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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 576/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa IZ TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 576/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 giugno
2025, promossa da:
DI (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Parte_1 C.F._1
Via Palazzi n. 35, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Purromedi (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore Generale f.f. Controparte_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Caltagirone, nel Viale Principe di Umberto n. 160, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Mantello (C.F.: ), che la rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 giugno 2025, all'esito della quale parte opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai suoi atti difensivi;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 maggio 2022, ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000122000/000, notificata il 12 aprile 2022, con la quale l gli ha ingiunto l'immediato pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 7.837,72, in forza delle cartelle esattoriali n. 29220020013230825000 e n.
29220110005499730000, aventi ad oggetto, rispettivamente, le contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada relative all'anno 1999, nonché le sanzioni per gli illeciti amministrativi di cui alla Legge n.
689/1981 relative all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica delle cartelle esattoriali (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità derivata della intimazione di pagamento per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dalle cartelle esattoriali ad essa sottese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
L'opposta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito e, nel merito, l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione.
Parte resistente ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 17 gennaio 2025, il Giudice, rilevata la necessità di interloquire con le parti in merito alla dedotta eccezione d'incompetenza del Tribunale adito, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando all'uopo apposita udienza per la comparizione delle parti.
Concesso un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla questione sollevata dalla convenuta, le parti costituite hanno depositato note scritte.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va, preliminarmente, esaminata la questione sollevata da parte opposta in merito all'eccepita carenza di legittimazione passiva.
La censura deve essere disattesa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che: “In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 12/02/2024, n. 3870; cfr. anche Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Orbene, nella fattispecie de qua, trattandosi di opposizione esecutiva ne consegue che l' CP_2
deve essere considerato il solo legittimato passivo, poiché a quest'ultimo spetta, in via
[...] esclusiva, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i crediti iscritti a ruolo.
Da quanto sopra deriva il rigetto della relativa doglianza.
Allo stesso modo, non può accogliersi l'eccezione d'incompetenza territoriale e ratione materiae del Giudice adito, siccome sollevata da parte opposta in sede di costituzione.
Al riguardo, occorre tenere presente che, a mente dell'art. 38, comma 1 c.p.c., l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Invero, l'onere di contestare la competenza ricade sul convenuto che deve sollevare la relativa questione entro i termini e secondo le modalità previste dal citato art. 38 c.p.c.: in difetto, si ha la preclusione e il consolidamento della competenza presso il Giudice adito (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI,
23/05/2012, n. 8183).
Ebbene, nel caso di specie, l' si è costituito tardivamente, depositando la propria Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta solo in data 5 dicembre 2022, cioè ben oltre l'udienza di prima comparizione celebratasi l'1 dicembre 2022. Parte opposta non ha, quindi, rispettato il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. – venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione – posto che tale termine risulta essere scaduto il 9 novembre 2022.
Ne consegue che l'Ente convenuto deve considerarsi decaduto dalla possibilità di eccepire l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice adito: la questione in esame risulta ormai preclusa, per cui la competenza dell'intestato Tribunale non può essere più messa in discussione.
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione sub 1).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Per espresso richiamo operato dall'art. 209 del C.d.S., la disciplina in esame – ed il relativo termine prescrizionale di cinque anni – si applica anche alle contravvenzioni e ai verbali di accertamento delle infrazioni stradali.
Ritenuta applicabile, nella specie, la prescrizione quinquennale – come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 31817 del 7 dicembre 2018, cui si rimanda – il credito di cui alle cartelle di pagamento n.
29220020013230825000 e n. 29220110005499730000, risulta essersi prescritto, in assenza di validi atti interruttivi intervenuti entro i cinque anni dalla data di presunta notifica delle cartelle medesime.
Ed invero, tra la data della presunta notificazione delle suddette cartelle di pagamento – indicata, rispettivamente, nel 20 gennaio 2003 e nel 23 giugno 2011 – e quella di notifica dell'atto di intimazione impugnato (id est: 12 aprile 2022) risultano decorsi oltre cinque anni, dovendosi, pertanto, dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria azionata da CP_4
Invero, tra i documenti prodotti dall' , non si rinviene alcuna prova circa la Controparte_2 notificazione di ulteriori atti interruttivi successivi alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali opposte (cfr. doc. n. 2 di cui alla comparsa di costituzione di . Controparte_1
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto
a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI,
24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dall'atto di intimazione qui opposto, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso da risulta CP_4 irrimediabilmente prescritto.
Né vale a sconfessare tali conclusioni l'assunto di parte convenuta, secondo cui la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 – sessanta giorni dalla data di notificazione delle stesse – precluderebbe al contribuente la possibilità di contestare, nel merito, la legittimità del credito iscritto a ruolo.
A tal riguardo, occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada o per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n.
30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione
Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione all'intimazione o a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080;
Cassazione Civile, Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/07/2024,
n. 18152).
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione della cartella (prescrizione), sicché la domanda va correttamente qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., da proporsi nelle forme ordinarie e senza limiti di tempo.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di
[...] di cui al ruolo incorporato in entrambe le cartelle di pagamento n. Controparte_1
29220020013230825000 e n. 29220110005499730000.
L'accoglimento della superiore doglianza, come sopra qualificata, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e l'attività in concreto svolta (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e dichiara non dovuti gli importi recati Parte_2 dalla intimazione di pagamento n. 29220229000122000000, notificata in data 12 aprile 2022, per intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
2) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida nella misura Parte_2 complessiva di euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 18/12/2025
Il G.O.T.
