione bonaria, il GI disponeva la vendita dell'intero compendio ereditario, nominando il medesimo notaio già incaricato della predisposizione degli atti di trasferimento e facendo salva, comunque, la possibilità che, nelle more, le parti si accordassero definitivamente.
All'udienza del 15.10.2020 si dava atto che l' aveva iscritto ipoteca Controparte_4 sulla massa ereditaria per un debito di e il G.I. disponeva un rinvio della Controparte_2 causa al 14.01.2021 invitando i procuratori delle parti, al fine di evitare la chiamata del creditore iussu iudicis che avrebbe comportato un allungamento dei tempi processuali, a sollecitarne l'intervento. (cfr. ordinanza del 15.10.2020). Con comparsa del 14.12.2020 spiegava intervento l' non Controparte_4 opponendosi alla divisione e rendendosi disponibile a restringere l'ipoteca sui beni assegnati per sorteggio a . Controparte_2
All'udienza del 14.1.2021, preso atto dell'intervento dell' , le parti erano sollecitate CP_5 al versamento dell'acconto in favore del Professionista delegato ai fini della regolarizzazione dei beni e della redazione dei decreti di trasferimento. All'udienza del
15.4.2021 consegnava al Notaio delegato assegno circolare dell'importo Parte_1 di €4.000,00. All'udienza del 21.10.2021, il professionista delegato rappresentava la necessità di sanare alcune irregolarità urbanistiche in relazione al bene di cui al fg. 15,
p.lla 832 subb 2 e 11 e di cancellare talune formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili e, in particolare, i pignoramenti iscritti dai precedenti difensori delle parti per i compensi liquidati con ordinanza emessa in corso di causa.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1.2.2022, Controparte_2 assumeva la tardività della costituzione dell' , contestando altresì il Controparte_4 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
credito sottostante l'iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'interventrice. Disposti taluni rinvii per precisazione delle conclusioni in ordine all'intervento dell' , all'udienza del 21.12.2023 il difensore di Controparte_4 CP_1 evidenziava che un immobile da assegnarsi, in base al sorteggio del 15.9.2016, in favore di quest'ultima, nelle more era stato fatto oggetto di procedura esecutiva RGE n.23/2019 avviata dal precedente difensore costituito, avv. Barbieri, per il recupero del debito della massa ereditaria, e aggiudicato a terzi in data 3.10.2023; soggiungeva, inoltre, che anche altro bene della massa era stato assegnato all'esito della procedura espropriativa avviata dall'avv. Campanella;
evidenziava, quindi, la necessità di redigere un nuovo progetto di divisione dei beni ancora in comunione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo, all'udienza del 24.4.2024 le parti insistevano nell'emissione di sentenza parziale in ordine all'ammissibilità dell'intervento dell' . Controparte_4
La causa era quindi trattenuta in decisione sulla questione preliminare e con ordinanza collegiale del 4.6.2024 era rimessa sul ruolo istruttorio.
A seguito di riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato relatore, all'udienza del 27.11.24, la causa era nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare valutarsi l'intervento in giudizio dell' , la Controparte_4 cui ammissibilità è stata contestata dal convenuto con (la sola) memoria Controparte_2 di costituzione di nuovo difensore dell'1.2.2022. Deve premettersi che l'intervento in giudizio della detta è stato sollecitato dal CP_4
Tribunale e, quindi, dalle parti, in ragione della trascrizione di ipoteca del 16/11/2015 -
Registro Particolare 6017 Registro Generale 42224 – da parte di Equitalia Sud spa a danni di , sui beni costituenti la massa ereditaria. Controparte_2
Ed invero, l' costituendosi in giudizio, ha rappresentato di essere creditrice di CP_4
dell'importo di €550.790,00 e di avere, a fronte del mancato pagamento Controparte_2 del debito, iscritto ipoteca in data 16.11.2015 sui beni della massa ereditaria la cui quota di 1/3 è di spettanza del detto debitore.
, con la comparsa di costituzione dell'1.2.2022, ha eccepito, tra l'altro, Controparte_2 la tardività e inammissibilità dell'intervento in quanto, essendo l'iscrizione ipotecaria da parte di stata eseguita solo il 19.11.2015, e quindi in data abbondantemente CP_5 successiva alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non ricorrerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 1113 cc..
Osserva questo Collegio che tale contestazione non è condivisibile.
È evidente che l'intervento in giudizio dell' , quale creditore Controparte_4 ipotecario, sia stata sollecitata dal magistrato in precedenza assegnatario del procedimento – su indicazione delle parti costituite – in forza dell'art.1113 cc, la quale TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
norma prevede al primo comma che 'I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa' e al comma terzo stabilisce che 'Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale'. La disposizione normativa regola l'intervento in giudizio dei creditori i quali sono interessati a partecipare al giudizio al fine di non subire un danno dalla eventuale attribuzione al loro debitore di un valore inferiore a quello della quota relativa;
il terzo comma della norma si occupa, poi, dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato un diritto sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e 'trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale' stabilendo che, affinché la divisione abbia effetto nei confronti dei comunisti, detti creditori devono essere chiamati ad intervenire, essendo a tal fine, tuttavia, necessaria la loro chiamata e non anche l'effettiva partecipazione al giudizio.
Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, è evidente che nella specie si verta nell'ipotesi di cui al terzo comma della norma citata atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di , non vi è prova alcuna in atti della trascrizione Controparte_2 della presente domanda di divisione;
per contro, dalle visure allegate in data 30.9.2019 dal Notaio delegato, e relative al periodo 25.1.1996-23.9.2019, non emerge alcuna trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
È evidente, pertanto, pur non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'interesse di tutti i comunisti alla partecipazione in giudizio dell' al fine di Controparte_4 rendere a questa opponibile l'atto di divisione: la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere «se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti» (cfr. Cass. n. 4703/1981; Cass. n.
4330/1986; in tal senso anche Cass. n. 6228/2023 secondo cui '… il difetto di trascrizione della domanda giudiziale non impedisce la successiva trascrizione del provvedimento definitivo (sentenza o ordinanza) con il quale è attuato il riparto. Peraltro, non operando la prenotazione, gli effetti divisori non saranno opponibili ai creditori e aventi causa che avranno iscritto o trascritto l'acquisto anche dopo l'inizio del giudizio e fino alla trascrizione del provvedimento giudiziale. Costoro si troveranno nella stessa posizione di coloro che avevano acquistato e trascritto prima che la divisione giudiziale avesse inizio (art. ex art. 1113, comma 3, c.c.) (Cass. n. 10067/2020)'. Deve soggiungersi, in ossequio all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che colui che trascrive o iscrive contro uno dei comproprietari, prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel terzo comma della norma.
In ultimo, non appare inutile ancora evidenziare che, al fine di regolare i rapporti tra i comunisti e il creditore ipotecario, soccorre la disposizione di cui all'art. 2825 cc secondo cui 'L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione
o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. …'. Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 2971/1980), 'L'intervento nella divisione del creditore ipotecario di uno dei condividenti, a norma del comma 3 dell'art. 1113 c.c., si sostanzia in un'attività diretta alla conservazione della garanzia ipotecaria del creditore medesimo essendo finalizzato, indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso, ad ottenere che l'immobile ipotecato sia compreso nel lotto da assegnare al condividente suo debitore
o, nel caso di un unico immobile comune, che l'ipoteca venga concentrata sulla parte del bene da attribuire al debitore medesimo e, pertanto, rientra fra le domande che, a norma degli art. 2943 comma 2 e 2945 comma 2 c.c., ha effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito nei confronti del debitore condividente.'. Ne discende, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ammissibilità e la tempestività dell'intervento dell' , effettuato ai sensi dell'art. 1113 comma 3 cc, non essendovi CP_5 prova che la terza creditrice fosse a conoscenza della pendenza del presente giudizio e che avrebbe potuto intervenire in data immediatamente successiva all'iscrizione ipotecaria.
