Articolo 2 ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Articolo 2 bisArticolo 3
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8 aprile 2025
Art. 2-ter. (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, ((2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027)) , prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 . Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Entrata in vigore il 8 aprile 2025
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