TRIB
Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2024, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 12792/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12792/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 23.1.2023, cittadino albanese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 12.10.2023 (notificato all'istante in data 13.10.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, alla luce in particolare di quanto segue: «il richiedente non ha prodotto alcuna documentazione lavorativa al di là di una mera dichiarazione di disponibilità all'assunzione come colf badante da parte del fratello che lo ospita, il che appare strumentale e poco credibile e non comprova un proficuo percorso di integrazione socio-lavorativa; lo straniero ha dichiarato di non avere particolari legami affettivi e familiari nel Paese d'accoglienza ad eccezione del fratello».
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 20.10.2023 tempestivo ricorso. La difesa dello
Pag. 1 di 5 straniero ha dato atto della situazione abitativa e del percorso di integrazione lavorativa intrapreso dal suo assistito, depositando i seguenti documenti: comunicazione di ospitalità presso l'abitazione locata dal fratello;
copia del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ANC s.r.l. Persona_1 per il periodo 10.8.2023-10.11.2023; dichiarazione di disponibilità del fratello ad assumerlo come colf presso la propria residenza (ove il richiedente è ospite).
Il procuratore del ricorrente – nell'evidenziare l'intensità del radicamento del suo assistito sul territorio italiano (ove egli ha un legame affettivo con il fratello, rafforzato dalla serena coabitazione fra loro) – ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, in data 28.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso.
Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_1
4. L'udienza del 7.11.2024 – chiamata anche per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 6.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla situazione famigliare e lavorativa dell'istante, nelle more divenuto padre) con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,
Pag. 2 di 5 conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Poiché la domanda di protezione speciale è stata formulata in sede amministrativa il 23.1.2023, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
Pag. 3 di 5 essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Sul punto si ricorda che l'Albania è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea ed è membro del Consiglio d'Europa; ciò significa che a tale Paese vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico. I progressi compiuti negli scorsi anni nel campo delle riforme, in particolare nell'àmbito dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, hanno portato il Consiglio Europeo a dare il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con il 26 marzo 2020. Il 19 luglio 2022 si è tenuta la prima CP_2
Conferenza Intergovernativa tra Albania e UE che ha segnato l'avvio formale dei negoziati di adesione dell'Albania all'UE.
L'Albania assicura la tutela dei diritti umani ed è parte di molte delle convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti fondamentali, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984 (e il relativo Protocollo opzionale del 2022 contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti). In sede di Consiglio d'Europa, l'Albania è inoltre parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).
L'Albania dispone, inoltre, di un sistema giuridico presso cui è possibile presentare ricorsi contro le violazioni dei diritti e delle libertà previsti dalla Costituzione albanese e dai principali strumenti di diritto internazionale convenzionale e consuetudinario. Ciò senza eccezioni.
L'Albania ha un record di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano altamente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco. La libertà religiosa e la libertà di riunione sono generalmente rispettate. Corruzione e tangenti rimangono problemi importanti, sebbene il governo stia lavorando per affrontare la corruzione nella magistratura (https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2024).
L'Albania dispone, inoltre, di un sistema giuridico presso cui è possibile presentare ricorsi contro le violazioni dei diritti e delle libertà previsti dalla Costituzione albanese e dai principali strumenti di diritto internazionale convenzionale e consuetudinario. Ciò senza eccezioni.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata – lo si ripete – dal difensore del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ricorrono in ogni caso i presupposti per riconoscere la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce, innanzitutto, dell'importanza dei legami familiari che vanta sul territorio nazionale. Parte_1
Egli, infatti, convive con il fratello – locatario dell'unità immobiliare ove è ospitato il Persona_2 ricorrente e titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 1.2.2022 (v. allegati al ricorso)
– e con la compagna (a sua volta richiedente protezione internazionale nella causa iscritta al Parte_2
n. 14198/2023 R.G.) nell'abitazione sita a GA AL IA (BS) in via Pratello n. 10.
L'istante è, poi, recentemente diventato padre di , nata a [...] [...] (v. il certificato Per_3 CP_1 di nascita depositato in atti).
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che il richiedente ha trovato un'occupazione lavorativa presso la ANC s.r.l., con cui ha sottoscritto un primo contratto a tempo determinato, dal 10.8.2023 al 10.11.2023, rinnovato certamente almeno fino al settembre 2024 (v. contratto di lavoro;
buste paga del periodo agosto 2023-settembre 2024) con retribuzione idonea a consentirgli un tenore di vita “dignitoso”.
L'espulsione costituirebbe, quindi, una lesione della vita privata di ormai consolidatasi in Parte_1
Italia, ponendosi in contrasto con il dettato dell'art. 8 CEDU, nell'evidente mancanza di ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute astrattamente ostative alla sua permanenza.
Pag. 4 di 5 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., posto che l'accoglimento della domanda è dipeso da circostanze (relative all'integrazione lavorativa e alla situazione familiare) sopravvenute rispetto sia all'istanza presentata in sede amministrativa sia allo stesso ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._3
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese integralmente compensate;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Pag. 5 di 5