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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3987/2024
tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARMELINDA GIULIANO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 11.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 16.10.2024. Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato entro il termine di sei mesi dalla data della comunicazione del verbale relativo all'esito della visita medica dinanzi alla commissione medica ASP.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina di un consulente tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta Persona_1
depositata il 26.9.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: “Sclerosi multipla EDSS 6,5 [...] La suddetta infermità, determina
un complesso patologico per il quale il Sig. , è da considerarsi Parte_1
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100 % art 2 e 12 L 118/71.
Dall'attento esame degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale
si può affermare, che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità
del ricorrente allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della
sua età e dunque non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità
di accompagnamento e/o assistenza continua, appare pertanto, equo quanto
riconosciuto dalla commissione medica dell' . CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure. Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
13.5.2025, ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: “Sclerosi Parte_1
multipla EDSS 6,5. Dall'esame clinico obiettivo attuale e dall'esame della
documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa si può affermare che la suddetta
patologia, in riferimento ai criteri tabellari di cui al D.M. della Sanità del 5.2.1992,
pubblicati sul supplemento della G.U. n° 47 del 26.02.1992, ed in riferimento alla Linee
Guida per l'accertamento degli stati invalidanti pubblicati sul Partale determina CP_1
una TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% ma non determina l'incapacità
allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e, quindi,
non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di
accompagnamento. Ritengo, pertanto, che il ricorrente non possedeva i requisiti
medico-legali utili per potere usufruire dell'indennità di accompagnamento all'epoca
della visita medico legale effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento
della Invalidità Civile dell' di Siracusa nella seduta del 27.07.2023 né li possedeva CP_1
Per all'epoca della visita di ATP effettata da dott. del 07.05.2024 né li possiede Per_1
allo attuale di giudizio di del 22.04.2025”. Pt_2
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario. Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 3987/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
il 16.10.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 13.5.2025 a firma del dr. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3987/2024
tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARMELINDA GIULIANO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 11.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 16.10.2024. Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato entro il termine di sei mesi dalla data della comunicazione del verbale relativo all'esito della visita medica dinanzi alla commissione medica ASP.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina di un consulente tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta Persona_1
depositata il 26.9.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: “Sclerosi multipla EDSS 6,5 [...] La suddetta infermità, determina
un complesso patologico per il quale il Sig. , è da considerarsi Parte_1
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100 % art 2 e 12 L 118/71.
Dall'attento esame degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale
si può affermare, che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità
del ricorrente allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della
sua età e dunque non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità
di accompagnamento e/o assistenza continua, appare pertanto, equo quanto
riconosciuto dalla commissione medica dell' . CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure. Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
13.5.2025, ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: “Sclerosi Parte_1
multipla EDSS 6,5. Dall'esame clinico obiettivo attuale e dall'esame della
documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa si può affermare che la suddetta
patologia, in riferimento ai criteri tabellari di cui al D.M. della Sanità del 5.2.1992,
pubblicati sul supplemento della G.U. n° 47 del 26.02.1992, ed in riferimento alla Linee
Guida per l'accertamento degli stati invalidanti pubblicati sul Partale determina CP_1
una TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% ma non determina l'incapacità
allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e, quindi,
non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di
accompagnamento. Ritengo, pertanto, che il ricorrente non possedeva i requisiti
medico-legali utili per potere usufruire dell'indennità di accompagnamento all'epoca
della visita medico legale effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento
della Invalidità Civile dell' di Siracusa nella seduta del 27.07.2023 né li possedeva CP_1
Per all'epoca della visita di ATP effettata da dott. del 07.05.2024 né li possiede Per_1
allo attuale di giudizio di del 22.04.2025”. Pt_2
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario. Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 3987/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
il 16.10.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 13.5.2025 a firma del dr. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera