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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 221/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Chieti al Corso AR C.F._1
Marrucino n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Maria Giovanna DI RADO (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Le ON CodiceFiscale_3
Laudi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rotundi (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2022, la SI.ra , premettendo che il 18.09.1994 in Pt_1
Spoltore (PE) contraeva matrimonio concordatario con il SI. dalla cui unione ON
nascevano (il 08.06.1996) e (il 08.05.2001), chiedeva che venisse pronunciata la _1 Per_2
separazione personale dei coniugi con addebito al consorte e che venissero accolte le seguenti ulteriori conclusioni “> autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
>) sciogliere la comunione legale dei coniugi;
> disporre che la casa familiare, sita in Spoltore alla Via Delle Libertà n. 71/B, venga assegnata alla moglie , dove vi continuerà a vivere insieme con i figli e AR _1
; >) disporre che il SI. lasci l'immobile adibito a casa coniugale entro Per_2 ON
30 giorni dall'udienza presidenziale;
>) disporre che il SI. corrisponda alla ON
SI.ra , entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di €.200,00 a titolo di AR
mantenimento della stessa, nonché la somma di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo _1 della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
>) disporre che le spese del presente giudizio siano poste a carico del marito in caso di opposizione.”
2. Si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla chiesta domanda di CP_1
separazione, contestava i fatti assunti da controparte a sostegno della propria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare fondata la domanda riconvenzionale proposta e, quindi la separazione dei coniugi addebitabile ai comportamenti della SI.ra • riconoscere AR
e dichiarare la assegnazione della casa familiare sita in Spoltore, Via della libertà 71/b a ciascuno dei coniugi, attraverso la divisione della stessa in senso longitudinale e assegnando, con separazione delle utenze ovvero sottocontatori, il piano primo a quello dei coniugi che andrà a convivere con il figlio
, fintanto che lo stesso non diverrà autonomamente indipendente e nei tempi necessari, e il _1
piano sottotetto all'altro coniuge, con separazione degli ingressi e separazione dei locali destinati a garage con assegnazione degli spazi, in difetto di accordo, a determinazione dello stesso Tribunale e secondo le necessità degli stessi coniugi;
• riconoscere e dichiarare la convivenza del figlio , _1
affidato ad entrambi i genitori, con quello dei genitori stessi che lo stesso andrà a scegliere • riconoscere e dichiarare l'obbligo, quale contributo al mantenimento del figlio , nei limiti della _1 somma che si propone in € 400,00 mensili a carico del SI, Somma da adeguarsi ON annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie”
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, del 7 aprile 2022, dopo ampia discussione il
Presidente, così disponeva: “Rilevato che alla luce degli atti processuali e delle stesse dichiarazioni del resistente, il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente intende sicuramente _1
pagina 2 di 9 abitare insieme con la madre con la quale già attualmente vive presso i nonni materni;
che pertanto la casa familiare va assegnata alla;
che non è ipotizzabile, almeno allo stato, una divisione Pt_1
della casa familiare assegnando la mansarda allo attesi i difficili rapporti familiari con CP_1
denuncia querela sporta dalla ricorrente e dai figli, senza trascurare le problematiche legate alla quanto meno dubbia abitabilità di detta parte dell'immobile; che con riguardo alla questione economica preso atto che la ricorrente svolge attualmente l'attività di badante con un guadagno mensile di circa euro 1.000 la stessa va ritenuta autosufficiente potendo altresì godere della casa familiare a lei assegnata;
che l'attuale reddito dello si aggira sui 20.000 euro netti l'anno, CP_1
pari ad euro 1.500 mensili e detratte future spese di affitto per circa euro 500,00 può questi di conseguenza mettere a disposizione del figlio da mantenere complessivi euro 400,00
P.Q.M.
Autorizza
i coniugi a vivere separati. Assegna casa familiare in Spoltore Via Della Libertà n.71/B alla Pt_1 che vivrà assieme al figlio;
lo lascerà la casa familiare entro il 19 Aprile 2022” _1 CP_1
4. Il contenzioso, pertanto proseguiva innanzi il Giudice Istruttore e, con sentenza non definitiva n.
965/2022 pubblicata il 23.6.2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi AR
e .
[...] ON
5. La causa veniva istruita oralmente in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla SI.ra AR
(richiesta di addebito della separazione al resistente, assegno di mantenimento in favore della
[...]
moglie e del figlio della coppia, assegnazione alla moglie della casa familiare) e alla domanda _1
riconvenzionale proposta dal resistente;
peraltro, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c., la richiesta di mantenimento della SI.ra veniva rinunciata. AR
6. In conseguenza del sub procedimento aperto ex art. 473 bis 23 c.p.c., con provvedimento del 27 giugno 2024, veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale del 7.4.2022, con revoca, a far data dal mese di maggio 2024, dell'obbligo posto a carico di di contribuire al ON
mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00 in favore _1
della , attesa la pacifica autosufficienza economica raggiunta dal figlio maggiorenne, ragione Pt_1
per la quale, con provvedimento del 5.2.2025 veniva, inoltre, disposta anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . AR
7. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione.
8. La domanda della ricorrente è fondata, diversamente la domanda di addebito sollevata dal SI. si palesa infondata. CP_1
9.Segnatamente, la SI.ra ha chiesto addebitarsi la separazione personale al marito AR
assumendo che sin dall'inizio della loro unione matrimoniale, avvenuta nell'anno 1994, il rapporto pagina 3 di 9 coniugale fosse stato incrinato dal comportamento del SI. che tenne un atteggiamento ON
di disinteresse nei confronti delle eSIenze della famiglia e dei figli e di ossessiva gelosia nei confronti della moglie, accompagnata da condotte denigratorie della sua figura di donna. La ricorrente ha precisato che la sua volontà di separarsi dal marito, maturata molti anni addietro, non veniva accettata da quest'ultimo, che al contrario la minacciava di distruggerla e di toglierle tutto, ingenerando in lei un timore che l'ha portata per alcuni anni a desistere dall'intenzione di proporre ricorso.
10. A difesa e sostegno delle proprie ragioni, il SI. descriveva un contegno della ON
moglie ispirato a libertà ed apertura e vecchie e nuove esperienze tenuto in spregio degli obblighi coniugali e culminato in una relazione extra-coniugale, non smentita dalla ricorrente, tanto da documentare il ritrovamento, nel mese di maggio 2021, di oggetti ed abiti a destinazione sessuale nell'automobile e nell'armadio in uso alla moglie.
11. Invero, la stessa ricorrente confermava la violazione, da parte sua, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, tanto nell'atto di denuncia querela- prodotto dal resistente – ove ha chiarito che «detto stato di convivenza repressa mi ha portato a conoscere circa dieci anni addietro una persona tutt'ora presente», quanto nel corso dell'interrogatorio formale.
12. Tanto non è sufficiente, tuttavia, a ritenere fondata la domanda di addebito della separazione, atteso che la pronuncia di addebito può trovare spazio solo ove la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisca la causa della intollerabilità della convivenza e non invece quando, in conseguenza di un rapporto matrimoniale già compromesso, un coniuge venga meno ai suddetti doveri.
Segnatamente, «il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione
d'intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso». (Cass. civ. sez. VI, 19/07/2013 n.17741). La stessa giurisprudenza ha infatti chiarito che l'infedeltà di un coniuge,
«pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche (…) qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà» (cfr. anche Cass. sez. un. n. 2494/1982; Cass. civ. n. 15557/2008; Cass. civ. n. 25618/2007;
Cass. civ. n. 13592/2006; Cass. civ. n. 8512/2006).
pagina 4 di 9 13. Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte sez. I, 29/04/2024 n.11394 nel richiamare numerosi precedenti, «secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede
l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione».
14. Ebbene, nel corso del giudizio il resistente non ha fornito la prova che il contegno della SI.ra
[...]
abbia determinato la crisi della comunione spirituale e materiale di coppia, sicché la AR
domanda riconvenzionale è priva di pregio e va rigettata.
15. Già le dichiarazioni, poco sopra ricordate, che sul punto la ricorrente ha riportato nella querela e che il resistente valorizza a sostegno della propria pretesa ne rivelano in realtà l'infondatezza: la SI.ra infatti, pur ammettendo l'esistenza di una relazione sentimentale extra-coniugale, ne AR
ha espressamente individuato la causa nello “stato di convivenza represso” e dunque in una relazione che ella già riteneva non più tollerabile. In altre parole, le dichiarazioni della SI.ra AR
che il resistente ritiene di dover valorizzare al fine di dare conforto alla propria tesi, spiegano in realtà che la violazione del dovere di fedeltà nei confronti del marito si pone a valle di una affectio coniugalis già compromessa, pertanto la relazione extraconiugale in violazione dei doveri di fedeltà matrimoniali, non ha determinato l'irreversibile e definitiva crisi coniugale
16. Quindi, l'insussistenza del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e il fallimento del progetto matrimoniale è definitivamente svelata dalla circostanza, confermata nel corso dell'istruttoria, che la SI.ra intratteneva ed intrattiene a tutt'oggi una relazione sentimentale AR
extraconiugale da circa dieci anni ed il marito, a conoscenza di tali fatti sin dal principio, ha sino all'ultimo cercato di ricostituire l'unione familiare. Il contegno tenuto dal resistente sino al momento in cui la moglie ha deciso di agire in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale rivela, dunque, che egli non avvertiva il rapporto di coniugio come definitivamente compromesso a causa dei ripetuti tradimenti della moglie.
17. Da ultimo, in sede di istruttoria venivano emarginati dal G.I. i capitoli di prova diretta articolati dal resistente sicché la domanda riconvenzionale, del tutto sfornita di prova, deve essere rigettata.
