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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2576/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi,
posta in decisione all'udienza dell'21.02.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA Parte_1 nato a [...] il [...] ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv Maria Rosaria Cella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via
Catania N 9 come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato in calce al presente atto.
ATTORE
CONTRO
CP_1 nato a [...] il [...] e ivi residente alla C/da Bosco Grande N 25
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Lesioni Personali Il difensore di parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
La Sentenza che ci si accinge a pubblicare è figlia di Sentenza del Tribunale Penale di Potenza (N
108/2013) con la quale la Corte di Appello di Potenza confermava la Sentenza N 411/2012 del
Tribunale di Potenza che condannava il convenuto contumace Sig ,ad una pena CP_1
di tre anni e otto mesi di reclusione in quanto addebitategli delitti di cui agli art 609 bis cp
(violenza sessuale) e 582-585 cp. (lesioni aggravate dal vincolo teleologico) commessi in danno della Sig Parte_2 in data 19.10.2009.Con la Sentenza di Appello venivano confermate le statuizioni di primo grado, tra le quali la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite Controparte_2 CP_3 ( figli della Sig
, Parte_1
, Parte_2
Anche avverso la Sentenza della Corte di Appello il convenuto contumace propone appello in
Cassazione, ricorso dichiarato inammissibile con conseguente irrevocabilità e conferma della condanna di cui all'appello e al primo grado di risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite.
Ed è proprio di una delle parti civili costituite che interessa il nostro caso atteso che attore del presente giudizio al fine di ottenere il già riconosciuto risarcimento del danno è Parte_1
figlio della Sig Parte_2 In data 09.12.2016 viene dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i termini di cui all'art 183 cpc settimo comma.
La causa viene istruita mediante prova testimoniale, a mezzo del teste Controparte_2 ,fratello di Parte_1 .Il teste escusso, sotto il vincolo del giuramento riferisce di aver saputo dell'accaduto dal fratello, il quale si prendeva cura della madre. Mio fratello, continua il teste
"mi ha riferito di aver visto sul corpo di mia madre segni di violenza con perdita di sangue. E
ancora mio fratello è rimasto profondamente turbato dall'accaduto "La causa viene rinviata varie volte per la precisazione delle conclusioni e in data 21.02.2025 introitata a Sentenza dalla scrivente con concessione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
Il caso che ci occupa rientra essenzialmente tra quelli previsti dall'art 2059cc (così detto danno non patrimoniale) .E'un danno riconosciuto per lesioni alla dignità,onore, traumi psicologici soprattutto se legati ad un reato o ad un incidente .Nel caso che ci occupa è evidente il nesso di causalità tra il disagio personale del Sig Parte_1 e l'evento per cui vi è condanna del Sig
ai danni della di lui madre Sig Parte_2 CP_1
Il danno non patrimoniale non è quantificabile, è quindi compito del giudicante riconoscerlo secondo equità, non seguendo uno schema rigido ma valutando caso per caso in relazione anche alla gravità dell'evento che lo ha scaturito. Subire un danno morale significa sperimentare una sofferenza interiore che non si manifesta necessariamente con una lesione fisica, ma che incide profondamente sul benessere psicologico di una persona La Cassazione con Sentenza N
9283/2014 chiarisce il significato di danno non patrimoniale causato alla persona." La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione,danno esistenziale, danno biologico e danno morale) Il danno continua la Suprema corte non deve essere futile,cioè, non deve consistere in meri disagi o fastidi(Cass N 26972/2008; N
4053/2009.Deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui và riconosciuta la tutela risarcitoria N 15022/2005.
P.Q.M
.Il Tribunale di Potenza decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Parte_1 contro CP_1 così provvede:
al ristoro nei confronti del Sig Parte_1 diCondanna in via equitativa il Sig CP_1
euro 30.000 oltre interessi dal dì dell'evento sino al soddisfo per i danni subiti a cagione dell'evento criminoso ai danni della di lui madre;
Condanna il Sig CP_1 alla corresponsione in favore dell'Avv Maria Rosaria Cella di euro
2.905.00 a titolo di onorari oltre iva e cap come per legge.
