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Accoglimento
Sentenza 22 giugno 2023
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Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 01/10/2025, n. 7673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7673 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07673/2025REG.PROV.COLL.
N. 02299/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2023, proposto da RA ON, AR UI Da UI, AR SA AR, AR TT, rappresentati e difesi tutti dall’Avvocato Innocenzo D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l’ottemperanza
della sentenza n. 458 del 2017 del Tribunale ordinario di Treviso, in funzione di giudice del lavoro.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi rispettivamente per RA ON, AR UI Da UI, AR SA AR e AR TT, odierni appellanti, l’Avvocato Innocenzo D’Angelo e per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, odierno appellato, l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6155 del 22 giugno 2023, nell’accogliere il reclamo proposto dagli odierni appellanti contro i provvedimenti del commissario ad acta nominato dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in riforma della sentenza n. 1868 del 2022 del medesimo Tribunale, ha ordinato l’ottemperanza della sentenza n. 517 del 2023 del Tribunale ordinario di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito – di qui in poi il Ministero – a riconoscere l’anzianità di servizio pretesa dagli appellanti, con conseguente collocamento degli stessi nel corrispondente livello stipendiale e corresponsione delle differenze retributive dovute dal 2 settembre 2009 per RA ON, dal 12 luglio 2009 per AR UI Da UI, dal 27 maggio 2009 per AR SA AR e dal 2 dicembre 2009 per AR TT, in ragione del termine prescrizionale quinquennale precedentemente maturato, nonché ha ordinato al nominato commissario ad acta di provvedere agli atti necessari alla corretta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso applicando i criteri di cui all’art. 489 del d. lgs. n. 297 del 1994.
1.1. Con la successiva istanza del 13 giugno 2024, i ricorrenti hanno domandato a questo Consiglio di Stato, di fronte alla perdurante inerzia del Ministero, di sollecitare il commissario ad acta al corretto adempimento di quanto statuito da questo Consiglio di Stato.
1.2. In seguito a diversi rinvii del giudizio disposti da questa Sezione con ordinanze interlocutorie, tutti effettuati al fine di verificare il corretto adempimento del giudicato civile, gli odierni appellanti, nella memoria del 24 aprile 2025, hanno dedotto e chiesto, sulla base dei conteggi depositati dal commissario, che venisse versata loro anche la somma rispettivamente computata a titolo di ritenuta previdenziale in forza della normativa e della giurisprudenza che negano al datore di lavoro il diritto di farsi rimborsare le ritenute previdenziali di spettanza del lavoratore ove il pagamento della retribuzione sia tardivo.
1.3. Il commissario ad acta ha provveduto a corrispondere le somme dovute ai ricorrenti,, siccome statuite dalla sentenza n. 6155 del 2023 di questa Sezione, depositando i relativi decreti di liquidazione il successivo 27 maggio 2025, ma in ordine alla richiesta della somma computata a titolo di ritenuta previdenziale, effettuata dai ricorrenti, ha eccepito, oltre alla tardività, che in alcun modo, in sede di giudizio di ottemperanza, al giudice amministrativo sarebbe consentito porre in essere quell’attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze dello stesso giudice amministrativo.
1.4. Nella successiva memoria del 5 settembre 2025 gli appellanti hanno ribadito, invece, la loro richiesta, ordinando il pagamento ai ricorrenti delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute previdenziali e ordinando, altresì, il pagamento degli interessi maturati su tutte le somme corrisposte
1.5. Infine, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
2. La ulteriore domanda dei ricorrenti per ottemperanza, che residua dopo le statuizioni adottate in questa sede di ottemperanza dalla Sezione con la menzionata sentenza n. 6155 del 22 giugno 2023, merita accoglimento.
2.1. Tale domanda, anzitutto, non è tardiva, in quanto essa attiene agli atti prodromici e funzionali alla stretta esecuzione del giudicato civile, siccome risultanti dall’attività svolta dal commissario ad acta e sulla base dei conteggi effettuati dall’amministrazione e della documentazione tutta depositata infine dal commissario, il 27 maggio 2025, in adempimento, peraltro, della medesima sentenza n. 6155 del 2023 e, da ultimo, anche dell’ordinanza istruttoria n. 3699 del 30 aprile 2025.
2.2. Invero, come gli appellanti hanno dedotto nella memoria depositata il 24 aprile 2025, secondo il consolidato e ormai granitico orientamento giurisprudenziale il datore di lavoro, ai sensi della l. n. 218 del 1952 (art. 19), può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (v., ex plurimis , di recente Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2022, n. 18349, ord.), pagamento tempestivo che, nel caso di specie, evidentemente difetta, sicché il trattenimento delle somme a titolo di ritenute previdenziali, nel caso in esame, non è legittimo.
3. Ne segue che la richiesta dei ricorrenti, attenendo alla stretta ottemperanza del giudicato civile e non richiedendo, invece, alcuna attività integrativa del giudicato stesso, deve essere accolta, condannando il Ministero a corrispondere tali somme, indebitamente trattenute, nel caso di specie, dal Ministero stesso, come determinate dalla stessa amministrazione nei conteggi agli atti del presente giudizio e non contestate nel loro importo, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
3.1. Devono, altresì, essere corrisposti dal Ministero tutti gli interessi legali sulle somme richieste dagli appellanti dal dovuto al saldo.
3.2. Il commissario ad acta provvederà, in detto termine, a liquidare tali somme.
4. Infine, stante la perdurante inottemperanza del Ministero appellato, questi deve essere condannato a rifondere in favore dei ricorrenti le spese del giudizio, che vengono liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore degli stessi appellanti, dichiaratosi antistatario.
4.1. Il Ministero deve essere condannato, altresì, a corrispondere anche il contributo unificato versato dagli odierni appellanti, relativo alla fase di reclamo contro i provvedimenti del commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, proposto da RA ON, AR UI Da UI, AR SA AR e AR TT, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al commissario ad acta di corrispondere tutte le somme richieste dagli appellanti, siccome determinate in parte motiva, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere in favore di RA ON, AR UI Da UI, AR SA AR e AR TT, le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di RA ON, AR UI Da UI, AR SA AR e AR TT il contributo unificato corrisposto per la presente fase di reclamo in sede di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita entro il termine predetto dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO