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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1356/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 maggio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1356/2021
R.G. promossa da n.q. di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 Persona_1
(avv. C. Sebeto) contro , , avente ad oggetto: mancata integrale erogazione prestazione, CP_1
osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 25.09.2021 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di spettanza essendo risultata la figlia minore in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa giusta decreto di omologa del 05.1.2021 reso nel procedimento iscritto al n.
1586/2018 R.G. del Tribunale di Enna - Sez. Lavoro, che accertava la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa ( rectius: revoca).
Esponeva che sebbene fossero decorsi i 120 giorni prescritti l' non aveva provveduto all'intero CP_1
pagamento della prestazione. Aveva infatti disposto la liquidazione di somme dovute a titolo di indennità di frequenza solo relativamente al periodo dal 01.12.2019 al 30.04.2021, versando la corrispettiva somma di euro 4.162,45.
Lamentava che non si era data corretta esecuzione al decreto di omologa che aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dal 06.06.2018 (revoca)
CP_ L' pur citato non si costituiva in giudizio
.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI
CP_ L' non ha provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto ed ottenuto dalla ricorrente a seguito del procedimento per ATP.
Si osserva come ai sensi del comma V dell'art 445 bis c.p.c. “ Il decreto, non impugnabile né
modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti
gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro
120 giorni”.
Vero è che la norma concede all'ente uno spatium deliberandi al fine di esaminare la sussistenza degli altri requisiti cui la legge subordina il diritto alla prestazione, ma è altrettanto incontrovertibile,
alla luce del dato testuale, che il termine decorre dalla notifica del decreto o comunque da quella del relativo modello AP70, necessario all'Istituto per la valutazione dei requisiti necessari alla liquidazione economica ai sensi della legge 111/2011 che ha introdotto l'art. 445 bis del codice di procedura civile (avvenuta in data 24.5.2022 è trasmesso a mezzo p.e.c.).
Nonostante i solleciti di liquidazione, è inutilmente trascorso il termine di 120 giorni dalla data di trasmissione del modello AP70, previsto dal 5° comma dell'art. 445bis cpc per il pagamento della prestazione assistenziale in questione.
L' ha versato l'indennità di frequenza relativa ad un periodo limitato rispetto a quello oggetto CP_1
di accertamento.
Peraltro oltre al requisito sanitario sussiste il requisito reddituale tenuto conto che la minore era già
titolare di indennità di frequenza (essendo intervenuta la revoca in data 06.06.2018 per motivi afferenti al requisito sanitario) e che l' non ha contestato la sussistenza degli altri presupposti né CP_1
nel giudizio di ATP, nel presente giudizio ( avendo rinunciato a costituirsi sebbene citata ritualmente), tanto ciò vero che ha liquidato gli importi dovuti a titolo di indennità di frequenza, sia pure con riferimento ad un periodo più ristretto rispetto a quello in relazione al quale risulta omologato il requisito sanitario, confermandosi la sussistenza in capo all'istante di tutti i presupposti di legge per fruirne.
L' è risultata inspiegabilmente inadempiente e va condannata al pagamento degli importi CP_1
richiesti. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e condanna l' liquidazione e al pagamento in favore della ricorrente n.q. CP_2
dei ratei della indennità di frequenza della minore dal 01.07.2018 al 30.11.2018 in Persona_1
ottemperanza a quanto sancito dal decreto di omologa del 05.01.2021 emesso dal Tribunale di Enna
in seno alla procedura n. 1586/2018 R.G.;
CP_
per l'effetto, condannare l' di Enna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro
3.847,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 843,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge con distrazione.
Enna, 21.05.2025.