IZ TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa IZ TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 576/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 giugno
2025, promossa da:
DI (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Parte_1 C.F._1
Via Palazzi n. 35, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Purromedi (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore Generale f.f. Controparte_1
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Caltagirone, nel Viale Principe di Umberto n. 160, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Mantello (C.F.: ), che la rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 giugno 2025, all'esito della quale parte opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai suoi atti difensivi;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 maggio 2022, ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000122000/000, notificata il 12 aprile 2022, con la quale l gli ha ingiunto l'immediato pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 7.837,72, in forza delle cartelle esattoriali n. 29220020013230825000 e n.
29220110005499730000, aventi ad oggetto, rispettivamente, le contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada relative all'anno 1999, nonché le sanzioni per gli illeciti amministrativi di cui alla Legge n.
689/1981 relative all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica delle cartelle esattoriali (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità derivata della intimazione di pagamento per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dalle cartelle esattoriali ad essa sottese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
L'opposta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito e, nel merito, l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione.
Parte resistente ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 17 gennaio 2025, il Giudice, rilevata la necessità di interloquire con le parti in merito alla dedotta eccezione d'incompetenza del Tribunale adito, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando all'uopo apposita udienza per la comparizione delle parti.
Concesso un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla questione sollevata dalla convenuta, le parti costituite hanno depositato note scritte.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va, preliminarmente, esaminata la questione sollevata da parte opposta in merito all'eccepita carenza di legittimazione passiva.
La censura deve essere disattesa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che: “In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 12/02/2024, n. 3870; cfr. anche Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Orbene, nella fattispecie de qua, trattandosi di opposizione esecutiva ne consegue che l' CP_2
deve essere considerato il solo legittimato passivo, poiché a quest'ultimo spetta, in via
[...] esclusiva, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i crediti iscritti a ruolo.
Da quanto sopra deriva il rigetto della relativa doglianza.
Allo stesso modo, non può accogliersi l'eccezione d'incompetenza territoriale e ratione materiae del Giudice adito, siccome sollevata da parte opposta in sede di costituzione.
Al riguardo, occorre tenere presente che, a mente dell'art. 38, comma 1 c.p.c., l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Invero, l'onere di contestare la competenza ricade sul convenuto che deve sollevare la relativa questione entro i termini e secondo le modalità previste dal citato art. 38 c.p.c.: in difetto, si ha la preclusione e il consolidamento della competenza presso il Giudice adito (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI,
23/05/2012, n. 8183).
Ebbene, nel caso di specie, l' si è costituito tardivamente, depositando la propria Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta solo in data 5 dicembre 2022, cioè ben oltre l'udienza di prima comparizione celebratasi l'1 dicembre 2022. Parte opposta non ha, quindi, rispettato il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. – venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione – posto che tale termine risulta essere scaduto il 9 novembre 2022.
Ne consegue che l'Ente convenuto deve considerarsi decaduto dalla possibilità di eccepire l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice adito: la questione in esame risulta ormai preclusa, per cui la competenza dell'intestato Tribunale non può essere più messa in discussione.
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione sub 1).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Per espresso richiamo operato dall'art. 209 del C.d.S., la disciplina in esame – ed il relativo termine prescrizionale di cinque anni – si applica anche alle contravvenzioni e ai verbali di accertamento delle infrazioni stradali.
Ritenuta applicabile, nella specie, la prescrizione quinquennale – come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 31817 del 7 dicembre 2018, cui si rimanda – il credito di cui alle cartelle di pagamento n.
29220020013230825000 e n. 29220110005499730000, risulta essersi prescritto, in assenza di validi atti interruttivi intervenuti entro i cinque anni dalla data di presunta notifica delle cartelle medesime.
Ed invero, tra la data della presunta notificazione delle suddette cartelle di pagamento – indicata, rispettivamente, nel 20 gennaio 2003 e nel 23 giugno 2011 – e quella di notifica dell'atto di intimazione impugnato (id est: 12 aprile 2022) risultano decorsi oltre cinque anni, dovendosi, pertanto, dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria azionata da CP_4
Invero, tra i documenti prodotti dall' , non si rinviene alcuna prova circa la Controparte_2 notificazione di ulteriori atti interruttivi successivi alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali opposte (cfr. doc. n. 2 di cui alla comparsa di costituzione di . Controparte_1
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto
a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI,
24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dall'atto di intimazione qui opposto, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso da risulta CP_4 irrimediabilmente prescritto.
Né vale a sconfessare tali conclusioni l'assunto di parte convenuta, secondo cui la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 – sessanta giorni dalla data di notificazione delle stesse – precluderebbe al contribuente la possibilità di contestare, nel merito, la legittimità del credito iscritto a ruolo.
A tal riguardo, occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada o per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n.
30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione
Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione all'intimazione o a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080;
Cassazione Civile, Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/07/2024,
n. 18152).
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione della cartella (prescrizione), sicché la domanda va correttamente qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., da proporsi nelle forme ordinarie e senza limiti di tempo.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di
[...] di cui al ruolo incorporato in entrambe le cartelle di pagamento n. Controparte_1
29220020013230825000 e n. 29220110005499730000.
L'accoglimento della superiore doglianza, come sopra qualificata, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e l'attività in concreto svolta (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e dichiara non dovuti gli importi recati Parte_2 dalla intimazione di pagamento n. 29220229000122000000, notificata in data 12 aprile 2022, per intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
2) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida nella misura Parte_2 complessiva di euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 18/12/2025
Il G.O.T.
IZ TE