18. Ciò che è emerso, piuttosto, è che dinanzi ad una relazione matrimoniale ormai esacerbata a causa dell'atteggiamento di noncuranza tenuto dal SI. nei confronti della moglie e della ON
famiglia, la ricorrente, sentendosi non più sentimentalmente legata al marito, abbia scelto di vivere in contrasto con i suoi doveri coniugali, comportamento tollerato dal coniuge.
pagina 5 di 9 19. L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta, infatti, «sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale» (Cass. civ. sez. I, 29/04/2024 n.11394. Cfr. altresì, Cass. civ. sez. I, n. 14162/2001; Cass. civ., sez. I, n. 15101/2024).
20. Per tale ragione, nonostante entrambi i coniugi abbiano tenuto condotte in contrasto con gli obblighi matrimoniali, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente.
21. L'istruttoria ha rivelato, infatti, che sin dall'inizio dell'unione, il SI. ha riservato ON
poco rispetto per la SI.ra come donna e come moglie, mortificandola financo per il AR suo aspetto fisico e impartendole ordini e compiti. L'odierno resistente ha privato la moglie del necessario e doveroso sostegno morale e materiale, tanto durante le gravidanze quanto nella crescita ed educazione della prole, mostrando scarsa collaborazione nella cura e nell'accudimento dei figli.
22. La SI.ra sorella della ricorrente, ha riferito all'udienza del 14.6.2023 numerose Parte_2
circostanze che danno contezza del quadro familiare appena descritto. La teste, in particolare, ha dichiarato di aver assistito numerose volte a situazioni in cui il SI. si è rivolto alla ON
moglie con espressioni offensive e con toni perentori, come «prendi il vino;
porta il primo;
muoviti; non sai fare nulla;
stai tutto il giorno a casa a non fare nulla;
la poltrona ha preso la forma del tuo sedere, non vali nulla, sei una nullità, sei inguardabile», o ha proferito giudizi offensivi del suo aspetto fisico. Simili espressioni, volte a mortificare l'altrui personalità e a denigrare le altrui capacità compromettono, specie se ripetute nel tempo, l'adempimento del dovere di assistenza morale. Dello stesso tenore si è mostrato il contegno del SI. nelle manifestazioni di esasperata ON gelosia nei confronti della moglie, culminate nell'ostacolare la frequentazione di amicizie e nel controllo del suo cellulare tanto che, come riferisce la teste, quando la SI.ra si AR accorse di essere controllata, «preferì di rimanere senza telefono per oltre due anni. (…). Ricordo che lavorava in un negozio e se occorreva la chiamavano lì oppure il pomeriggio con il fisso di casa».
Negli anni, l'odierno resistente è venuto meno, altresì, ai suoi doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia nonché di cura ed educazione della prole. Ha dichiarato, infatti, la SI.ra Parte_2
che delle eSIenze familiari e dei figli della coppia si è sempre occupata la ricorrente, che lei
[...]
stessa accompagnava la sorella in occasione delle visite ginecologiche durante i periodi di gravidanza, che la ricorrente si è sempre occupata dell'educazione, anche scolastica, dei figli e delle loro eSIenze, anche relative alle condizioni di salute, mostrando invece il marito completo disinteresse.
pagina 6 di 9 23. Le deposizioni di entrambi i figli della coppia confortano il contenuto della precedente testimonianza e dell'interrogatorio formale della ricorrente, contribuendo a delineare un quadro probatorio chiaro ed univoco. Sia il SI. , escusso all'udienza del 26.4.2023, che la Controparte_2 SI.ra , escussa all'udienza del 14.6.2023, hanno dichiarato di ricordare che sin da Testimone_1
piccoli il padre si rivolgeva alla SI.ra con toni perentori ed espressioni offensive AR
(prendi il vino;
porta il primo;
non sai fare nulla;
non vali nulla;
sei inguardabile, ecc.), anche alla presenza di terze persone, mortificando financo il suo aspetto fisico («tanto che anche quando comprammo una piccola piscina per restare a casa, la mamma stava sempre col costume intero o con un pareo per coprirsi per evitare di farsi vedere da mio padre»; «Mamma si vergognava del suo aspetto e indossava costumi a pezzo unico e faceva di tutto per nascondere le sue forme, vergognandosi del suo aspetto»). Entrambi i figli della coppia hanno inoltre confermato la ossessiva gelosia che il padre nutriva nei confronti della madre e che manifestava sia mediante il controllo dei messaggi e delle telefonate («lui stesso disse che controllava e deviava le chiamate dal cellulare di nostra madre. In seguito per tale motivo mia madre rimase senza telefono per evitare questi controlli»), sia mediante scene di gelosia: «se per esempio incontrava un vecchio cliente del negozio – dove lavorava – per scambiare qualche parola di circostanza, prima accadeva un interrogatorio senza fine e, poi, si cadeva in un silenzio catatonico completo che poteva durare anche diversi giorni ed in cui lui non si rivolgeva neanche a noi figli». Entrambi i figli, infine, hanno ricordato la noncuranza del padre nei loro confronti nonché, in generale, il disinteresse per le questioni familiari e la scarsa collaborazione. Hanno rimarcato, in particolare, come solo la madre si occupasse, sin da quando erano piccoli, delle loro eSIenze e della gestione della vita domestica e familiare e che il SI. ON
si rivolgeva alla moglie affermando: «i figli sono i tuoi, ci pensi tu»; «i figli sono tuoi, ti devi prendere cura di loro tu».