La causa deve proseguire per la definizione delle questioni ancora pendenti relative all'intervento di (in relazione alla cui posizione non vi è prova in atti Controparte_3
– nonostante l'attestazione di deposito resa a verbale di udienza del 2.3.2015 – della stipula della compravendita immobiliare, volta a soddisfare il terzo creditore), alle domande avanzate dall' e allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni CP_5 relitti;
invero, deve darsi atto che, nonostante nel corso del giudizio sia stato predisposto un progetto di divisione e si sia proceduto all'estrazione a sorte dei lotti, i beni non risultano essere stati formalmente assegnati ai condividenti e parte di essi risultano, medio tempore, aggrediti nell'ambito di separate procedure esecutive (una delle quali ha visto la partecipazione in giudizio della medesima , risultata assegnataria Controparte_4 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
all'esito di talune somme (cfr. progetto di distribuzione del 27.4.2023 redatto nell'ambito della procedura esecutiva n. 209/21), sicchè la causa deve proseguire come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria iscritto al n.r.g.5038/1999, così provvede: dichiara l'ammissibilità dell'intervento dell' ; Controparte_4 provvede con separata ordinanza per il prosieguo della causa;
spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DOTT. GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: dott. Giuseppe DISABATO - Presidente dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 1999 sotto il numero d'ordine 5038, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente tra
rappresentata e difesa dall' avv.to Pierluigi Quaranta, in virtù di Parte_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
14.10.2020;
– attrice –
e
rappresentata e difesa dall'avv. Marzio De Fino giusta mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 21.12. 2023;
– convenuta –
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Addosio e Alfieri Controparte_2
Luigi Maria Zullino, in forza di procure in atti;
-convenuto- nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Losacco Domenico giusta Controparte_3 mandato a margine della comparsa del 24.4.2014;
- terzo chiamato -
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Pepe, giusta procura in calce alla comparsa di intervento
-interventore-
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All'udienza del 27.11.2024, all'esito della trattazione cartolare, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, e per sentire sciogliere la CP_1 Controparte_2 comunione sui beni loro pervenuti per via ereditaria e precisamente:1) fondo rustico sito in agro di Triggiano;
2) quota di 2/3 della proprietà sul fondo rustico in agro di Noicattaro
c.da Via Vecchia di Triggiano;
3) quota di 2/3 di proprietà sul fondo rustico in agro di
Capurso alla c.da “Torre Marinara”; 4) quota di 2/3 di proprietà sul fabbricato in
Triggiano alla via De Micco angolo via Imbriani composto da locale a piano scantinato, locale a piano terra, appartamento a piano terra, due appartamenti a primo piano, due appartamenti a secondo piano.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva:
- di essere sorella di e;
CP_1 Controparte_2
- che a seguito del decesso dei genitori, (deceduto in data 4.01.1990) e Persona_1
(deceduta in data 10.07.1991), il nucleo familiare si era trovato in Persona_2 difficoltà economica sicchè occorreva alienare alcuni beni caduti in successione ereditaria;
- che vani erano risultati i tentativi per addivenire ad una soluzione concordata della lite.
Con comparsa depositata il 20.12.1999, si costituivano in giudizio e CP_1 [...]
, i quali non si opponevano allo scioglimento della comunione ma precisavano CP_2 che tutti i cespiti elencati in atto di citazione erano in proprietà piena dei condividendi e che vi era un ulteriore bene, oggetto di altro contenzioso avviato da parte di terzi, per cui chiedevano la sospensione del presente giudizio di divisione in attesa della definizione di detta controversia.
Concessi i termini per l'articolazione delle richieste istruttorie e disposta ctu, all'udienza del 24.10.2005 le parti davano atto di aver trovato un accordo in ordine ad un progetto di divisione che prevedeva l'attribuzione di quote diseguali in natura con i relativi conguagli.
