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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 361 /2024 R.G.L. promossa da:
( ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessio Ariotto, e domiciliato presso il suo studio in
Torino, Via Avigliana 7/68, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F.
– , domiciliataria in P.IVA_2 Email_1
Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: spese processuali
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 25.07.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 10.01.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Controparte_3
chiedendo al Tribunale l'accertamento del proprio
[...] diritto all'assegnazione della Carta di cui all'articolo 1, commi 121
s.s., della legge 107/2015 (c.d. Carta Docente), per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 e la conseguente condanna del CP_1 convenuto all'accredito su tale carta dell'importo complessivo di euro
1.000,00 oltre interessi, quale contributo alla formazione o eventualmente a titolo di risarcimento del danno.
Ha chiesto, inoltre, le differenze retributive collegate alla corretta valutazione della propria anzianità, sulla base di quanto già accertato dalla sentenza 1373/2020.
Il convenuto, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione CP_1
del credito maturato in entrambi gli anni scolastici richiesti e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 29/02/2024 il Giudice di prime cure, all'esito della discussione, ha respinto la domanda relativa alla carta del docente per intervenuta prescrizione a ha accolto la domanda riguardante le differenze retributive post-ruolo con compensazione delle spese di lite.
Impugna la sentenza , chiedendo la parziale Parte_1
riforma della stessa in punto spese e la conseguente condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Resiste la PA appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.01.2025, all'esisto della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza del
Tribunale di Torino n. 553/24 affermando che, nella fattispecie, “La motivazione addotta dal primo giudice in punto spese [interamente compensate “vista la reciproca soccombenza”, n.d.r.] non risulta condivisibile” in quanto nella fattispecie “non ricorre assolutamente un caso di reciproca soccombenza. Tale situazione, infatti, si verifica quando la parte convenuta/resistente svolga domanda riconvenzionale che sia a sua volta in tutto o in parte accolta dal giudice, circostanza che nel presente giudizio non si è verificata dal momento che l'amministrazione non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale”.
L'appellante chiede, quindi, la parziale riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese anche del primo grado di giudizio.
2,
L'appello è fondato.
Non ritiene il Collegio di condividere l'assunto per cui la reciproca soccombenza possa essere ravvisata solo in presenza di una domanda riconvenzionale in tutto o in parte accolta.
Infatti, le SU della Suprema Corte hanno affermato che:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
3 previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.SU. sentenza n 32061-
2022).
Ora, nel nostro caso erano state proposte domande articolate in due capi con l'accoglimento di quella volta al pagamento delle differenze retributive in relazione alla corretta valutazione dell'anzianità dell'appellante (per complessivi € 3217,85 lordi, oltre interessi legali) mentre è stata respinta quella relativa alla carta docente per complessivi € 1.000,00. La soccombenza della parte ricorrente è quindi limitata al mancato riconoscimento della carta docente.
Tenuto conto del valore complessivo delle domande e di quella accolta non appare equo addivenire ad una compensazione integrale delle spese di lite ma piuttosto appare giustificata la compensazione
Cont nella misura di un terzo con condanna del convenuto/appellato a rimborsare all'appellante due terzi delle spese di lite del primo grado (determinate complessivamente in € 1.800,00, con riferimento allo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, senza fase istruttoria, e definita in misura inferiore ai valori medi stante la serialità delle questioni).
Cont IL deve essere condannato a rimborsare all'appellante anche le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo con riferimento al valore della domanda (spese di lite) in relazione allo scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 (sono stati riconosciuti € 1.200,00 a titolo di spese) determinato sempre sui minimi (senza la fase istruttoria) essendo stato di poco superato lo scaglione fino ad € 1.1000 e stante la semplicità della causa. Spese tutte da distrarsi in favore del difensore.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
4 condanna l'appellato a rimborsare all'appellante due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA, compensato il restante terzo, con distrazione in favore del difensore;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 962,00 oltre rimborso fortettario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore
Così deciso all'udienza del 16.01.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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