24.Le deposizioni di tutti i testi escussi, perfettamente concordanti, dimostrano che gli atteggiamenti offensivi e denigratori tenuti dal SI. hanno radici lontane, in quanto hanno ON caratterizzato la vita della coppia sin dall'età fanciullesca dei figli – oggi maggiorenni -. Il contesto familiare caratterizzato da anni di noncuranza, indifferenza, scarso rispetto e gelosia ha sfibrato nel tempo la comunione di vita e di intenti, conducendo la SI.ra a maturare la decisione di agire Pt_1
per ottenere la separazione dal marito.
25. Dinanzi ad un quadro probatorio univoco, sono prive di pregio e rilievo le produzioni documentali di parte resistente aventi ad oggetto numerose fotografie ritraenti la famiglia e i coniugi in un clima apparentemente disteso in occasione di festività o vacanze. In sede di interrogatorio formale reso in data 26.4.2023, invero, la SI.ra ha confermato di aver preso parte ai viaggi e alle AR
pagina 7 di 9 occasioni di festa, così come risulta dalla prova precostituita, ma ha contestualizzato detti eventi descrivendo «una atmosfera sempre molto conflittuale», specificando che «nell'organizzare le feste non avevo margini di errori, altrimenti ricevevo rimproveri e critiche» e puntualizzando, circa la festa di anniversario di matrimonio, che «io non volevo farlo assolutamente, tanto che ci fu una discussione per questo motivo e perché io ritenevo che non ci fosse nulla da festeggiare».
26. Ad ogni modo, in disparte le suddette dichiarazioni rese dalla ricorrente, non può essere obliterato, in primo luogo, il timore di ritorsioni da parte del marito che la SI.ra ha a lungo AR nutrito e che per anni l'ha portata ad abbandonare il proposito di separarsi dall'odierno resistente. Del suddetto timore ha dato conto anzitutto la ricorrente in occasione del ricordato interrogatorio formale.
Dopo aver chiarito che nel rapporto matrimoniale «sono mancati fin dall'inizio gli elementi della collaborazione e condivisione», la SI.ra ha specificato di avere fatto più volte AR presente al marito la sua intenzione di separarsi ma di essere stata «più volte minacciata che se l'avessi fatto, mi avrebbe distrutto e tolto tutto».
27. Le preoccupazioni nutrite dalla ricorrente hanno trovato conferma nelle deposizioni di tutti i testi.
Segnatamente, la SI.ra ha riferito che, in occasione di una conversazione avuta con il Parte_2 SI. , quest'ultimo le disse che «se la moglie non fosse tornata sui suoi passi la avrebbe ON
distrutta, togliendole tutto e facendo giocare tutto ai suoceri». Il figlio della coppia, , Controparte_2 ha dichiarato: «In più di una occasione ed alla mia presenza mio padre ha detto testuali parole: “ti distruggo, ti tolgo tutto, faccio giocare tutto a te e ai tuoi genitori”» e la figlia, , Testimone_1
ha aggiunto: «Il giorno in cui mia madre prese la decisione di separarsi, lui ha levato il fondo che avevamo per le attività quotidiane - come la spesa - e andavamo avanti con i soldi guadagnati come badante dalla mamma. Ricordo che questo è accaduto agli inizi di giugno 2021». Numerosi sentimenti e preoccupazioni, dunque, hanno spinto la SI.ra a procrastinare la decisione di AR
separarsi dal marito, continuando così a condividere anche momenti di festa e ricorrenze, sebbene a fronte di un rapporto coniugale già da tempo compromesso.
28. In definitiva, dimostrando il compendio probatorio agli atti che la crisi della comunione materiale e spirituale tra i coniugi è causalmente dipesa dalle condotte del SI. , tenute sin ON dall'inizio del rapporto matrimoniale in aperto spregio dei doveri coniugali, deve essere accolta la domanda della ricorrente e, dunque, la separazione personale fra i coniugi deve essere addebitata all'odierno resistente.
29. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri medi offerti dal
DM n. 55/14, scaglione indeterminabile, complessità media.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti AR
di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed ON
eccezione disattesa, così provvede:
a) addebita la separazione intervenuta tra le parti al SI. ON
b) respinge la domanda riconvenzionale proposta dal SI. ON
c) condanna il SI. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro ON
10.860,00 per compenso professionale (scaglione indeterminabile, complessità media, valori medi), in favore dello Stato, essendo ammessa la SI.ra al P.S.S. AR
Cosi deciso in Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio,
Dott.ssa Martina De Marchi.
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 221/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Chieti al Corso AR C.F._1
Marrucino n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Maria Giovanna DI RADO (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Le ON CodiceFiscale_3
Laudi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rotundi (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2022, la SI.ra , premettendo che il 18.09.1994 in Pt_1
Spoltore (PE) contraeva matrimonio concordatario con il SI. dalla cui unione ON
nascevano (il 08.06.1996) e (il 08.05.2001), chiedeva che venisse pronunciata la _1 Per_2
separazione personale dei coniugi con addebito al consorte e che venissero accolte le seguenti ulteriori conclusioni “> autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
>) sciogliere la comunione legale dei coniugi;
> disporre che la casa familiare, sita in Spoltore alla Via Delle Libertà n. 71/B, venga assegnata alla moglie , dove vi continuerà a vivere insieme con i figli e AR _1
; >) disporre che il SI. lasci l'immobile adibito a casa coniugale entro Per_2 ON
30 giorni dall'udienza presidenziale;
>) disporre che il SI. corrisponda alla ON
SI.ra , entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di €.200,00 a titolo di AR
mantenimento della stessa, nonché la somma di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo _1 della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
>) disporre che le spese del presente giudizio siano poste a carico del marito in caso di opposizione.”
2. Si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla chiesta domanda di CP_1
separazione, contestava i fatti assunti da controparte a sostegno della propria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare fondata la domanda riconvenzionale proposta e, quindi la separazione dei coniugi addebitabile ai comportamenti della SI.ra • riconoscere AR
e dichiarare la assegnazione della casa familiare sita in Spoltore, Via della libertà 71/b a ciascuno dei coniugi, attraverso la divisione della stessa in senso longitudinale e assegnando, con separazione delle utenze ovvero sottocontatori, il piano primo a quello dei coniugi che andrà a convivere con il figlio
, fintanto che lo stesso non diverrà autonomamente indipendente e nei tempi necessari, e il _1
piano sottotetto all'altro coniuge, con separazione degli ingressi e separazione dei locali destinati a garage con assegnazione degli spazi, in difetto di accordo, a determinazione dello stesso Tribunale e secondo le necessità degli stessi coniugi;
• riconoscere e dichiarare la convivenza del figlio , _1
affidato ad entrambi i genitori, con quello dei genitori stessi che lo stesso andrà a scegliere • riconoscere e dichiarare l'obbligo, quale contributo al mantenimento del figlio , nei limiti della _1 somma che si propone in € 400,00 mensili a carico del SI, Somma da adeguarsi ON annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie”
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, del 7 aprile 2022, dopo ampia discussione il
Presidente, così disponeva: “Rilevato che alla luce degli atti processuali e delle stesse dichiarazioni del resistente, il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente intende sicuramente _1
pagina 2 di 9 abitare insieme con la madre con la quale già attualmente vive presso i nonni materni;
che pertanto la casa familiare va assegnata alla;
che non è ipotizzabile, almeno allo stato, una divisione Pt_1
della casa familiare assegnando la mansarda allo attesi i difficili rapporti familiari con CP_1
denuncia querela sporta dalla ricorrente e dai figli, senza trascurare le problematiche legate alla quanto meno dubbia abitabilità di detta parte dell'immobile; che con riguardo alla questione economica preso atto che la ricorrente svolge attualmente l'attività di badante con un guadagno mensile di circa euro 1.000 la stessa va ritenuta autosufficiente potendo altresì godere della casa familiare a lei assegnata;
che l'attuale reddito dello si aggira sui 20.000 euro netti l'anno, CP_1
pari ad euro 1.500 mensili e detratte future spese di affitto per circa euro 500,00 può questi di conseguenza mettere a disposizione del figlio da mantenere complessivi euro 400,00
P.Q.M.
Autorizza
i coniugi a vivere separati. Assegna casa familiare in Spoltore Via Della Libertà n.71/B alla Pt_1 che vivrà assieme al figlio;
lo lascerà la casa familiare entro il 19 Aprile 2022” _1 CP_1
4. Il contenzioso, pertanto proseguiva innanzi il Giudice Istruttore e, con sentenza non definitiva n.
965/2022 pubblicata il 23.6.2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi AR
e .
[...] ON
5. La causa veniva istruita oralmente in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla SI.ra AR
(richiesta di addebito della separazione al resistente, assegno di mantenimento in favore della
[...]
moglie e del figlio della coppia, assegnazione alla moglie della casa familiare) e alla domanda _1
riconvenzionale proposta dal resistente;
peraltro, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1
c.p.c., la richiesta di mantenimento della SI.ra veniva rinunciata. AR
6. In conseguenza del sub procedimento aperto ex art. 473 bis 23 c.p.c., con provvedimento del 27 giugno 2024, veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale del 7.4.2022, con revoca, a far data dal mese di maggio 2024, dell'obbligo posto a carico di di contribuire al ON
mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00 in favore _1
della , attesa la pacifica autosufficienza economica raggiunta dal figlio maggiorenne, ragione Pt_1
per la quale, con provvedimento del 5.2.2025 veniva, inoltre, disposta anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . AR
7. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione.
8. La domanda della ricorrente è fondata, diversamente la domanda di addebito sollevata dal SI. si palesa infondata. CP_1
9.Segnatamente, la SI.ra ha chiesto addebitarsi la separazione personale al marito AR
assumendo che sin dall'inizio della loro unione matrimoniale, avvenuta nell'anno 1994, il rapporto pagina 3 di 9 coniugale fosse stato incrinato dal comportamento del SI. che tenne un atteggiamento ON
di disinteresse nei confronti delle eSIenze della famiglia e dei figli e di ossessiva gelosia nei confronti della moglie, accompagnata da condotte denigratorie della sua figura di donna. La ricorrente ha precisato che la sua volontà di separarsi dal marito, maturata molti anni addietro, non veniva accettata da quest'ultimo, che al contrario la minacciava di distruggerla e di toglierle tutto, ingenerando in lei un timore che l'ha portata per alcuni anni a desistere dall'intenzione di proporre ricorso.
10. A difesa e sostegno delle proprie ragioni, il SI. descriveva un contegno della ON
moglie ispirato a libertà ed apertura e vecchie e nuove esperienze tenuto in spregio degli obblighi coniugali e culminato in una relazione extra-coniugale, non smentita dalla ricorrente, tanto da documentare il ritrovamento, nel mese di maggio 2021, di oggetti ed abiti a destinazione sessuale nell'automobile e nell'armadio in uso alla moglie.
11. Invero, la stessa ricorrente confermava la violazione, da parte sua, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, tanto nell'atto di denuncia querela- prodotto dal resistente – ove ha chiarito che «detto stato di convivenza repressa mi ha portato a conoscere circa dieci anni addietro una persona tutt'ora presente», quanto nel corso dell'interrogatorio formale.
12. Tanto non è sufficiente, tuttavia, a ritenere fondata la domanda di addebito della separazione, atteso che la pronuncia di addebito può trovare spazio solo ove la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisca la causa della intollerabilità della convivenza e non invece quando, in conseguenza di un rapporto matrimoniale già compromesso, un coniuge venga meno ai suddetti doveri.
Segnatamente, «il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione
d'intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso». (Cass. civ. sez. VI, 19/07/2013 n.17741). La stessa giurisprudenza ha infatti chiarito che l'infedeltà di un coniuge,
«pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche (…) qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà» (cfr. anche Cass. sez. un. n. 2494/1982; Cass. civ. n. 15557/2008; Cass. civ. n. 25618/2007;
Cass. civ. n. 13592/2006; Cass. civ. n. 8512/2006).
pagina 4 di 9 13. Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte sez. I, 29/04/2024 n.11394 nel richiamare numerosi precedenti, «secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede
l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione».
14. Ebbene, nel corso del giudizio il resistente non ha fornito la prova che il contegno della SI.ra
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abbia determinato la crisi della comunione spirituale e materiale di coppia, sicché la AR
domanda riconvenzionale è priva di pregio e va rigettata.
15. Già le dichiarazioni, poco sopra ricordate, che sul punto la ricorrente ha riportato nella querela e che il resistente valorizza a sostegno della propria pretesa ne rivelano in realtà l'infondatezza: la SI.ra infatti, pur ammettendo l'esistenza di una relazione sentimentale extra-coniugale, ne AR
ha espressamente individuato la causa nello “stato di convivenza represso” e dunque in una relazione che ella già riteneva non più tollerabile. In altre parole, le dichiarazioni della SI.ra AR
che il resistente ritiene di dover valorizzare al fine di dare conforto alla propria tesi, spiegano in realtà che la violazione del dovere di fedeltà nei confronti del marito si pone a valle di una affectio coniugalis già compromessa, pertanto la relazione extraconiugale in violazione dei doveri di fedeltà matrimoniali, non ha determinato l'irreversibile e definitiva crisi coniugale
16. Quindi, l'insussistenza del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e il fallimento del progetto matrimoniale è definitivamente svelata dalla circostanza, confermata nel corso dell'istruttoria, che la SI.ra intratteneva ed intrattiene a tutt'oggi una relazione sentimentale AR
extraconiugale da circa dieci anni ed il marito, a conoscenza di tali fatti sin dal principio, ha sino all'ultimo cercato di ricostituire l'unione familiare. Il contegno tenuto dal resistente sino al momento in cui la moglie ha deciso di agire in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale rivela, dunque, che egli non avvertiva il rapporto di coniugio come definitivamente compromesso a causa dei ripetuti tradimenti della moglie.
17. Da ultimo, in sede di istruttoria venivano emarginati dal G.I. i capitoli di prova diretta articolati dal resistente sicché la domanda riconvenzionale, del tutto sfornita di prova, deve essere rigettata.