Sorta la necessità di eliminare taluni abusi edilizi e formulata da una delle parti la richiesta di vendita di un cespite per acquisire la provvista necessaria a tale attività, il GI, con ordinanza, disponeva il prosieguo del giudizio sollecitando le parti alla sanatoria della res.
Dopo una serie di rinvii, volti anche al bonario componimento della lite, all'udienza del
16.10.2013 era disposta la chiamata in causa di , creditore pignorante Controparte_3 uno degli immobili in comunione in forza di sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari
n.845/2012 che condannava e al pagamento CP_1 Parte_1 Controparte_2 delle spese del doppio grado di giudizio in ragione di ½ dell'intera somma liquidata. All'udienza del 24.03.2014, preso atto della costituzione di – il quale Controparte_3 dichiarava di aver ricevuto un acconto sul maggior credito da parte di – era CP_1 chiesta un'integrazione di ctu in relazione all'accertamento di ulteriori formalità pregiudizievoli.
Disposti taluni rinvii per esame della ctu integrativa, all'udienza del 2.03.2015 l'avv.
Campanella dichiarava di esibire e depositare copia dell'atto pubblico per Notar Per_3 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
Simone del 26.2.2025 rep 29718 rac. 12019 relativo alla vendita di un cespite caduto in successione, alienato in favore dell'avv. Domenico Losacco che contestualmente rilasciava istanza di desistenza, chiedendo dichiararsi l'estromissione dal giudizio di
. Contestualmente parte attrice formulava una proposta di divisione Controparte_3 bonaria che tuttavia non riscontrava l'adesione delle altre parti;
il giudice, pertanto, disponeva il sorteggio delle quote così come indicate dal ctu e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2016. All'udienza del 15.09.2016 si procedeva al sorteggio delle quote;
quindi, la causa era rinviata per la nomina del notaio ai fini della predisposizione dei decreti di trasferimento dei beni in favore di ciascun comunista.
All'udienza del 20.04.2017 il GI procedeva alla nomina del notaio e alla liquidazione delle spese processuali, determinando i compensi in favore dei difensori delle parti e ponendoli a carico della massa, con diritto di prededuzione in favore di ciascun procuratore costituito.
All'udienza del 27.06.2019 il precedente difensore di rappresentava di aver CP_1 sottoposto a procedura esecutiva uno dei cespiti ereditari in ragione del mancato pagamento del compenso liquidato dal giudice a carico della massa.
Disposto un rinvio della causa per il compimento degli atti delegati al notaio e per il bonario componimento della vicenda, all'udienza del 28.11.2019, fallito il tentativo di una divisione bonaria, il GI disponeva la vendita dell'intero compendio ereditario, nominando il medesimo notaio già incaricato della predisposizione degli atti di trasferimento e facendo salva, comunque, la possibilità che, nelle more, le parti si accordassero definitivamente.