Così deciso in Potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2576/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi,
posta in decisione all'udienza dell'21.02.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA Parte_1 nato a [...] il [...] ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv Maria Rosaria Cella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via
Catania N 9 come da procura alle liti, rilasciata su foglio separato in calce al presente atto.
ATTORE
CONTRO
CP_1 nato a [...] il [...] e ivi residente alla C/da Bosco Grande N 25
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Lesioni Personali Il difensore di parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO E DIRITO
La Sentenza che ci si accinge a pubblicare è figlia di Sentenza del Tribunale Penale di Potenza (N
108/2013) con la quale la Corte di Appello di Potenza confermava la Sentenza N 411/2012 del
Tribunale di Potenza che condannava il convenuto contumace Sig ,ad una pena CP_1
di tre anni e otto mesi di reclusione in quanto addebitategli delitti di cui agli art 609 bis cp
(violenza sessuale) e 582-585 cp. (lesioni aggravate dal vincolo teleologico) commessi in danno della Sig Parte_2 in data 19.10.2009.Con la Sentenza di Appello venivano confermate le statuizioni di primo grado, tra le quali la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite Controparte_2 CP_3 ( figli della Sig
, Parte_1
, Parte_2
Anche avverso la Sentenza della Corte di Appello il convenuto contumace propone appello in
Cassazione, ricorso dichiarato inammissibile con conseguente irrevocabilità e conferma della condanna di cui all'appello e al primo grado di risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite.
Ed è proprio di una delle parti civili costituite che interessa il nostro caso atteso che attore del presente giudizio al fine di ottenere il già riconosciuto risarcimento del danno è Parte_1
figlio della Sig Parte_2 In data 09.12.2016 viene dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i termini di cui all'art 183 cpc settimo comma.
La causa viene istruita mediante prova testimoniale, a mezzo del teste Controparte_2 ,fratello di Parte_1 .Il teste escusso, sotto il vincolo del giuramento riferisce di aver saputo dell'accaduto dal fratello, il quale si prendeva cura della madre. Mio fratello, continua il teste
"mi ha riferito di aver visto sul corpo di mia madre segni di violenza con perdita di sangue. E
ancora mio fratello è rimasto profondamente turbato dall'accaduto "La causa viene rinviata varie volte per la precisazione delle conclusioni e in data 21.02.2025 introitata a Sentenza dalla scrivente con concessione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
Il caso che ci occupa rientra essenzialmente tra quelli previsti dall'art 2059cc (così detto danno non patrimoniale) .E'un danno riconosciuto per lesioni alla dignità,onore, traumi psicologici soprattutto se legati ad un reato o ad un incidente .Nel caso che ci occupa è evidente il nesso di causalità tra il disagio personale del Sig Parte_1 e l'evento per cui vi è condanna del Sig
ai danni della di lui madre Sig Parte_2 CP_1
Il danno non patrimoniale non è quantificabile, è quindi compito del giudicante riconoscerlo secondo equità, non seguendo uno schema rigido ma valutando caso per caso in relazione anche alla gravità dell'evento che lo ha scaturito. Subire un danno morale significa sperimentare una sofferenza interiore che non si manifesta necessariamente con una lesione fisica, ma che incide profondamente sul benessere psicologico di una persona La Cassazione con Sentenza N
9283/2014 chiarisce il significato di danno non patrimoniale causato alla persona." La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione,danno esistenziale, danno biologico e danno morale) Il danno continua la Suprema corte non deve essere futile,cioè, non deve consistere in meri disagi o fastidi(Cass N 26972/2008; N
4053/2009.Deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui và riconosciuta la tutela risarcitoria N 15022/2005.
P.Q.M
.Il Tribunale di Potenza decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Parte_1 contro CP_1 così provvede:
al ristoro nei confronti del Sig Parte_1 diCondanna in via equitativa il Sig CP_1
euro 30.000 oltre interessi dal dì dell'evento sino al soddisfo per i danni subiti a cagione dell'evento criminoso ai danni della di lui madre;
Condanna il Sig CP_1 alla corresponsione in favore dell'Avv Maria Rosaria Cella di euro
2.905.00 a titolo di onorari oltre iva e cap come per legge.
Così deciso in Potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Bernardina Massari