18. Ciò che è emerso, piuttosto, è che dinanzi ad una relazione matrimoniale ormai esacerbata a causa dell'atteggiamento di noncuranza tenuto dal SI. nei confronti della moglie e della ON
famiglia, la ricorrente, sentendosi non più sentimentalmente legata al marito, abbia scelto di vivere in contrasto con i suoi doveri coniugali, comportamento tollerato dal coniuge.
pagina 5 di 9 19. L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta, infatti, «sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale» (Cass. civ. sez. I, 29/04/2024 n.11394. Cfr. altresì, Cass. civ. sez. I, n. 14162/2001; Cass. civ., sez. I, n. 15101/2024).
20. Per tale ragione, nonostante entrambi i coniugi abbiano tenuto condotte in contrasto con gli obblighi matrimoniali, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente.
21. L'istruttoria ha rivelato, infatti, che sin dall'inizio dell'unione, il SI. ha riservato ON
poco rispetto per la SI.ra come donna e come moglie, mortificandola financo per il AR suo aspetto fisico e impartendole ordini e compiti. L'odierno resistente ha privato la moglie del necessario e doveroso sostegno morale e materiale, tanto durante le gravidanze quanto nella crescita ed educazione della prole, mostrando scarsa collaborazione nella cura e nell'accudimento dei figli.
22. La SI.ra sorella della ricorrente, ha riferito all'udienza del 14.6.2023 numerose Parte_2
circostanze che danno contezza del quadro familiare appena descritto. La teste, in particolare, ha dichiarato di aver assistito numerose volte a situazioni in cui il SI. si è rivolto alla ON
moglie con espressioni offensive e con toni perentori, come «prendi il vino;
porta il primo;
muoviti; non sai fare nulla;
stai tutto il giorno a casa a non fare nulla;
la poltrona ha preso la forma del tuo sedere, non vali nulla, sei una nullità, sei inguardabile», o ha proferito giudizi offensivi del suo aspetto fisico. Simili espressioni, volte a mortificare l'altrui personalità e a denigrare le altrui capacità compromettono, specie se ripetute nel tempo, l'adempimento del dovere di assistenza morale. Dello stesso tenore si è mostrato il contegno del SI. nelle manifestazioni di esasperata ON gelosia nei confronti della moglie, culminate nell'ostacolare la frequentazione di amicizie e nel controllo del suo cellulare tanto che, come riferisce la teste, quando la SI.ra si AR accorse di essere controllata, «preferì di rimanere senza telefono per oltre due anni. (…). Ricordo che lavorava in un negozio e se occorreva la chiamavano lì oppure il pomeriggio con il fisso di casa».
Negli anni, l'odierno resistente è venuto meno, altresì, ai suoi doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia nonché di cura ed educazione della prole. Ha dichiarato, infatti, la SI.ra Parte_2
che delle eSIenze familiari e dei figli della coppia si è sempre occupata la ricorrente, che lei
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stessa accompagnava la sorella in occasione delle visite ginecologiche durante i periodi di gravidanza, che la ricorrente si è sempre occupata dell'educazione, anche scolastica, dei figli e delle loro eSIenze, anche relative alle condizioni di salute, mostrando invece il marito completo disinteresse.
pagina 6 di 9 23. Le deposizioni di entrambi i figli della coppia confortano il contenuto della precedente testimonianza e dell'interrogatorio formale della ricorrente, contribuendo a delineare un quadro probatorio chiaro ed univoco. Sia il SI. , escusso all'udienza del 26.4.2023, che la Controparte_2 SI.ra , escussa all'udienza del 14.6.2023, hanno dichiarato di ricordare che sin da Testimone_1
piccoli il padre si rivolgeva alla SI.ra con toni perentori ed espressioni offensive AR
(prendi il vino;
porta il primo;
non sai fare nulla;
non vali nulla;
sei inguardabile, ecc.), anche alla presenza di terze persone, mortificando financo il suo aspetto fisico («tanto che anche quando comprammo una piccola piscina per restare a casa, la mamma stava sempre col costume intero o con un pareo per coprirsi per evitare di farsi vedere da mio padre»; «Mamma si vergognava del suo aspetto e indossava costumi a pezzo unico e faceva di tutto per nascondere le sue forme, vergognandosi del suo aspetto»). Entrambi i figli della coppia hanno inoltre confermato la ossessiva gelosia che il padre nutriva nei confronti della madre e che manifestava sia mediante il controllo dei messaggi e delle telefonate («lui stesso disse che controllava e deviava le chiamate dal cellulare di nostra madre. In seguito per tale motivo mia madre rimase senza telefono per evitare questi controlli»), sia mediante scene di gelosia: «se per esempio incontrava un vecchio cliente del negozio – dove lavorava – per scambiare qualche parola di circostanza, prima accadeva un interrogatorio senza fine e, poi, si cadeva in un silenzio catatonico completo che poteva durare anche diversi giorni ed in cui lui non si rivolgeva neanche a noi figli». Entrambi i figli, infine, hanno ricordato la noncuranza del padre nei loro confronti nonché, in generale, il disinteresse per le questioni familiari e la scarsa collaborazione. Hanno rimarcato, in particolare, come solo la madre si occupasse, sin da quando erano piccoli, delle loro eSIenze e della gestione della vita domestica e familiare e che il SI. ON
si rivolgeva alla moglie affermando: «i figli sono i tuoi, ci pensi tu»; «i figli sono tuoi, ti devi prendere cura di loro tu».