All'udienza del 15.10.2020 si dava atto che l' aveva iscritto ipoteca Controparte_4 sulla massa ereditaria per un debito di e il G.I. disponeva un rinvio della Controparte_2 causa al 14.01.2021 invitando i procuratori delle parti, al fine di evitare la chiamata del creditore iussu iudicis che avrebbe comportato un allungamento dei tempi processuali, a sollecitarne l'intervento. (cfr. ordinanza del 15.10.2020). Con comparsa del 14.12.2020 spiegava intervento l' non Controparte_4 opponendosi alla divisione e rendendosi disponibile a restringere l'ipoteca sui beni assegnati per sorteggio a . Controparte_2
All'udienza del 14.1.2021, preso atto dell'intervento dell' , le parti erano sollecitate CP_5 al versamento dell'acconto in favore del Professionista delegato ai fini della regolarizzazione dei beni e della redazione dei decreti di trasferimento. All'udienza del
15.4.2021 consegnava al Notaio delegato assegno circolare dell'importo Parte_1 di €4.000,00. All'udienza del 21.10.2021, il professionista delegato rappresentava la necessità di sanare alcune irregolarità urbanistiche in relazione al bene di cui al fg. 15,
p.lla 832 subb 2 e 11 e di cancellare talune formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili e, in particolare, i pignoramenti iscritti dai precedenti difensori delle parti per i compensi liquidati con ordinanza emessa in corso di causa.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'1.2.2022, Controparte_2 assumeva la tardività della costituzione dell' , contestando altresì il Controparte_4 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
credito sottostante l'iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'interventrice. Disposti taluni rinvii per precisazione delle conclusioni in ordine all'intervento dell' , all'udienza del 21.12.2023 il difensore di Controparte_4 CP_1 evidenziava che un immobile da assegnarsi, in base al sorteggio del 15.9.2016, in favore di quest'ultima, nelle more era stato fatto oggetto di procedura esecutiva RGE n.23/2019 avviata dal precedente difensore costituito, avv. Barbieri, per il recupero del debito della massa ereditaria, e aggiudicato a terzi in data 3.10.2023; soggiungeva, inoltre, che anche altro bene della massa era stato assegnato all'esito della procedura espropriativa avviata dall'avv. Campanella;
evidenziava, quindi, la necessità di redigere un nuovo progetto di divisione dei beni ancora in comunione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo, all'udienza del 24.4.2024 le parti insistevano nell'emissione di sentenza parziale in ordine all'ammissibilità dell'intervento dell' . Controparte_4
La causa era quindi trattenuta in decisione sulla questione preliminare e con ordinanza collegiale del 4.6.2024 era rimessa sul ruolo istruttorio.
A seguito di riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato relatore, all'udienza del 27.11.24, la causa era nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le parti depositavano gli scritti conclusionali come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare valutarsi l'intervento in giudizio dell' , la Controparte_4 cui ammissibilità è stata contestata dal convenuto con (la sola) memoria Controparte_2 di costituzione di nuovo difensore dell'1.2.2022. Deve premettersi che l'intervento in giudizio della detta è stato sollecitato dal CP_4
Tribunale e, quindi, dalle parti, in ragione della trascrizione di ipoteca del 16/11/2015 -
Registro Particolare 6017 Registro Generale 42224 – da parte di Equitalia Sud spa a danni di , sui beni costituenti la massa ereditaria. Controparte_2
Ed invero, l' costituendosi in giudizio, ha rappresentato di essere creditrice di CP_4
dell'importo di €550.790,00 e di avere, a fronte del mancato pagamento Controparte_2 del debito, iscritto ipoteca in data 16.11.2015 sui beni della massa ereditaria la cui quota di 1/3 è di spettanza del detto debitore.
, con la comparsa di costituzione dell'1.2.2022, ha eccepito, tra l'altro, Controparte_2 la tardività e inammissibilità dell'intervento in quanto, essendo l'iscrizione ipotecaria da parte di stata eseguita solo il 19.11.2015, e quindi in data abbondantemente CP_5 successiva alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non ricorrerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 1113 cc..
Osserva questo Collegio che tale contestazione non è condivisibile.
È evidente che l'intervento in giudizio dell' , quale creditore Controparte_4 ipotecario, sia stata sollecitata dal magistrato in precedenza assegnatario del procedimento – su indicazione delle parti costituite – in forza dell'art.1113 cc, la quale TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
norma prevede al primo comma che 'I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa' e al comma terzo stabilisce che 'Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale'. La disposizione normativa regola l'intervento in giudizio dei creditori i quali sono interessati a partecipare al giudizio al fine di non subire un danno dalla eventuale attribuzione al loro debitore di un valore inferiore a quello della quota relativa;
il terzo comma della norma si occupa, poi, dei creditori iscritti e di coloro che hanno acquistato un diritto sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e 'trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale' stabilendo che, affinché la divisione abbia effetto nei confronti dei comunisti, detti creditori devono essere chiamati ad intervenire, essendo a tal fine, tuttavia, necessaria la loro chiamata e non anche l'effettiva partecipazione al giudizio.
Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, è evidente che nella specie si verta nell'ipotesi di cui al terzo comma della norma citata atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di , non vi è prova alcuna in atti della trascrizione Controparte_2 della presente domanda di divisione;
per contro, dalle visure allegate in data 30.9.2019 dal Notaio delegato, e relative al periodo 25.1.1996-23.9.2019, non emerge alcuna trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
È evidente, pertanto, pur non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'interesse di tutti i comunisti alla partecipazione in giudizio dell' al fine di Controparte_4 rendere a questa opponibile l'atto di divisione: la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere «se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti» (cfr. Cass. n. 4703/1981; Cass. n.
4330/1986; in tal senso anche Cass. n. 6228/2023 secondo cui '… il difetto di trascrizione della domanda giudiziale non impedisce la successiva trascrizione del provvedimento definitivo (sentenza o ordinanza) con il quale è attuato il riparto. Peraltro, non operando la prenotazione, gli effetti divisori non saranno opponibili ai creditori e aventi causa che avranno iscritto o trascritto l'acquisto anche dopo l'inizio del giudizio e fino alla trascrizione del provvedimento giudiziale. Costoro si troveranno nella stessa posizione di coloro che avevano acquistato e trascritto prima che la divisione giudiziale avesse inizio (art. ex art. 1113, comma 3, c.c.) (Cass. n. 10067/2020)'. Deve soggiungersi, in ossequio all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che colui che trascrive o iscrive contro uno dei comproprietari, prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel terzo comma della norma.
In ultimo, non appare inutile ancora evidenziare che, al fine di regolare i rapporti tra i comunisti e il creditore ipotecario, soccorre la disposizione di cui all'art. 2825 cc secondo cui 'L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione
o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. …'. Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 2971/1980), 'L'intervento nella divisione del creditore ipotecario di uno dei condividenti, a norma del comma 3 dell'art. 1113 c.c., si sostanzia in un'attività diretta alla conservazione della garanzia ipotecaria del creditore medesimo essendo finalizzato, indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso, ad ottenere che l'immobile ipotecato sia compreso nel lotto da assegnare al condividente suo debitore
o, nel caso di un unico immobile comune, che l'ipoteca venga concentrata sulla parte del bene da attribuire al debitore medesimo e, pertanto, rientra fra le domande che, a norma degli art. 2943 comma 2 e 2945 comma 2 c.c., ha effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito nei confronti del debitore condividente.'. Ne discende, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ammissibilità e la tempestività dell'intervento dell' , effettuato ai sensi dell'art. 1113 comma 3 cc, non essendovi CP_5 prova che la terza creditrice fosse a conoscenza della pendenza del presente giudizio e che avrebbe potuto intervenire in data immediatamente successiva all'iscrizione ipotecaria.
La causa deve proseguire per la definizione delle questioni ancora pendenti relative all'intervento di (in relazione alla cui posizione non vi è prova in atti Controparte_3
– nonostante l'attestazione di deposito resa a verbale di udienza del 2.3.2015 – della stipula della compravendita immobiliare, volta a soddisfare il terzo creditore), alle domande avanzate dall' e allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni CP_5 relitti;
invero, deve darsi atto che, nonostante nel corso del giudizio sia stato predisposto un progetto di divisione e si sia proceduto all'estrazione a sorte dei lotti, i beni non risultano essere stati formalmente assegnati ai condividenti e parte di essi risultano, medio tempore, aggrediti nell'ambito di separate procedure esecutive (una delle quali ha visto la partecipazione in giudizio della medesima , risultata assegnataria Controparte_4 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
all'esito di talune somme (cfr. progetto di distribuzione del 27.4.2023 redatto nell'ambito della procedura esecutiva n. 209/21), sicchè la causa deve proseguire come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria iscritto al n.r.g.5038/1999, così provvede: dichiara l'ammissibilità dell'intervento dell' ; Controparte_4 provvede con separata ordinanza per il prosieguo della causa;
spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DOTT. GIUSEPPE DISABATO