24.Le deposizioni di tutti i testi escussi, perfettamente concordanti, dimostrano che gli atteggiamenti offensivi e denigratori tenuti dal SI. hanno radici lontane, in quanto hanno ON caratterizzato la vita della coppia sin dall'età fanciullesca dei figli – oggi maggiorenni -. Il contesto familiare caratterizzato da anni di noncuranza, indifferenza, scarso rispetto e gelosia ha sfibrato nel tempo la comunione di vita e di intenti, conducendo la SI.ra a maturare la decisione di agire Pt_1
per ottenere la separazione dal marito.
25. Dinanzi ad un quadro probatorio univoco, sono prive di pregio e rilievo le produzioni documentali di parte resistente aventi ad oggetto numerose fotografie ritraenti la famiglia e i coniugi in un clima apparentemente disteso in occasione di festività o vacanze. In sede di interrogatorio formale reso in data 26.4.2023, invero, la SI.ra ha confermato di aver preso parte ai viaggi e alle AR
pagina 7 di 9 occasioni di festa, così come risulta dalla prova precostituita, ma ha contestualizzato detti eventi descrivendo «una atmosfera sempre molto conflittuale», specificando che «nell'organizzare le feste non avevo margini di errori, altrimenti ricevevo rimproveri e critiche» e puntualizzando, circa la festa di anniversario di matrimonio, che «io non volevo farlo assolutamente, tanto che ci fu una discussione per questo motivo e perché io ritenevo che non ci fosse nulla da festeggiare».
26. Ad ogni modo, in disparte le suddette dichiarazioni rese dalla ricorrente, non può essere obliterato, in primo luogo, il timore di ritorsioni da parte del marito che la SI.ra ha a lungo AR nutrito e che per anni l'ha portata ad abbandonare il proposito di separarsi dall'odierno resistente. Del suddetto timore ha dato conto anzitutto la ricorrente in occasione del ricordato interrogatorio formale.
Dopo aver chiarito che nel rapporto matrimoniale «sono mancati fin dall'inizio gli elementi della collaborazione e condivisione», la SI.ra ha specificato di avere fatto più volte AR presente al marito la sua intenzione di separarsi ma di essere stata «più volte minacciata che se l'avessi fatto, mi avrebbe distrutto e tolto tutto».
27. Le preoccupazioni nutrite dalla ricorrente hanno trovato conferma nelle deposizioni di tutti i testi.
Segnatamente, la SI.ra ha riferito che, in occasione di una conversazione avuta con il Parte_2 SI. , quest'ultimo le disse che «se la moglie non fosse tornata sui suoi passi la avrebbe ON
distrutta, togliendole tutto e facendo giocare tutto ai suoceri». Il figlio della coppia, , Controparte_2 ha dichiarato: «In più di una occasione ed alla mia presenza mio padre ha detto testuali parole: “ti distruggo, ti tolgo tutto, faccio giocare tutto a te e ai tuoi genitori”» e la figlia, , Testimone_1
ha aggiunto: «Il giorno in cui mia madre prese la decisione di separarsi, lui ha levato il fondo che avevamo per le attività quotidiane - come la spesa - e andavamo avanti con i soldi guadagnati come badante dalla mamma. Ricordo che questo è accaduto agli inizi di giugno 2021». Numerosi sentimenti e preoccupazioni, dunque, hanno spinto la SI.ra a procrastinare la decisione di AR
separarsi dal marito, continuando così a condividere anche momenti di festa e ricorrenze, sebbene a fronte di un rapporto coniugale già da tempo compromesso.
28. In definitiva, dimostrando il compendio probatorio agli atti che la crisi della comunione materiale e spirituale tra i coniugi è causalmente dipesa dalle condotte del SI. , tenute sin ON dall'inizio del rapporto matrimoniale in aperto spregio dei doveri coniugali, deve essere accolta la domanda della ricorrente e, dunque, la separazione personale fra i coniugi deve essere addebitata all'odierno resistente.
29. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri medi offerti dal
DM n. 55/14, scaglione indeterminabile, complessità media.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti AR
di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed ON
eccezione disattesa, così provvede:
a) addebita la separazione intervenuta tra le parti al SI. ON
b) respinge la domanda riconvenzionale proposta dal SI. ON
c) condanna il SI. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro ON
10.860,00 per compenso professionale (scaglione indeterminabile, complessità media, valori medi), in favore dello Stato, essendo ammessa la SI.ra al P.S.S. AR
Cosi deciso in Pescara, 11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio,
Dott.ssa Martina De Marchi.
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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